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Principi generali e regole fondamentali caratterizzanti il procedimento

Il Regolamento n. 861/2007 rappresenta uno strumento per molti aspetti innovativo e peculiare, atteso che esso, a differenza di altri emanati nel quadro della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, detta una disciplina processuale uniforme, applicabile alla cognizione di una controversia nel contraddittorio tra le parti, che non si limita a regolare solo alcuni aspetti del procedimento bensì coinvolge le varie fasi del giudizio, dall’introduzione alla

decisione dello stesso153.

Esso è, tuttavia, retto dal principio di frammentarietà154 poiché, per quanto

non espressamente previsto dalla normativa europea, torna ad espandersi in via integrativa il diritto del foro, analogamente a quanto accade nel procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

Così, oltre agli espliciti rinvii alle disposizioni nazionali155, è stata inserita

nel Regolamento una norma che si potrebbe definire “di chiusura” del sistema, in forza della quale, per tutto quanto non espressamente disciplinato, al procedimento europeo per la risoluzione delle controversie di modesta entità si

applica il diritto processuale dello Stato membro in cui ha sede il giudice adìto156.

153

Tale caratteristica è comune, in realtà, anche ad un regolamento pressoché coevo, il n. 1806/2006, istitutivo del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Tuttavia, quest’ultimo ha ad oggetto la sola fase inaudita altera parte, atteso che in caso di opposizione il procedimento prosegue secondo la lex fori. Standard processuali minimi sono invece previsti dal Regolamento n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo che riguarda però solo i crediti non contestati.

154

Cfr. POZZI, Il rito bagatellare europeo, in Riv. trim. dir. proc. civ., p. 613.

155 Rinvii alla lex fori si trovano nell’art. 17 per quanto riguarda la facoltà e le modalità di impugnazione delle decisioni rese nell’ambito del procedimento europeo e nell’art. 21, ove è disposto che l’esecuzione forzata è regolata dalla legge dello Stato membro in cui si svolge.

156 Si tratta dell’art. 19 del Regolamento n. 861/2007 rubricato «Diritto processuale

applicabile», il quale stabilisce che «Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento». Analoga previsione è contenuta nell’art. 26

del Regolamento n. 1896/2006, il quale dispone che «Tutte le questioni procedurali non trattate

specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale». Al di là della

differente impostazione tecnica utilizzata nei due atti per operare il rinvio alle norme domestiche, è ragionevole ritenere comune l’intenzione del legislatore, ossia quella di partire da un livello di armonizzazione minimo, con la conseguente necessità di far riferimento in diverse circostanze alle

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Previsione essenziale contenuta nel Regolamento in esame è quella concernente l’abolizione dell’exequatur con conseguente immediata eseguibilità in ogni Stato dell’Unione della sentenza resa al termine del procedimento

europeo157, in linea con quanto già previsto dai Regolamenti n. 805/2004,

istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, e n. 1896/2006,

concernente il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento158

.

In forza di tale disciplina viene, dunque, riconosciuta in automatico l’efficacia di giudicato della sentenza straniera e ne viene resa, altresì, immediata l’esecuzione; non è necessario, pertanto, promuovere un apposito giudizio autorizzativo nello Stato richiesto dell’esecuzione vòlto a valutare l’insussistenza di eventuali motivi ostativi all’attuazione coattiva dell’ordine giudiziale straniero.

A tale soluzione si è giunti anche in conseguenza della scelta di unificazione procedurale poc’anzi menzionata, attesa l’illogicità di esigere la formalità dell’exequatur per una pronuncia ottenuta all’esito di un rito comune per tutti gli Stati membri.

normative nazionali. Per un commento sul punto cfr. MELLONE-PANCALDI, Il nuovo regolamento

comunitario sulle controversie di modesta entità, in Dir. Un. Eu., 2008, p. 293, nota 46. Contra,

cfr. MILAN, Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in BONOMI (a cura di),

Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile, in Trattato di diritto privato dell’Unione Europea, diretto da AJANI e BENACCHIO, Torino, 2009, p. 326.

157 Come recita l’art. 1, infatti, il regolamento «elimina […] i procedimenti intermedi necessari

per il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità». Tale

previsione si inserisce nell’ambito degli obiettivi della politica comunitaria menzionati nel Piano di Vienna (cit. supra, nota 27), punto 41, lett. d), nelle conclusioni di Tampere (cit. supra, nota 30), punto 34 e nel Progetto di Programma adottato dal Consiglio nel novembre 2000 relativo all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (cit. supra, nota 31).

Al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze in un altro Stato membro è dedicato il capo III del Regolamento n. 861/2007. Sul punto cfr., amplius, cap. V.

158

L’abolizione dell’exequatur è stata sancita dal Regolamento n. 805/2004 con riferimento al titolo giudiziale straniero “certificato”, ossia quello in relazione al quale l’autorità giurisdizionale dello Stato ad quem attesti la provenienza da un procedimento interno svoltosi in conformità ad alcune garanzie processuali minime in tema di notificazione e diritto di difesa; nonché dal Regolamento n. 1896/2006 per l’ordine di pagamento emesso al termine di un procedimento ingiuntivo uniforme per tutti gli Stati membri (da applicarsi, però, ai soli crediti pecuniari, liquidi, esigibili e non contestati tra soggetti aventi domicilio o residenza in Stati diversi).

