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Il 14 luglio 2017 è stata finalmente adottata la legge n. 110 che introduce il reato di tortura nell’ordinamento italiano, con l’apposita formulazione dell’art. 613 bis del codice penale13. La legge colma un vuoto legislativo, che non si era provveduto a sanare nonostante gli appelli espressi da nu-merosi organismi internazionali, e le condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare in relazione ai fatti del g8 di genova ed al comportamento tenuto dai nostri organi di polizia, tra cui, ultimamente, le due sentenze gemelle del 26 ottobre 201714.

L’Italia è parte contraente dei trattati internazionali che proibiscono la tortura. Per quanto riguarda la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 1984, entrata in vigore nel 1987, il parlamento italiano ha autorizzato la ratifica e adottato l’ordine di esecuzione con la legge 498/1988. Per quanto riguarda il Pro-tocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed ogni altro tratta-mento o punizione crudeli, inumani e degradanti del 2002, il parlatratta-mento italiano ha provveduto con la legge 195/2012 ad autorizzare la ratifica e ad adottare l’ordine di esecuzione. Il Protocollo è entrato in vigore nell’or-dinamento internazionale il 22 giugno 2006.

L’Italia ha inoltre ratificato la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti del 1987, cui sono stati aggiunti due protocolli, ambedue del 1993. L’art. 3 della Con-venzione europea dei diritti dell’uomo, che proibisce la tortura e le pene e i trattamenti inumani e degradanti, ha costituito la base per le ripetute

13 Legge 14 luglio 2017, n. 110: Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano, http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;110.

14 Vedi giulia Borgna, “Cala il sipario della Corte Europea sulle violenze al g8 (ma non sulla tortura in Italia). Brevi spunti a margine dei casi Azzolina e Blair”, in Sidi Blog, 10 novembre 2017, http://wp.me/p7A9n2-23q.

condanne dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, in-cluse le sentenze sopra citate.

La legge sulla tortura è stata oggetto di numerose critiche (anche a livello internazionale), che hanno per oggetto la natura degli atti classificabili come tortura e il decorso dei termini prescrizionali che, a causa delle lungaggini dei procedimenti penali, consentirebbe al reo di sfuggire alla pena. Inoltre la tortura, reato tipico di chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale, potrebbe essere commessa da chiunque, secondo la legge italiana. La qualifica di pub-blico ufficiale costituisce solo un’aggravante. Ma, come è stato giustamente notato da Antonio Marchesi, presidente della sezione italiana di Amnesty International, “una previsione legislativa non del tutto soddisfacente è … meglio, e non peggio, di niente”15. Peraltro il 6 dicembre, il Comitato contro la tortura (organo di controllo della Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura) ha espresso numerose critiche alla legge 110/2017, invitando l’I-talia a modificare l’art. 613 bis del codice penale per dare piena attuazione all’art. 1 della Convenzione, raccomandando inoltre l’abolizione dei termini prescrizionali per assicurare i colpevoli alla giustizia16.

È da osservare come la legge sulla tortura non riconosca alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale (ad esempio la Corte penale internazionale). Inoltre la legge prevede la pos-sibilità di estradare il reo (presunto o che sia stato condannato) allo stato competente che ne faccia richiesta o a un tribunale internazionale, nono-stante che egli goda di immunità dalla giurisdizione. L’applicazione della disposizione non mancherà di sollevare problemi, ma è espressione del principio secondo cui non possa invocare l’immunità dalla giurisdizione chi abbia commesso un crimine internazionale.

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L diritto internazionaLe Umanitario

L’Italia è stata sempre attenta alle questioni di diritto internazionale uma-nitario, partecipando in modo attivo all’elaborazione dei relativi

strumen-15 Antonio Marchesi, “tortura: legge insoddisfacente, ma un passo avanti”, in AffarIn-ternazionali, 30 luglio 2017, http://www.affarinternazionali.it/?p=65844.

16 uN Committee against torture, Concluding Observations on the Fifth and Sixth Com-bined Periodic Reports to Italy (CAt/C/ItA/Co/5-6), 18 dicembre 2017, https://undocs.

org/CAt/C/ItA/Co/5-6.

ti. Per quanto riguarda il progetto di un protocollo sulla regolamentazione delle armi autonome letali (Lethal Autonomous Weapons Systems, Laws), siamo allo stadio della discussione tra esperti governativi in seno alla Conferenza del Disarmo di ginevra, non essendo ancora iniziata un’opera di codificazione. Comunque in Italia sono state avviate consultazioni tra gli stakeholder, incluso il settore industriale, particolarmente quello della robotica. L’Italia, che per lungo tempo è stata produttrice ed esportatrice di mine antipersona, ha ratificato la Convenzione di Oslo volta alla loro totale proibizione (2007) e quella di Dublino sulle munizioni a grappolo (2008). La legge di esecuzione di tali convenzioni prevede sanzioni per i trasgressori. Nell’intento di rendere più efficace la proibizione, è stata adottata una legge contenente “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submuni-zioni a grappolo”17. Ma la legge non è stata promulgata, poiché il 27 otto-bre 2017 il presidente della Repubblica l’ha rinviata alle Camere a norma dell’art. 74 della Costituzione. La legge infatti contrastava con il principio di eguaglianza poiché, non conteneva sanzioni adeguate per i trasgressori al vertice degli organismi che finanziano la produzione delle armi vietate e di quelli di controllo. È stata quindi richiesta una nuova deliberazione, che non ha avuto luogo prima dello scioglimento delle Camere (28 dicem-bre), nonostante che vi fossero i tempi tecnici per deliberare. La questio-ne dovrà quindi essere ripresa dal nuovo parlamento con l’adozioquestio-ne di una nuova legge.

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oncLUsioni

Come si evince dalla prassi qui riportata, l’azione governativa è stata con-forme alle prescrizioni del diritto internazionale, che l’Italia è tenuta ad osservare, anche per tener conto del dettato costituzionale. ovviamente il rispetto dei parametri del diritto non è sufficiente; servono anche azioni internazionali sostenute da una incisiva volontà politica. Ciò vale ad esem-pio per le mancate iniziative a livello internazionale sul caso Regeni. È da salutare positivamente la legge sulle missioni all’estero, che ha posto fine, almeno per ora, a un annoso dibattito sui rapporti esecutivo-parlamen-to. Meno commendevoli sono invece certe posizioni che hanno mostrato un appiattimento del nostro paese sulle posizioni dell’alleato americano,

17 Atto Camera 4096, http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=4096.

come l’acritica adesione al bombardamento della base siriana o la non partecipazione alla Conferenza delle Nazioni unite sul disarmo nucleare.

Le questioni del disarmo, in particolare, andrebbero valutate con più at-tenzione. L’occasione potrebbe essere rappresentata dal dibattito in cor-so sull’abolizione delle armi autonome, dove l’Italia si è limitata a sposare le posizioni ue, praticamente inesistenti, senza partecipare assiduamente al dibattito tra alleati attualmente in corso sulla questione.

La presidenza G7 e l’agenda