• Non ci sono risultati.

Le implicazioni giurisdizionali ad ampio spettro

Nel documento RASSEGNA DELLA GIUSTIZIA MILITARE (pagine 57-62)

Gli attori nel caso Cooper hanno affermato la competenza della corte distrettuale sulla base delle disposizioni generali in materia di azioni basate su Costituzione, leggi o trattati degli Stati Uniti (28 U.S.C. §1331)6 e attraverso il rinvio alla definizione generale di competenza per territorio (venue) (28 U.S.C. § 1390)7 e sulla cosiddetta Admiralty jurisdiction (28 U.S.C. § 1333)8.

La contestazione della giurisdizione degli Stati Uniti da parte delle convenute Tepco e GE si basava sulla Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage (CSC) del 12 settembre 19979. La CSC è stata ratificata dagli Stati Uniti nel 2008, mentre il Giappone ha ratificato la convenzione solo il 15 gennaio 2015, determinandone l’entrata in vigore il successivo 15 aprile 2015 per l’avvenuto raggiungimento del numero minimo di ratifiche. La CSC stabilisce la giurisdizione esclusiva delle corti dello Stato nel quale è avvenuto l’incidente (art. XIII). La CSC obbliga, inoltre, lo Stato nel quale si è verificato l’incidente a rendere disponibili i fondi per compensazioni fino ad un tetto massimo, superato il quale concorrono finanziariamente gli altri Stati parte. Il meccanismo compensativo presuppone, nel caso di incidenti come quello in oggetto, che le

4 28 U.S. Code §§ 1602 – 1608, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1602.

5 United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Lindsay R. Cooper v. Tokyo Electric Power Company Inc., Interlocutory appeal, No. 15-56424, https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2017/06/22/15-56424.pdf.

6 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1331.

7 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1390.

8 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1333.

55

richieste di compensazione siano indirizzate al solo gestore dell’impianto. Come si è visto, le class actions statunitensi riguardano anche la GE che era il costruttore dell’impianto.

La disciplina della compensazione supplementare approntata dalla CSC è intesa a completare le disposizioni della Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage del 196310 e della Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy del 196011. Gli Stati Uniti non sono parte delle predette convenzioni, ma hanno adottato nel 1957 una normativa in linea con le disposizioni delle successive convenzioni di Vienna e Parigi, il cosiddetto Price-Anderson Nuclear Industries Indemnity Act 1957 (42 U.S.C. 2210)12. L’adozione di una tale normativa nazionale costituiva un requisito ai fini della adesione alla CSC ed al regime della compensazione supplementare.

La Tepco e la GE hanno sostenuto l’applicazione retroattiva della CSC e delle previsioni relative alla giurisdizione esclusiva delle corti dello Stato nel quale si è verificato l’evento. L’eccezione è stata disattesa in prima e seconda istanza per la mancanza di indicazioni, anche implicite, nella normativa nazionale e nella CSC, idonee a supportare l’applicazione “retroattività” della CSC. Posizione condivisa dal Dipartimento di Stato, per il quale la non retroattività della Convenzione costituire un incentivo alla ratifica “preventiva” della stessa da parte degli Stati potenzialmente interessati.

Analogamente è stata rigettata l’eccezione relativa al forum non conveniens, tenuto conto del fatto che le parti danneggiate e i loro eredi risiedevano negli Stati Uniti. Parimenti non è stata accolta l’eccezione basata su ragioni di cortesia internazionale (comity), in ragione della presenza di un sostanziale interesse degli Stati Uniti alla decisione della causa. Posizione supportata dal Dipartimento di Stato (…).

Nel contesto, l’eccezione relativa alla cosiddetta political clause, che comporta, come accennato in precedenza, la “non giustiziabilità” delle cause che richiederebbero lo scrutinio di decisioni eminentemente politiche (e che aveva già determinato in precedenza l’accoglimento della motion to dismiss e la riformulazione del ricorso) appare, per le sue implicazioni, maggiormente complessa. La Tepco ha sostenuto che la propria responsabilità non poteva, comunque, essere affermata senza valutare le comunicazioni intercorse con le autorità statunitensi, la condotta delle operazioni e la potenziale incidenza di queste sul piano causale. Sul punto, tanto la corte distrettuale, quanto la corte d’appello, hanno ritenuto che, allo stato degli atti, non poteva essere “anticipata” una decisione su quella che è una questione di merito, per altro dipendente dalla definizione della normativa sostanziale applicabile, anche questa rinviata al momento dell’esame del merito della controversia. Le normative che venivano in rilievo al tempo erano quella del luogo in cui si è verificato l’incidente, ossia la normativa giapponese, e quella della California, estesa alle navi che vi fanno base. La Tepco aveva sostenuto che entrambe imponevano la verifica di fattori causali esclusivi o concorrenti. Secondo la legge civile della California (Sezioni 442–453 del Restatement of Torts), la cosiddetta superseding cause richiede un atto non prevedibile al momento della condotta negligente che interviene nella sequenza causale. Inoltre, quando tale atto è a sua volta dovuto a negligenza, lo stesso non opera quale superseding cause se il primo attore (colui che ha messo in moto per primo la catena causale) avrebbe dovuto sapere che altri potevano agire in maniera negligente. Per la mancata individuazione della legge applicabile è rimasta impregiudicata anche la questione dell’applicabilità estensiva ai soccorritori militari della cosiddetta Fire Fighter Rule che, nella legislazione californiana, limita la legittimazione dei vigili del fuoco ad agire in giudizio.