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Il procedimento per la risoluzione delle small claims si presenta quale strumento opzionale, nel senso che esso costituisce un’alternativa rispetto ai procedimenti previsti nei singoli Stati membri per la risoluzione di tale tipo di

controversie159. Le parti sono infatti libere di ricorrere al procedimento europeo

oppure a quello nazionale, con una scelta che spetta a parte attrice nel momento

dell’instaurazione del giudizio160

.

Diverse sono poi le soluzioni indirizzate alla semplificazione del rito e alla riduzione dei costi adottate dal legislatore comunitario, qui di seguito solo accennate e che troveranno una più compiuta disamina nel prosieguo della trattazione.

Tra queste si colloca la previsione di una trattazione in forma prevalentemente scritta, che prevede l’utilizzo di moduli standard, allegati al

regolamento161, e la fissazione di un’udienza solo qualora il giudice lo ritenga

necessario o se le parti ne abbiano fatta espressa richiesta162.

159 Vedi considerando n. 8 ove si afferma che con il regolamento per la risoluzione delle small

claims si intende offrire «uno strumento alternativo che si aggiunga a quelli esistenti negli ordinamenti degli stati membri, che restano impregiudicati». Il principio è riaffermato alla fine del

primo periodo dell’art. 1 il quale ribadisce che il procedimento in parola «costituisce per le parti

un’alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri».

160 La possibilità di scelta è preclusa a colui contro il quale la domanda è rivolta: se quest’ultimo è convenuto in giudizio con il rito nazionale non potrà chiedere che la causa, anche possedendone le caratteristiche, venga trattata con il procedimento per le small claims e, di converso, se convenuto con il procedimento previsto dal Regolamento n. 861/2007 non potrà pretendere che il giudizio si svolga secondo il rito dello Stato in cui il giudizio si svolge. Al convenuto è comunque riconosciuta la possibilità, ex art. 5, punto 5, di contestare l’inosservanza dell’ambito di applicazione del Regolamento.

161 L’utilizzo di moduli standard per l’introduzione della domanda e, in generale, per la proposizione degli atti, è comune ai procedimenti esistenti nell’ordinamento di alcuni Stati membri (Francia, Inghilterra, Spagna per citare quelli esaminati nel capitolo I, ma anche Irlanda, Irlanda del Nord, Scozia, Svezia prevedono l’impiego di simli formulari).

I moduli standard allegati al regolamento sono cinque: Modulo A, Modulo di domanda; Modulo B, Richiesta dell’organo giurisdizionale di completare e/o rettificare il modulo di

domanda; Modulo C, Modulo di replica; Modulo D, Certificato riguardante una sentenza nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

162 Si precisa che, in ogni caso, la richiesta delle parti non implica automaticamente la concessione di un’udienza ma determina unicamente l’obbligo per il giudice di prenderla in considerazione, accogliendola o rigettandola con ordinanza motivata non impugnabile.

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Al giudice sono attribuiti anche altri rilevanti poteri discrezionali163 al fine

di rendere il procedimento più flessibile nonché adattabile al grado di difficoltà della controversia sottoposta alla sua cognizione, eliminando tutti i passaggi che non sono indispensabili per la decisione.

Inoltre, in un’ottica di diminuzione dei costi legati a cause di modico valore, l’art. 10 prevede che le parti possano stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un avvocato o di altro professionista del settore legale. Anche per tale ragione il Regolamento prescrive che gli Stati membri assicurino alle parti

un’assistenza pratica ai fini della compilazione dei moduli (art. 11)164

, precisando altresì che esse non sono obbligate a presentare valutazioni giuridiche della controversia (art. 12, par. 1). E sempre in tale ottica va vista la disposizione che obbliga il giudice ad informare le parti in merito alle modalità procedimentali di

svolgimento della causa (art. 12, par. 2)165.

La riduzione delle spese di lite è assicurata anche attraverso il contenimento delle spese di traduzione: solo gli atti (rectius, moduli) debbono

infatti essere redatti nella lingua dell’organo giurisdizionale adito166

, mentre alla traduzione dei documenti si darà corso solo se ciò si riveli indispensabile per

l’emanazione della sentenza167

o se la controparte rifiuti di accettare il documento notificatole perché redatto in lingua diversa da quella ufficiale dello Stato in cui

risiede o comunque in una lingua che non è in grado di comprendere168.

Norme agevolatrici del rito per le small claims sono altresì quelle che prevedono un superamento delle tradizionali decadenze processuali in tema di deposito degli atti e assunzione delle prove.

Infine, in un’ottica di contenimento delle tempistiche di risoluzione delle liti di modico valore, deve sottolinearsi la speditezza della fase di decisione della

163 Essi si manifestano in relazione all’assunzione dei mezzi prova, alla possibilità di concedere alle parti la remissione in termini in caso di decadenza, alla facoltà di fissare l’udienza per la comparizione delle stesse o di tentare, ogni volta che lo ritenga possibile, la conciliazione.

164

Cfr. considerando nn. 21 e 22.

165 Va ricondotto a questo obbligo di informativa, ad esempio, l’art. 14, par. 1, il quale impone al giudice di notiziare le parti circa le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza dei termini.

166 Cfr. art. 6, par. 1. 167 Cfr. art. 6, par. 2 168 Cfr. art. 6, par. 3

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controversia, estrinsecantesi nella fissazione di termini piuttosto ridotti per il completamento dell’iter processuale.