• Non ci sono risultati.

Titolarità del diritto di sciopero

Il diritto di sciopero

2. Il principio costituzionale del diritto di sciopero Nel nostro ordinamento, l'esercizio del diritto di sciopero è garantito dalla

2.1. Titolarità del diritto di sciopero

Riguardo alla titolarità del diritto di sciopero la dottrina e la giurisprudenza si sono molto dibattute, in quanto taluni la considerano individuale, mentre altri la ritengono collettiva.

Attualmente il diritto di sciopero è considerato, dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti un diritto individuale, cioè del singolo lavoratore, a esercizio collettivo, in quanto mira alla tutela di un interesse comune a un insieme di lavoratori. Quindi per "esercizio collettivo" non si intende che lo sciopero sia attuato da più lavoratori, ma significa che esso è volto a tutelare una collettività di lavoratori, perciò è legittimo anche lo sciopero al quale aderisca un solo lavoratore se l'interesse da tutelare è collettivo.

E' invece da escludere che tale titolarità spetti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Infatti lo sciopero può essere intrapreso anche da una collettività di lavoratori non organizzati in sindacati. Tra l'altro se i titolari del diritto di sciopero fossero i sindacati non si capirebbe il motivo per cui il suo esercizio dovrebbe sospendere l'obbligazione di lavoro anche dei lavoratori non iscritti al sindacato.

Dalla titolarità individuale discende che l'esercizio del diritto di sciopero non richiede una proclamazione sindacale, anche se solitamente sono le organizzazioni sindacali che prendono l'iniziativa di proclamazione.

Si precisa comunque che, secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, lo sciopero costituisce un'astensione dal lavoro collettiva e concordata e quindi è necessaria una qualche deliberazione del sindacato o di un gruppo spontaneo di lavoratori, ma non si richiede nessun tipo di formalizzazione né determinati tempi di preavviso, salvo nei casi in cui ciò sia espressamente richiesto da una legge (come avviene nei servizi pubblici essenziali).

La titolarità individuale del diritto di sciopero è stata criticata soprattutto dal fatto che, nonostante sostenga che il diritto di sciopero spetti al singolo lavoratore, quest'ultimo non possa proclamarlo individualmente, per la

104

difficoltà di conciliazione esistente tra interesse collettivo e diritto soggettivo individuale. Questo, secondo i critici, contrasta con il fatto che ogni diritto soggettivo dovrebbe attribuire la facoltà al titolare "di valutare concretamente il proprio interesse e di esercitare il proprio diritto"127. Tuttavia questa tesi non appare corretta in quanto, anche altri diritti a titolarità individuale richiedono un esercizio collettivo. Basti pensare per esempio alla revoca del mandato collettivo, la quale secondo l'art. 1726 c.c. deve essere attuata da un insieme di mandanti.

Una parte minoritaria della dottrina, nonostante ritenga comunque lo sciopero un diritto individuale, sostiene che ogni lavoratore possa esercitarlo solo dopo che c'è stata la proclamazione da parte dell'associazione sindacale. La proclamazione in questo caso rappresenta un negozio giuridico di carattere autorizzatorio. Secondo questi autori quindi la titolarità dello sciopero è collettiva128.

Sono titolari del diritto tutti i lavoratori subordinati, pubblici o privati, indipendentemente dalla loro qualifica e natura del loro rapporto (quindi anche particolari categorie di lavoratori subordinati come per esempio i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori stagionali) eccetto i militari (legge n. 382/1978) e il personale della Polizia di Stato (legge n. 121/1981). Infatti un loro possibile sciopero lederebbe l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, non garantendo quindi beni costituzionalmente garantiti come la difesa nazionale e la tutela dell'integrità e della libertà dei cittadini.

Una problematica si è registrata sul diritto di sciopero dei marittimi, in virtù della peculiare disciplina del rapporto di lavoro nautica e dall'art. 1105 del codice nautico che punisce il reato di ammutinamento.