4.1 La chiusura anticipata del contenzioso successivo per ragioni di giurisdizione personale

Nel contenzioso “parallelo” Bartel v. Tepco (avviato successivamente a Cooper v. Tepco) la corte distrettuale ha accolto “senza pregiudizio”, nel 2018, la motion to dismiss delle convenute Tepco 10 https://www.iaea.org/topics/nuclear-liability-conventions/vienna-convention-on-civil-liability-for-nuclear-damage.

11 https://www.oecd-nea.org/law/nlparis_conv.html.

56

e GE per ragioni attinenti ai criteri della personal jurisdiction. Tale decisione13, riflette la giurisprudenza della Corte suprema sopravvenuta alla decisione in appello della precedente causa Cooper che si è menzionato in precedenza. Il riferimento è alla decisione Bristol-Myers Squibb Co. v. Superior Court14 che ha precisato le condizioni per l’affermazione della special personal jurisdiction nei confronti di un convenuto che non presenta un collegamento specifico con lo Stato nel quale ha sede la corte. La decisione riguardava una causa per danni da prodotto farmaceutico, avviata in California nei confronti di una società che non aveva sede in tale Stato, né vi conduceva specifiche operazioni di marketing, produzione o etichettatura, ma i cui prodotti erano comunque commercializzati in California. Nella sua decisione la Corte suprema ha affermato che l’esercizio della special personal jurisdiction, richiede, ai sensi del XIV Emendamento alla Costituzione e della due process clause, di tenere nella dovuta considerazione l’onere che l’esercizio della giurisdizione determina per il convenuto. L’esercizio della giurisdizione nei confronti del non-residente è di conseguenza, condizionato all’accertamento delle seguenti condizioni: la purposeful direction della condotta lesiva nel forum State, la connessione della domanda con la condotta del convenuto e, infine, la ragionevolezza dell’esercizio della giurisdizione nel caso di specie. La corte distrettuale, posto che la Tepco non ha altro legame con la California, nell’applicare il purposeful direction test, per la verifica del primo dei suindicati requisiti, ha ritenuto che le azioni colpose non fossero “dirette verso la California” ed ha altresì ritenuto “troppo tenue” la percezione (in California) delle conseguenze dell’incidente a bordo di navi statunitensi. Come si vedrà nel prossimo paragrafo lo jus novum nella causa Bartel v. Tepco … non sarà ritenuto tale nella causa Cooper v. Tepco (…).

4.2 Lo scioglimento del nodo del conflitto di leggi e l’accoglimento (in differente prospettiva) dell’eccezione relativa alla international comity

Se la tempistica della seconda class action (Bartel v. Tepco) è risultata alla stessa infausta, la causa Cooper si è, invece, trascinata per altri tre anni. Nel 2019 la Corte distrettuale ha accolto il ricorso per la “riconsiderazione” della motion to dismiss avanzata nuovamente da GE e da Tepco15. La causa non è mai andata oltre alle schermaglie iniziali relative al rigetto in limine, tuttavia nell’ultima decisione, la Corte distrettuale ha affrontato la questione (in precedenza rinviata e da rinviare ulteriormente secondo le parti attrici nella causa) della choice of law e della legge applicabile, sulla base delle norme di conflitto applicabili nello Stato della California.

GE sosteneva l’applicabilità della legge giapponese sulla compensazione dei danni da incidente nucleare del 1961 … per la chiara ragione che questa prevede la sola legittimazione passiva del gestore dell’impianto e comporterebbe l’esclusione dal giudizio del produttore del reattore. Scelta contestata dalle parti attrici che sostenevano, non senza qualche ragione, che la predetta legge giapponese aveva natura “procedurale” più che sostanziale. La corte distrettuale ha rigettato l’argomento e ritenuto “sostanziale” tale legge, anche per gli effetti sulla responsabilità di GE, seguendo una linea giurisprudenziale che ritiene “sostanziale” la legge straniera quando in grado di influire sull’esito del caso. Sulla base di attività mirata all’accertamento del contenuto della legge giapponese sulla compensazione, attraverso l’assunzione di informazioni di esperti, la corte distrettuale ha escluso che la GE rientrasse nella definizione di “operatore” dell’impianto (..).

