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Il sistema francese: la déclaration au greffe presso il Tribunal d’Instance

Il Code de procédure civile francese (di seguito anche solo CPC)139

prevede delle disposizioni speciali per le règlement des petit litiges140 che

attengono alla fase introduttiva del procedimento.

138 Contro tale decisione è possibile proporre gravame.

139 Noto fino a qualche anno fa come Le nouveau Code de procédure civile (NCPC); ha “perso” in tempi recenti l’attribuzione di “nuovo” in seguito alla definitiva abrogazione, ad opera della legge n. 1787 del 20 dicembre 2007, degli ultimi articoli ancora in vigore del vecchio Code de

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Secondo quanto stabilito dagli artt. 847-1, 847-2, 847-3 CPC, è sufficiente,

per l’instaurazione del giudizio nelle controversie che non superano i 4.000,00

euro141, presentare una déclaration au greffe del tribunal d’instance o alla

juridiction de proximité.

La domanda deve essere, dunque, veicolata attraverso una dichiarazione resa oralmente, depositata oppure indirizzata alla cancelleria del tribunale

competente a conoscere la causa142.

Essa deve contenere, oltre a quanto prescritto dall’art. 58 CPC (dati identificativi delle parti ed oggetto della domanda) un’esposizione sommaria delle ragioni sottese alla richiesta.

È il cancelliere a convocare le parti all’udienza tramite lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno143; la comunicazione inviata alla parte

convenuta equivale alla sua citazione in giudizio.

All’udienza fissata il giudice tenta la conciliazione, eventualmente avvalendosi – previo consenso delle parti e senza che siano necessarie particolari formalità di designazione – di un conciliateur de justice.

Nell’ipotesi di mancata conciliazione, il giudice procederà con l’istruzione e la decisione della causa.

Considerata l’esigua entità della domanda non è necessario per le parti

avvalersi dell’assistenza di un legale144

.

codification de la procédure civile en France, in Rev. jur. et pol., 1986, p. 689 ss.; ID.,

L’elaboration du Code de procédure civile, in Rev. d’Hist. des Facultés de Droit, 1995, XVI, p.

241 ss.; ID., L’avènement du NCPC, Le NCPC, vingt ans après, colloque Cour de cassation, déc.

1997, in Doc. fr., 1998, p. 19 ss. 140

Cfr., sul procedimento, GUINCHARD, Procedure civile, Droit interne et droit de l’Union

européenne, 30^ ed., Paris, 2010, pp. 1269-1270.

141 Valore così definito dal decreto 13 maggio 2005, n. 460.

142 Esistono, all’uopo, specifici formulari il cui utilizzo, tuttavia, non è obbligatorio.

143 In alternativa «Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement». 144 Come stabilito dall’art. 18 CPC «Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve

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CAPITOLO II

O

GGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La ratio del regolamento n. 861/2007

Il regolamento in esame, come già precedentemente si è avuto modo di

osservare145, si colloca nell’ambito delle misure adottate nel settore della

cooperazione giudiziaria in materia civile con riferimento a situazioni che

presentino implicazioni transfrontaliere146; più specificamente, esso si inserisce tra

gli strumenti volti ad eliminare, nell’ottica di un corretto funzionamento del

mercato interno, gli ostacoli al regolare svolgimento dei procedimenti civili147.

La necessità di prevedere una procedura ad hoc per le liti di modesto valore è stata avvertita dai legislatori nazionali prima ancora che dalle istituzioni

dell’Unione europea, atteso che molti Stati membri, come si è esaminato148

, si sono dotati di riti differenziati o, comunque, di semplificazioni procedurali per la tutela di crediti di importo ridotto.

L’opportunità di dotarsi di simili strumenti per la risoluzione di questa tipologia di controversie muove dalla constatazione che le tempistiche ed i costi collegati al contenzioso non necessariamente diminuiscono in proporzione del valore della lite ed anzi, queste problematiche divengono ancor più gravose

qualora la disputa coinvolga profili di transfrontalierità149 e possono rappresentare

un impedimento al pieno sviluppo del mercato comune.

145 Cfr., supra, Introduzione.

146 È quanto ribadito anche nel considerando n. 1 del Regolamento n. 861/2007.

147 Cfr. lett. f) del menzionato art. 81 TFUE che si riferisce all’esigenza di adottare le opportune misure «se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili

negli Stati membri». 148

Cfr., supra, cap. I.

149 Si pensi, a titolo esemplificativo, alle lungaggini e alle spese connesse alla necessità di rivolgersi a due legali (del proprio foro e di quello straniero), ai viaggi oltre confine per presenziare alle udienze, all’acquisizione di prove all’estero, ai compensi per traduttori ed interpreti. Per un’indagine più approfondita sulle problematiche sottese alla dimensione transnazionale delle controversie cfr. TARUFFO, Garanzie processuali e dimensione transnazionale

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Pertanto, allo scopo di agevolare l’accesso alla giustizia da parte di tutti i cittadini dell’Unione europea, onde prevenire ed evitare squilibri che comportino limitazioni agli scambi commerciali e alla concorrenza, le istituzioni europee hanno provveduto ad elaborare un procedimento per la risoluzione delle liti di modesto valore, con l’intento di superare i diversi profili di criticità connessi alla litigiosità minore150.

L’intervento normativo de quo ha inteso, in particolare, semplificare ed

accelerare i procedimenti per le small claims, nonchè ridurre i costi151, attraverso

la previsione di una trattazione in forma prevalentemente scritta, la possibilità di stare in giudizio personalmente senza la necessità di rappresentanza tecnica, termini temporali piuttosto ristretti per il completamento della procedura, l’impiego di tecnologie, l’ideazione di un principio di soccombenza “temperato”.

Giova sottolineare che le azioni intraprese nel settore sono state realizzate in conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, atteso che il raggiungimento degli scopi prefissati poteva essere più utilmente perseguito con una normazione a livello europeo e che ciò è stato fatto nei limiti di quanto

strettamente necessario al perseguimento dei fini prestabiliti152.

Si esamineranno, pertanto, nel prosieguo della trattazione i profili di maggiore interesse della disciplina, compiendo un’analisi ragionata della normativa ed avendo riguardo alle sue ricadute applicative.

della giustizia civile, in LANFRANCHI, La Costituzione europea tra Stati nazionali e

globalizzazione, Roma, 2004, p. 117 ss.

150 A tal proposito, nel considerando n. 7 si legge che «la distorsione della concorrenza nel

mercato interno causata dagli squilibri nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determina l’esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione europea».

151 Cfr. art. 1 del Regolamento n. 861/2007. 152

Cfr., a tal proposito, il considerando n. 36 ove, partendo dalla constatazione che gli obiettivi del regolamento «non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono

dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario» si afferma che «la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’art. 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

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