4. Il limite di operatività per valore
Il Regolamento n. 861/2007, prediligendo un criterio di tipo quantitativo185
per la definizione del concetto di controversie di modesta entità, delimita l’applicabilità del procedimento alle liti il cui valore, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non superi i 2.000,00 euro al momento della proposizione della
domanda186.
Tale valore rappresenta una scelta di compromesso tra le diverse soluzioni prospettate dagli Stati membri, i quali lo hanno ritenuto troppo elevato o troppo
184 Cfr. PORCELLI, Decreto ingiuntivo europeo, sistema e pratica del recupero crediti, Montecatini Terme, 2011, pp. 150, il quale, con riferimento all’analoga disposizione contenuta nel Regolamento n. 1896/06, sostiene che la previsione debba «intendersi “solo” come superflua
precisazione del momento storico in cui determinare ove si trovi il domicilio del convenuto». 185
Tale scelta è in linea con quella operata dalla maggior parte degli Stati membri che prevedono dei procedimenti ad hoc per la risoluzione delle controversie bagatellari. Fa eccezione l’Irlanda, Paese in cui il rito semplificato si applica con riferimento, in primis, alla tipologia delle liti; tra queste: controversie aventi ad oggetto i contratti conclusi con i consumatori, le controversie per il risarcimento dei danni non gravi alla proprietà (con esclusione di ogni risarcimento danni per lesioni personali), controversie per la mancata restituzione di depositi cauzionali relativi alla locazione di immobili in cui il valore della causa non ecceda i 2.000,00 euro. Per questi ed altri approfondimenti sul funzionamento della procedura per le small claims in Irlanda, cfr. BRYNE -MCCUTCHEON, The Irish legal system, 3^ ed., Dublin, 2006.
186 La scelta di una soglia “fissa” è prevalsa su altre che erano state prospettate in sede di negoziazione e che prevedevano o la definizione di limiti minimi e massimi entro i quali ciascuno Stato membro avrebbe potuto definire la propria soglia, oppure la determinazione di un livello minimo a partire dal quale ciascuno Stato avrebbe potuto definire il proprio limite.
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contenuto, a seconda della soglia fissata nei rispettivi ordinamenti nazionali187.
La cifra finale proposta dalla Commissione e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, che rappresenta approssimativamente la media tra le soglie
nazionali188, potrebbe, tuttavia, risultare troppo contenuta a fronte dell’attuale
valore di beni e servizi, generando il rischio di non riuscire ad assicurare all’intervento delle istituzioni un impatto “concreto” significativo.
Un “rimedio” a tale problematica si può rinvenire all’art. 28 del Regolamento, il quale contempla la possibilità di un adeguamento successivo del
valore limite della controversia189.
Inoltre, a limitare il pericolo di una restrizione eccessiva della portata del Regolamento, nonché allo scopo di rendere più agevole la determinazione del valore della controversia, l’art. 2, par. 1, contiene la precisazione che il calcolo va effettuato con riferimento alla “somma-base”, non rilevando gli ulteriori importi dovuti a titoli di interessi, diritti, spese.
Ciò significa, in concreto, che al fine di valutare l’applicabilità o meno della procedura europea dovrà farsi esclusivo riferimento alla sorte capitale, mentre le ulteriori somme potranno in ogni caso essere determinate dal giudice in corso di causa, ferme restando le norme nazionali relative al calcolo degli interessi190.
Al convenuto, analogamente a quanto accade nel nostro ordinamento191, è
187 La Germania, ad esempio, aveva proposto di abbassare la soglia ad euro 1.000,00, l’Olanda di elevarla ad euro 5.000,00, l’Inghilterra riteneva accettabile il limite di 2.000,00 euro purchè si fosse consentito alle parti, che avessero manifestato una volontà in tal senso, di scegliere il rito europeo anche per le liti eccedenti tale valore. Sul dibattito sorto durante i lavori preparatori circa la determinazione del valore della controversia cfr. KRAMER, Harmonisation of Procedures in
Europe: the proposal for a European Small Claims Procedure, in Int’l Lis, 2007, p. 111.
188 Per i dettagli sui calcoli cfr. SEC (2005), 351 n. 4.1.1., ove si legge che 2.000,00 euro rappresentano, altresì, il reddito medio generato da un cittadino europeo nell’arco di un mese e mezzo.