Per contro Tepco ha insistito sui medesimi argomenti riconducibili alla limitazione della special personal jurisdiction che avevo portato, come si è visto, all’accoglimento della motion to dismiss nella causa “parallela” Bartel v. Tepco. Il problema di tale eccezione era rappresentato dal 13 United States District Court Southern District of California, Dustin Bartel v. Tokyo Electric Power Company Inc., Case No. 17-CV-1671- JLS, Order (1) Granting Tepco’s Motion to Dismiss; (2) Granting General Electric’s Motion to Dismiss, January 5, 2018, https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2018/01/Fukushima-MTD-ORDER.pdf.

14 Supreme Court of the United States, Bristol-Myers Squibb CO. v. Superior Court of California, San Francisco County, No. 16–466, June 19, 2017, https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/16-466_1qm1.pdf.

15 United States District Court Southern District of California, Lindsay R. Cooper v. Tokyo Electric Power Company Inc., Case No. 12-CV-3032 JLS, Order: (1) Granting GE Motion to Dismiss (2) Granting TEPCO Motion to Dismiss, March, 4, 2019, https://casetext.com/case/cooper-v-tokyo-elec-power-co-5.

57

fatto che la stessa non era stata sollevata in precedenza e la corte distrettuale non è parsa convinta che la svolta giurisprudenziale della Corte suprema in Bristol-Myers Squibb Co. v. Superior Court (v. sopra) costituisse un “cambiamento normativo”, tale da giustificare una proposizione dell’eccezione a sei anni dall’avvio della causa. Ciò in quanto la stessa Corte suprema nella decisione citata aveva ritenuto che … anche in precedenza la sola relazione di una parte convenuta con una parte terza (riferimento inteso a Tepco e GE) fosse insufficiente a fondare la special personal jurisdiction. In tale prospettiva l’eccezione poteva ben essere sollevata prima da Tepco con le precedenti motion to dismiss. Tuttavia, la Corte distrettuale ha accolto la motion to dismiss della Tepco per le medesime ragioni connesse con la choice of law considerate rispetto alla GE. Se rispetto alla GE la legge straniera escludeva la responsabilità della convenuta (che non era “operatrice” dell’impianto), rispetto alla Tepco, la corte distrettuale ha ritenuto sussistere, per ragioni di cortesia internazionale (international comity) in maniera ancor più imperativa, l’interesse all’applicazione, da parte delle autorità giapponesi, della loro legge sostanziale. In seguito, la Corte d’appello per il nono circuito16

ha ritenuto che la corte distrettuale non aveva abusato della propria discrezionalità ed ha rigettato l’appello.

4.3 L’iniziale apertura statunitense alle class action connesse con il disastro ed i danneggiati giapponesi: una porta che si è chiusa subito

L’affermazione iniziale, nel caso Cooper, della non applicabilità retroattiva della CSC e delle previsioni atte a “concentrare” le cause per responsabilità sul gestore dell’impianto, è stata sfruttata da soggetti danneggiati di nazionalità giapponese che hanno avviato, nel 2017, una class action negli Stati Uniti nei confronti della GE quale produttore l’impianto17. La causa, Inamura v. GE, è incorsa in primo grado, nel 2019, in un accoglimento della motion to dismiss della GE per ragioni di forum non conveniens atteso che le parti attrici avevano a loro disposizione un adeguato foro alternativo in Giappone18. La decisione ovviamente non tiene conto del fatto che alla luce della legge applicabile in tale foro GE … non poteva essere chiamata a rispondere. Tale circostanza è stata dedotta con impugnazione che non è stata accolta dalla Corte d’appello per il primo circuito che ha ritenuto che la corte distrettuale non avesse abusato della propria discrezionalità19.

5. Conclusioni

I differenti filoni contenziosi avviato da militari americani a seguito dell’operazione Tomodachi da soli e aggregati con le azioni legali avviate da danneggiati giapponesi, si prestano a plurime considerazioni, nessuna delle quali può essere sviluppata compiutamente nel presente scritto.

Da un lato, la vicenda evidenzia la rilevanza del diritto internazionale privato per le operazioni militari in genere; aspetto senz’altro suscettibile di approfondimenti.

In un recente commento legale si legge che la causa Cooper non avrebbe mai dovuto essere avviata in quanto presupponeva che gli Stati Uniti “i veri esperti nucleari al mondo dipendessero da

16 United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Lindsay R. Cooper v. Tokyo Electric Power Company Inc., Appeal from the United States District Court for the Southern District of California Janis L. Sammartino, District Judge, Presiding, Case No. No. 19-55295, D.C. No. 3:12-cv-03032- JLS-MSB, May 22, 2020, https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2020/05/22/19-55295.pdf.

