2.4 La normativa di sostegno al lavoro penitenziario
2.4.3 Le modiche introdotte con legge n.94 del 2013
Questa legge contiene delle importanti innovazioni in materia di sostegno al lavoro dei detenuti contenute nell'articolo 3bis del decreto, poi conver- tito. Gli incentivi previsti dalla legge Smuraglia sono quantitativamente aumentati e il loro ambito di applicazione esteso sotto il prolo soggettivo e temporale.
Per quanto riguarda il credito d'imposta questo viene innalzato a 700 euro per le imprese e cooperative che assumono detenuti ed internati ammessi al lavoro all'esterno ex art 21 O.P.; inoltre viene esteso nella misura di 350 euro per le imprese e cooperative che assumono detenuti semiliberi prove- nienti dalla detenzione. La portata della previsione è del tutto innovativa
perchè no a quel momento tutti i detenuti in misura alternativa erano rimasti esclusi dall'incentivo scale nella forma del credito d'imposta ( discorso diverso invece per gli sgravi contributivi che li avevano interessa- ti n dal'inizio). Rimangono, ancora, esclusi i detenuti ammessi ad altre misure alternative quali l'adamento in prova o i semiliberi provenienti dalla libertà. Il credito è condizionato ad un periodo lavorativo minimo di 30 giorni e si applica anche alle imprese e cooperative che svolgono attività formativa nei confronti dei detenuti.
L'estensione temporale degli incentivi interessa sia il credito d'imposta che gli sgravi contributivi. La versione originaria della legge Smuraglia prevedeva all'articolo 4 comma 3bis che gli sgravi contributivi si applicas- sero per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione per detenuti ed internati negli istituti penitenziari e per i detenuti ammessi al lavoro ex articolo 21 O.P.; all'articolo 3 della stessa legge si prevedeva che il credito d'imposta si applicasse nei sei mesi successivi alla cessazio- ne dello stato di detenzione. La legge n.94 del 2013 prevede che credito d'imposta e sgravi trovino applicazione nei diciotto mesi successivi per i detenuti che abbiano beneciato di misure alternative alla detenzione e per quelli ammessi al lavoro all'esterno; per ventiquattro mesi successivi per i detenuti che non hanno beneciato di tali misure. Si comprende in maniera evidente che la nalità di queste misure va ricercata nella vo- lontà di supportare in maniera massiccia il reinserimento dei detenuti nel mercato del lavoro ma ancor prima nella società.
Alcune imprecisioni terminologiche rischiano di minare la portata innova- tiva della disciplina. L'articolo 4, comma 3bis della legge n.381 del 1991 come sostituito dall'articolo 3bis del decreto in esame, prevede che: "Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneciato di misure alternative alla de- tenzione". Però la seconda parte del comma 3bis prevede che gli sgravi, ossia le aliquote in misura ridotta, sono previste per persone detenute ed internate negli istituti penitenziari, gli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e i detenuti ammessi al lavoro all'esterno ex art 21 O.P. Non si fa invece riferimento ai detenuti in misura alternativa rientranti nell'elen- co generale delle persone svantaggiate di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge n.381 del 1991 e che in quanto tali beneciano di una decontri- buzione totale e non ridotta. Il dubbio riguarda la domanda sul se, nei 18 mesi successivi, questi detenuti benecino del regime di decontribuzione totale o di quello ridotto. Appare preferibile, stando al dato letterale,
questa seconda lettura.
Le incertezze maggiori hanno riguardato la disciplina degli incentivi sotto forma di credito d'imposta come disciplinati dal modicato articolo 3 del- la legge Smuraglia che, come abbiamo visto, prevede: credito d'imposta pari a 700 euro per le imprese e cooperative che assumono detenuti ed in- ternati ammessi al lavoro all'esterno ex articolo 21 O.P. e pari a 350 euro per imprese e cooperative che assumono detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione. Che ne è dei detenuti che non godono di questi due beneci e che svolgono attività alle dipendenze di imprese e cooperative all'interno degli istituti? Si ritiene si possa parlare semplicemente di una svista del legislatore che altrimenti avrebbe inopportunamente tagliato fuori dai suddetti beneci molte imprese e cooperative attive all'inter- no delle carceri. Tra l'altro la contradditorietà sarebbe stata acuita in ragione della previsione di cui al comma 3 dell'articolo 3 che prevede l'e- stensione del credito d'imposta per i 24 mesi successivi alla cessazione della detenzione per i detenuti che non hanno fruito delle misure alterna- tive o del lavoro all'esterno ex articolo 21 O.P. Evidente è quindi l'opposta volontà del legislatore, ossia quella di favorire l'inserimento lavorativo di queste categorie di detenuti.