In giurisprudenza, riguardo alla questione sollevata da due giudici di merito sulla legittimità costituzionale dell'art. 1105 c.nav., la Corte

127

Garofalo D., Sulla titolarità del diritto di sciopero, 1988, p. 574.

128

Santoro Passarelli F., Autonomia collettiva, giurisdizione, diritto di sciopero, in Saggi di diritto

105

costituzionale ha riconosciuto la titolarità del diritto di sciopero ai marittimi, ma ha affermato che il diritto non può essere esercitato qualora leda norme che tutelino interessi superiori, cioè la sicurezza del patrimonio navigante e soprattutto l'integrità fisica e della vita di tutte le persone imbarcate. E' evidente che, tuttavia, considerando la natura particolare della navigazione, una qualsiasi sospensione o irregolarità della prestazione di lavoro durante il viaggio della nave metterebbe sicuramente in pericolo questi interessi. La tutela di questi ultimi, a parere della Corte, rappresenta la ratio dell'art. 1105 c.nav., il quale non può quindi essere considerato costituzionalmente illegittimo129.

Un'altra questione si è posta riguardo all'estensione del diritto anche ai lavoratori diversi da quelli subordinati. In proposito la giurisprudenza ha ritenuto che, analogamente alla libertà sindacale, anche per il diritto di sciopero la titolarità può essere riconosciuta ai lavoratori autonomi in condizione di subordinazione economica, cioè i lavoratori parasubordinati. L'estensione del diritto di sciopero a questi soggetti trova fondamento nella sentenza della Corte Costituzionale nel 1975130 che affermò l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 40 Cost., della norma incriminatrice della sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole industrie e commerci che non hanno lavoratori alle loro dipendenze (art. 506 c.p.). Secondo la Corte, infatti è errato qualificare questa protesta degli imprenditori come serrata, poiché quest'ultima non può sussistere quando non vi sono dipendenti. Questo implica che la forma di protesta in questione sia da considerarsi assimilabile allo sciopero, "in ragione della condizione di sottoprotezione sociale di quanti la pongono in essere"131.

129

Sentenza 28.12.1962, n. 124.

130

Sentenza 17.07.1975, n. 222. Successivamente la stessa Corte con la sentenza 26.03.1986, n. 53, ha coerentemente con la sentenza n. 222, esclusa l'estensione del diritto di sciopero ai piccoli imprenditori con uno o più lavoratori dipendenti.

131

106

Successivamente la Corte di Cassazione ha, a sua volta, riconosciuto la titolarità del diritto di sciopero ai lavoratori parasubordinati 132. Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto la legittimità dell'esercizio del diritto di sciopero messo in atto dai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (all'epoca l'INAM), i quali attraverso la loro astensione miravano a ottenere condizioni più favorevoli nella convenzione tipo che regolava i reciproci rapporti. La ragione dell'estensione del diritto di sciopero anche a questi soggetti si fonda sul fatto che in questo tipo di rapporto di lavoro non c'è uguaglianza sostanziale tra le parti.

Coerentemente con questa sentenza, la Corte Costituzionale ha in seguito precluso l'estensione della titolarità del diritto di sciopero ai piccoli imprenditori con uno o due dipendenti133.

Si ritiene infine che il diritto di sciopero non possa essere esteso anche ai lavoratori autonomi privi di qualsiasi vincolo di dipendenza, come per esempio i liberi professionisti. In proposito la Corte Costituzionale nel 1996 ha affermato che l'astensione dalle udienze, per protesta, degli avvocati rappresenta una "manifestazione incisiva della dinamica associativa volta alla tutela di questa forma di lavoro autonomo"134. Quindi la protesta collettiva degli avvocati, e più in generale dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, pur non essendo qualificabile come sciopero, gode comunque di tutela costituzionale ai sensi dell'art. 18 Cost.

2.2. Le conseguenze dello sciopero: gli effetti sulla