17 United States District Court for the District of Massachusetts, Shinya Imamura et al. v. General Electric Company, and

Does 1 100, Case No. 1:17-cv-12278, Complaint, November 17, 2017,

https://www.classaction.org/media/imamura-v-general-electric-company.pdf.

18 United States District Court for the District of Massachusetts, Shinya Imamura et al. v. General Electric Company, and

Does 1 100, Case No. 1:17-cv-12278, Order Granting motion to dismiss, April 8, 2019, 371 F. Supp. 3d 1, 3 (D. Mass.

2019).

19 United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Shinya Imamura et al. v. General Electric Company, and Does 1

100, Case No. 19-1457 1:17-cv-12278, Appeal from the United States District Court for the District of Massachusetts,

58

un governo straniero e da una società straniera per sentirsi dire cosa e sicuro e cosa no”20. Tuttavia, occorre rilevare che l’esistenza di possibili corresponsabilità della U.S. Navy nell’esposizione a radiazioni dei ricorrenti ha inizialmente imposto la riformulazione del ricorso eliminando ogni riferimento alla causazione da parte della Tepco di erronee decisioni delle autorità militari e di omissioni di queste ultime, al fine di non incorrere nuovamente nelle limitazioni della political clause. Plausibilmente il contenzioso ha offerto una (temporanea) “valvola di sfogo” alle vittime ed ai sopravvissuti, “distraendo” gli stessi dal perseguire l’approfondimento delle circostanze potenzialmente imbarazzanti della condotta dell’operazioni.

Vi è poi l’aspetto dell’uso strumentale della giurisdizione civile e della “ritenzione della giurisdizione” per esercitare pressioni sul governo del Giappone. Uso che, per gli argomenti sviluppati, ha lasciato intravedere alle vittime giapponesi (che ipotizziamo opportunamente consigliate) uno spiraglio per chiamare a rispondere il progettista statunitense dell’impianto. Senza voler indulgere in una ricostruzione “romanzata” delle ragioni che alla fine hanno indotto la corte distrettuale ad affrontare (in assenza di altri progressi nella causa) la questione in precedenza rinviata della scelta della legge applicabile, appare difficile escludere che la causa Inamura e altri non abbia indotto una accelerazione ed una rimeditazione dell’opportunità di offrire rimedi giurisdizionali che potevano essere sfruttati contro un colosso industriale statunitense.

20 J. CONCA, Court Rejects U.S. Sailors’ Lawsuit Over Fukushima Radiation Exposure, Forbes May 28, 2020, https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2020/05/28/american-sailors-lawsuit-against-japanese-over-fukushima-radiation-rejected-by-us-appeals-court/#1320f1c67a45.

59

Profili procedurali e problematici di polizia giudiziaria militare

Military police procedural and problematic profiles di Saverio Setti1

Abstract: In un testo che vuole porsi quale analisi didascalica per i Comandanti di corpo, viene

approfondita l’attività di ufficiale di polizia giudiziaria militare, con esempi di giurisprudenza attenta al concreto vivere della vita di reparto. Dopo un primo inquadramento dogmatico – classificatorio della figura di Comandante di corpo e dell’ufficiale di p.g.m., saranno oggetto di analisi i profili dinamici inerenti le attività informativa, investigativa ed assicurativa nell’ambito dell’indagine preliminare del procedimento penale militare. L’analisi, sarà, quindi rivolta al particolare strumento della richiesta di procedimento da parte del Comandante di corpo, con attenzione agli aspetti pratici e dottrinali. Infine, verranno brevemente trattati i rapporti tra tutela penalistica e tutela disciplinare. Abstract: In a text that wants to act as a didactic analysis for commanders, the activity of military judicial police officer is deepened, carrying examples of jurisprudence based on the concrete barracks life. After an initial dogmatic classification of the figure of commander and military police officer, the dynamic profiles relating to the information, investigative and insurance activities in the context of the preliminary investigation of the military criminal proceedings will be analyzed. The analysis will therefore be directed to the instrument of the request for procedure by the commander, with attention to the practical and doctrinal aspects. Finally, the relationship between criminal protection and disciplinary protection will be briefly treated.

Sommario: 1. Il necessario presupposto: la qualità di Comandante di corpo. – 2. La polizia giudiziaria militare. – 3. L’attività informativa. – 4. L’attività investigativa. – 5. L’attività assicurativa. – 6. La richiesta di procedimento. – 7. La procedibilità disciplinare.

Nel documento RASSEGNA DELLA GIUSTIZIA MILITARE (pagine 57-62)