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Dalla legge delega al decreto legislativo n 108 del 21 giugno

giugno 2017. Cenni preliminari

Il decreto legislativo155, all’analisi del quale sarà dedicato l’intero

capitolo, oltre ad essere apprezzato e valutato alla luce dei rilievi critici

forniti dalla dottrina e dagli organi istituzionali156, deve essere in un

155 Per il momento solo accennato, il Decreto sarà sviluppato nella seconda

parte del capitolo. Può essere sufficiente riferire che la delega per la predisposizione del presente Decreto è contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114 e la sua scadenza è fissata al 22 marzo 2017, come previsto dall’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell’originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall’art. 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

156 Di assoluto valore sono i contributi dottrinali forniti da M. DANIELE,

L’ordine europeo di indagine penale entra a regime. Prime riflessioni sul d. Lgs. n. 108 del 2017, in Dir. Pen. Contemp., fasc. n. 7-8, 2017, p. 208-215,

e da E. SELVAGGI, La circolare del Ministero della Giustizia sul c.d. Ordine

europeo di indagine, in Dir. Pen. Contemp., fasc. n. 11, 2017, p. 287-290.

Atti di orientamento pubblicati dal Ministero della Giustizia, a partire dalla

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primo momento inserito correttamente nel solco della nuova configurazione dell’assistenza giudiziaria in materia penale che ha contrassegnato una importante stagione di riforme – per lo più di adeguamento – del nostro ordinamento a normative europee in materia di cooperazione giudiziaria.

La necessità di modifica infatti, come si legge nella Relazione illustrativa

della Riforma del Libro XI del codice di procedura penale per

l'adeguamento alle Convenzioni internazionali157, è stata rintracciata dal

della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale, di

seguito spesso richiamata come “la Relazione Illustrativa” fino alla recentissima Circolare 26 ottobre 2017 - Attuazione della direttiva

2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale - Manuale operativo del 26 ottobre 2017, di seguito anch’essa spesso richiamata come

la “Circolare ministeriale”, entrambi consultabili sul sito istituzionale del Ministero del Giustizia.

157 Si fa riferimento nello specifico alla Relazione illustrativa della Riforma del

Libro XI del codice di procedura penale per l'adeguamento alle Convenzioni internazionali, pubblicato l’11 agosto 2014 sul sito del Ministero della

Giustizia. Da una ricognizione del quadro normativo e delle prassi, viene presa in considerazione la disciplina delle rogatorie c.d. passive, ovvero dell’esecuzione delle richieste proveniente da altri Stati di raccolta di prove, descritte come un sistema «troppo pesante». A partire da questa critica, viene auspicata una trattazione più immediata delle rogatorie urgenti attraverso: l’introduzione di un meccanismo diretto di trasmissione dall’autorità giudiziaria competente all’esecuzione della rogatoria; l’eliminazione del vaglio preventivo della Corte di Cassazione sulla competenza a decidere sulle domande di assistenza giudiziaria aventi ad oggetto atti da compiersi in più parti del territorio nazionale; l’eliminazione delle difficoltà per la Corte d’appello di governare materie ed esigenze investigative affidate per legge alle competenze di uffici diversi (anche la semplice attività di mediazione fra la richiesta “estera” di un atto d’indagine e l’inoltro all’organo giudiziario competente all’esecuzione, avrebbe snaturato gli obiettivi di semplificazione; si pensi al caso delle intercettazioni soggette ad autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ma disposte dal pubblico ministero territorialmente competente). Allo stesso tempo, la sezione della relazione dedicata alla disciplina dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale suggerisce: l’opportunità della presenza del «doppio vaglio, politico e giurisdizionale, circa la sussistenza in concreto delle condizioni dell’assistenza giudiziaria,

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legislatore a partire dell’«unanime riconoscimento dell’inadeguatezza dell’attuale sistema normativo di assistenza giudiziaria» soprattutto con riguardo alla lotta alla criminalità, in particolare quella organizzata, che ha ampliato il suo raggio d’azione oltre i confini nazionali seguendo una tendenziale globalizzazione economica che ha, di conseguenza,

interessato anche i traffici criminali.

Tale riforma, inoltre, è stata considerata una «priorità di azione» anche sulla base di una “pressione europea”, consistente nella necessità di

dare formale ratifica ad una pluralità di direttive sovranazionali158,

adottate negli anni successivi al Trattato di Lisbona con l’intento di migliorare la cooperazione giudiziaria nel contrasto ai fenomeni criminali di rilevanza internazionali; in tale contesto non può non essere ricompresa anche la Convenzione di assistenza giudiziaria di Bruxelles del 2000.

In «chiave di semplificazione», in ultimo, è apparso necessario introdurre regole speciali per la cooperazione tra le autorità competenti

distinguendo i relativi poteri»; la previsione del «potere del Ministro della giustizia, di non dare corso all’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria, esclusivamente per motivi di tutela della sovranità, della sicurezza e di altri interessi essenziali dello Stato»; l’attribuzione «in via esclusiva all’autorità giudiziaria [del] potere di rifiutare o di sospendere l’esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria […] quando gli atti richiesti siano vietati dalla legge o contrari a principi fondamentali […] o se vi siano fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle altre condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento del processo»; una «depoliticizzazione del sistema dell’assistenza giudiziaria nell’area circoscritta dall’efficacia degli accordi internazionali stipulati tra Stati dell’Unione europea, pur conservando in capo al Ministro della giustizia una funzione di filtro»; la previsione di «forme specifiche di assistenza giudiziaria».

158 Oltre alle direttive a cui si è fatto cenno (v. supra nota 35), si aggiungono

quelle contenute nella legge n. 114 del 9 luglio 2015, che all’art. 1, comma 1 richiama un elenco di direttive di cui all’allegato B.

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degli Stati che non fanno parte dell’Unione europea sulla base della disciplina che regola invece i rapporti con i Paesi membri dell’Unione europea.