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La norma prevede, infatti, che entro il 1°gennaio 2014 la Commissione trasmetta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata volta a riesaminare l’applicazione del procedimento europeo «anche per quanto
riguarda il valore limite della controversia». 190 Cfr. considerando n. 10.
191 Cfr. art. 14 c.p.c., nonché, su questo specifico punto, Cass., sent. 18 aprile 2001 n. 5679; Cass., sent. 8 marzo 2001, n. 3398.
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attribuita la facoltà di eccepire che il valore della controversia supera il limite stabilito ed il giudice renderà, entro trenta giorni, una decisione sul punto, non
suscettibile di impugnazione autonoma192.
Per valutare l’applicabilità del procedimento nell’ipotesi in cui il
convenuto proponga una domanda riconvenzionale193, il valore di quest’ultima
non andrà sommato a quello della domanda principale; occorrerà, invece, far
riferimento alla singola domanda proposta194, come affermato in maniera non
equivoca dall’art. 5, par. 7. Così, se la domanda riconvenzionale supera, di per sé sola, il limite di 2.000,00 euro, allora l’intera controversia dovrà proseguire secondo le regole previste dal diritto processuale dello Stato membro ove il
giudizio si svolge195.
Tale previsione non è, a ben vedere, priva di conseguenze, poiché la scelta di garantire il simultaneus processus potrebbe innestare “maliziosi” meccanismi
volti a sottrarre la risoluzione delle small claims al rito europeo196.
Si precisa che, invece, la proposizione da parte del convenuto dell’eccezione di estinzione del diritto dedotto in giudizio per avvenuta
compensazione, non rileva sotto il profilo dell’applicabilità del procedimento197.
192 Cfr. art. 5, par. 5. Nel silenzio della norma è ragionevole presumere che la decisione sulla competenza avverrà in base agli atti già allegati dalle parti e senza apposita istruzione.
193 Per la determinazione della nozione di “domanda riconvenzionale”, il considerando n. 16 richiama la disciplina contenuta nel Regolamento n. 44/2001.
194 Analoga soluzione è accolta nel nostro ordinamento. A tal proposito cfr. Cass., sent. 27 gennaio 2003 n. 1202; Cass., sent. 10 luglio 1987 n. 6025; Cass., sent. 21 marzo 1977 n. 1085.
195 La proposta originaria della Commissione prevedeva la possibilità per il giudice di valutare l’opportunità se applicare o meno il rito comune europeo. Invero, tale previsione lasciava al giudicante un margine di discrezionalità troppo ampio e non è stata, dunque, recepita dal testo approvato dal Consiglio.
196 Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il convenuto resista in giudizio proponendo, in malafede, una domanda riconvenzionale eccedente il limite di valore stabilito, al solo fine di sottrarre la causa all’applicazione del procedimento europeo.
Un altro effetto “incontrollabile” è evidenziato da POZZI, op. cit., p. 622, il quale paventa il rischio per l’attore che si è determinato a proporre la domanda avvantaggiandosi del rito meno dispendioso, di dover poi essere costretto a subire i maggiori costi della procedura interna.
197 Cfr. il considerando n. 17, il quale afferma che l’eccezione di compensazione non dovrebbe essere considerata equivalente alla proposizione di una domanda riconvenzionale. Sul punto cfr. D’ALESSANDRO, Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità, Torino, 2008, p. 38 ss. Per una riflessione sui rapporti tra domanda riconvenzionale ed eccezione di compensazione
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Con riferimento alle cause di valore indeterminato o indeterminabile, tipicamente riguardanti diritti non suscettibili di valutazione economica, è ragionevole ritenere che esse siano escluse dall’ambito di applicazione del procedimento europeo, e ciò in ragione sia della specifica previsione concernente la soglia dei 2.000,00 euro, sia per ragioni di coerenza con la ratio stessa del Regolamento. Inoltre, per una delle ipotesi tipiche in cui è difficile determinare a priori il quantum debeatur, ossia le liti risarcitorie per la violazione della vita privata e dei diritti della personalità, è stata espressamente esclusa la possibilità di
avvalersi del rito semplificato198.
Diverso il caso in cui il valore della domanda, pur non specificato nella domanda introduttiva, possa essere determinato dal giudice in base agli atti in suo possesso o alle precisazioni fornite dall’attore. In tale circostanza, ricorrendone anche gli altri presupposti, l’applicabilità del procedimento per le small claims non dovrebbe essere a priori esclusa.