Il diritto di sciopero
3. I limiti dello sciopero
3.3. I limiti delle forme di lotta sindacale connesse allo sciopero
Possono manifestarsi ulteriori forme di lotta sindacale strumentali o alternative allo sciopero.
Una di queste forme è il "picchettaggio", cioè "un raggruppamento più o meno folto di lavoratori, dipendenti dell'azienda in sciopero o provenienti da altra azienda, che stazionano vicino o di fronte ai cancelli o agli ingressi per dissuadere, disturbare, bloccare gli eventuali crumiri"178. Sostanzialmente nel picchettaggio entrano in conflitto l'interesse collettivo degli scioperanti a diffondere le motivazioni dello sciopero e convincere gli altri lavoratori ad aderirvi e l'interesse individuale dei singoli dissenzienti.
Un orientamento diffuso distingue il picchettaggio di mera persuasione da quello violento. Il primo consiste in una propaganda pacifica, di solito verbale, indirizzata ai lavoratori che non intendo partecipare allo sciopero. Il secondo invece si concretizza in minacce o violenze volte a impedire l'entrata nello stabilimento con la forza.
La giurisprudenza ha affermato la legittimità del picchettaggio di mera persuasione, in quanto lo colloca tra la libertà di manifestazione delle opinioni ai sensi dell'art. 21 Cost., mentre ritiene illegittimo il picchettaggio violento, in quanto possono realizzarsi gli estremi del reato di violenza privata, ai sensi dell'art. 610 c.p.
Un'altra forma di lotta sindacale è rappresentata dallo "sciopero bianco", attraverso il quale gli scioperanti si astengono dalla prestazione lavorativa, ma permangono in azienda, allo scopo di impedire che il datore di lavoro
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Cass., 18.02.1982, n. 1037.
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Carinci F., De Luca Tamajo R., Tosi P., Treu T., Diritto del lavoro, 2002, p. 267. Si precisa che per crumiri si intendono i lavoratori che rifiutano di partecipare ad uno sciopero.
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metta in atto misure finalizzate a ridurre i danni provocati dallo sciopero. In genere queste manifestazioni sono di breve durata.
Quando gli scioperanti permangono in azienda in modo durevole, allo scopo di rimanere nei luoghi di lavoro anche contro la volontà dell'imprenditore, si è in presenza di una "occupazione dell'azienda". I lavoratori vi ricorrono in casi particolarmente gravi, come per esempio nel caso in cui sia prevista la cessazione dell'attività imprenditoriale con conseguente licenziamento dei lavoratori.
In proposito la Corte costituzionale ha dichiarato legittimo l'art. 508 c.p., il quale configura il reato di occupazione dell'azienda finalizzata a "impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro", affermando che "l'esercizio del diritto di sciopero non comporta come mezzo indispensabile l'occupazione dell'azienda altrui". Tuttavia la Corte ha precisato che l'occupazione diventa lecita sotto il profilo penale quando essa avvenga nel corso di uno sciopero o nel momento in cui "lo svolgimento del lavoro sia già sospeso per effetto di una causa antecedente e indipendente rispetto all'occupazione stessa, come, ad esempio, nel caso di serrata e finché questa perduri"179.
Dal punto di vista civilistico si discute se come mezzo di tutela possessoria, l'imprenditore debba ricorrere all'azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.) oppure a quella di manutenzione (art. 1170 c.c.).
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno affermato che nel caso in cui l'occupazione sia effettuata in modo violento e clandestino, sia ammessa l'azione di reintegrazione, considerato il fatto che con l'occupazione l'imprenditore perde i poteri gestori che esercitava in precedenza, in quanto viene privato dell'effettiva disponibilità dei beni aziendali dal momento che il lavoratore nell'esercizio dell'occupazione diventa detentore autonomo dei beni e non più esclusivamente detentore per ragioni di servizio180. Esempi di occupazione violenta o clandestina sono la
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Sentenza 17.07.1975, n. 220.
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continuazione dello svolgimento dell'attività lavorativa contro la volontà del datore di lavoro (il cosiddetto sciopero alla rovescia) oppure la decisione dei lavoratori di svolgere l'esercizio di impresa in modo autonomo tramite forme di autogestione. Quando invece l'occupazione è attuata tramite atti non violenti, secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, è ammessa l'azione di manutenzione.
Una delle forme di lotta sindacale più aspre è costituta dal blocco delle merci, attraverso il quale i lavoratori mirano a impedire che le merci escano dallo stabilimento dei prodotti finiti.
Questo comportamento è legittimo nel caso in cui i lavoratori cerchino di impedire ai trasportatori di accedere alla fabbrica solo attraverso l'attività di propaganda, cercando quindi di convincerli a sospendere la loro attività per solidarietà nei confronti degli scioperanti181. Quando invece i lavoratori impediscono materialmente che i trasportatori accedano alle merci siamo in presenza di un comportamento illegittimo, in quanto idoneo a procurare dei danni gravi all'imprenditore, violando l'art. 41 della Costituzione. Per il datore di lavoro è ammissibile il ricorso alla procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., allo scopo di ottenere l'immediata cessazione dei comportamenti denunciati.182 Infine in caso di blocco delle merci attuato attraverso minacce o violenza nei confronti dei trasportatori ricorrono gli estremi di violenza priva, ai sensi dell'art. 610 c.p.183
Infine un altro mezzo di lotta sindacale è il boicottaggio, il quale consiste nel fatto di chiunque che, per fini sindacali o economici, "mediante propaganda o valendosi della forza o autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali" (art. 507 c.p.).
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Pret. Milano 25-7-1997.
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Vedi ad esempio Pret. San Benedetto del Tronto 16.4.1986; Pret. Matera 24.6.1983.
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La Corte costituzionale184 ha affermato la legittimità di questa norma in quanto essa tutela la libertà di iniziativa economica e di organizzazione dell'impresa e quindi non contrasta con l'ordinamento democratico. Tuttavia la Corte ha ritenuto illegittima la parte in cui la norma condanna il boicottaggio attuato attraverso la sola propaganda, in quanto contrasta con il principio di libero pensiero e di opinione (art. 21 Cost.), ma solo nel caso in cui la propaganda non assuma "un grado tale di intensità e di efficacia da risultare veramente notevole".