Le imprecisioni terminologiche dell'articolo 3 e la confusione che a livello interpretativo ne è derivata hanno suggerito un nuovo intervento legisla- tivo d'urgenza che si è avuto con decreto legge n.101 del 31 agosto 2013 il quale ha chiarito che per le imprese e cooperative che assumono detenuti ed internati all'interno delle carceri, il credito d'imposta è pari a 700 euro e ne beneceranno anche per i 24 mesi successivi alla cessazione della detenzione.
L'articolo 6 della legge Smuraglia demanda ai decreti attuativi la deter- minazione dei limiti di spesa annui. Questi decreti, in teoria, avrebbero dovuto avere una cadenza annua. I primi di questi, risalgono ai primi anni del 2000 ed hanno previsto certi stanziamenti che però sono rimasti invariati no al 2013, in quanto successivamente non si è provveduto al loro aggiornamento. Solo di recente c'è stato un interessamento del le- gislatore che è intervenuto con decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013. La legge di conversione n. 99 del 9 agosto 2013 contiene una importante previsione all'articolo 10, comma 7bis il quale prevede: "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014". Si è in presenza di un nanziamento strutturale degli incentivi all'assunzione dei detenuti, che è frutto di una ampia strategia di valorizzazione del
lavoro penitenziario in funzione anti-recidiva e deattiva del sistema car- cerario49. Infatti, dopo un primo periodo di sotto utilizzazione dei fondi previsti dalla legge Smuraglia, si è assistito ad un crescente interesse di imprese e cooperative che ha reso insucienti gli originari stanziamenti. Come abbiamo visto il decreto legge n.78 del luglio 2013 convertito in legge n.94 del 2013 ha aumentato l'ammontare degli incentivi scali al- l'assunzione dei detenuti ed ha esteso l'ambito di applicazione del credito d'imposta e degli sgravi contributivi. Ne sono sorti dubbi circa la capa- cità dei nanziamenti di coprire le spesa. Ad ogni modo ciò che più di altro si rese necessario, fu il decreto attuativo di tali leggi. A rischio era la possibilità di sfruttare, per progetti che avrebbero ottenuto gli incentivi e gli sgravi analizzati, i nanziamenti a disposizione del 2013. Bisogne- rà attendere il mese di luglio del 2014 per l'adozione del regolamento necessario.
Il Decreto del Ministero della Giustizia del 24 luglio 2014, n. 148, emana il Regolamento recante sgravi scali e contributivi a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti. Tale provvedimento recepisce ed attua le modiche introdotte alla legge 193/2000 e alla legge 381/1991. A seguito delle modiche, la legge Smuraglia dispone oggi, ed in maniera stabile, di maggiori risorse per gli incentivi all'assunzione dei detenuti da parte delle imprese e cooperative sociali. A partire dal 2014, sono stanziati 6.102.828,00 euro per i crediti di imposta di cui al titolo I del regolamento attuativo e 4.045.284,00 euro per gli sgravi contributivi di cui al titolo II del regolamento attuativo.
Per quanto riguarda i crediti d'imposta, le imprese e cooperative sociali che assumono detenuti potranno beneciare di un credito di imposta di 520 euro al mese, in misura proporzionale alle giornate di lavoro presta- te. In virtù del coordinamento con le altre disposizioni in materia e delle risorse stanziate, tale cifra sale a 700 euro al mese rispetto al credito ma- turato nel 2013 (art. 1 del decreto). Come anticipato dalle modiche alla legge, viene introdotto un nuovo credito di imposta di 300 euro mensili di cui possono beneciare le imprese e cooperative sociali che assumono "lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi". Qualora si possano vantare assunzioni di questo tipo avvenute nel 2013 sarà possibile beneciare dello sgravio e per un ammontare di 350 euro al mese. Inoltre il credito di imposta spetta per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione per detenuti che hanno beneciato di semilibertà o lavoro all'esterno, a condizione che l'assunzione sia avvenu-
ta mentre il lavoratore era in regime di semilibertà o lavoro all'esterno. Nel caso di detenuti che non hanno beneciato di semilibertà e lavoro all'esterno, il credito di imposta è riconosciuto per 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, a patto che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il lavoratore era ristretto. La nuova disciplina modica, rendendo più stringente, la possibilità di beneciare di un credito di im- posta per le attività formative. Il regolamento infatti riconosce l'incentivo a condizione che l'attività formativa sia direttamente collegata all'assun- zione del detenuto e che il periodo di assunzione corrisponda almeno al triplo di quello della formazione. È riconosciuto inoltre un credito di imposta per la formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.
Per quanto riguarda gli sgravi contributivi, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assisten- ziale dovuta per la retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 sono ridotte nella misura del 95 per cento per gli anni a decorrere dal 2013 (in precedenza la riduzione era dell'80%). Gli sgravi contributivi sono riconosciuti an- che nel periodo di 18 o 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.