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4. Lo sviluppo progressivo dei diritti delle donne precedente alla

4.7. A livello europeo

Continuando l’analisi degli strumenti e correnti di pensiero che hanno portato alla progressiva formazione dei diritti umani femminili, si riporta anche tra le azioni regionali che hanno preceduto la formazione teorica della Convenzione di Istanbul, alcuni documenti dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa, come la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) 215 e i relativi Protocolli del 1950. La CEDU è particolarmente importante poiché è l’unico meccanismo giurisdizionale permanente che consente a chiunque di richiedere la tutela dei propri diritti, facendo ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo216.

Si rammenta anche, la Carta Sociale Europea217 del Consiglio d’Europa del 1961, riveduta nel 1996, che prevede un meccanismo di controllo atto a garantire il rispetto dei diritti umani, supportando la CEDU e i diritti civili e politici, nei quali non si parla

213 The 2030 Agenda for Sustainable Development consultabile al sito

http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview.html

214 Risoluzione (A/RES/69/147) consultabile al sito

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/147

215 CEDU e relativi Protocolli consultabili al sito http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/- /conventions/treaty/005 visitato il 20/10/2015

216 European Training and research Centre for Human Rights and Democracy, Manual on Human Rights Education ‘Understanding Human Rights’, 2003, p. 183

217 Carta Sociale Europea consultabile al sito

http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/Presentation/ESCRBooklet/Italian.pdf visitato il

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esplicitamente di diritti delle donne, ma si proibisce qualunque tipo di discriminazione basata sul genere218.

La Convenzione di Istanbul, inoltre, fa riferimento anche alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani219 del 2005, che mira a combattere e prevenire la tratta di esseri umani a fini commerciali, tra cui si proibisce anche lo sfruttamento a carattere sessuale o il lavoro forzato, riguardando principalmente le donne e le ragazze che sono tra le vittime principali del fenomeno220.

Dello stesso anno, è la Risoluzione 2005/2215 del Parlamento Europeo sulla situazione delle donne nelle aree di guerra e il loro ruolo nei processi di ricostruzione in contesti post–bellici, che offre un quadro generale per l’azione europea in relazione al tema delle donne durante i conflitti armati221.

Oltre a questi documenti, l’Unione Europea inoltre, promuove numerosi programmi alla lotta del traffico di esseri umani come il programma STOP222 attivo dal 1997 e il successivo programma DAPHNE223, che supporta organizzazioni della società civile, assiste le vittime di violenze, promuovendo campagne di sensibilizzazione al tema, per cercare di combattere i traffici che costituiscono un’ulteriore sfaccettatura delle tipologie di violenze che subiscono le donne.

Dalle ricerche promosse dalle campagne informative, quindi, è emersa la necessità di un’armonizzazione delle norme giuridiche a livello europeo per la garanzia degli stessi livelli di protezione per tutte le vittime, in tutti i paesi europei, in materia di protezione dalla violenza contro le donne, motivo per cui è stato creato in seguito il gruppo di esperti

218 European Training and research Centre for Human Rights and Democracy, Manual on Human Rights Education ‘Understanding Human Rights’, 2003, p. 183

219 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani consultabile al sito https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Source/PDF_Conv_197_Trafficking_Italian.pdf visitato

il 21/10/2015

220 V. Supra, alla nota 218, p. 184 221 V. Supra, alla nota 218

222 Programma STOP consultabile al sito http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=URISERV:l33015

223 DAPHNE Program consultabile al sito http://ec.europa.eu/justice/fundamental-

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CAHVIO (Comitato ad Hoc per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica), incaricato di preparare la Convenzione di Istanbul.

Di conseguenza quindi, il Consiglio d’Europa ha intrapreso una serie di iniziative mirate a tutelare e promuovere in modo sistematico un’azione coordinata della violenza di genere nei diversi ambiti, tra cui si può trovare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, e le raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa224. Anche l’Assemblea Parlamentare ha assunto un fermo atteggiamento nei confronti di tutte le forme di violenza contro le donne, testimoniato da alcuni documenti, tra cui si ricorda: la Risoluzione 1227(2001) riguardo le mutilazioni genitali femminili; la Risoluzione 1582(2002) sulla violenza domestica; la Risoluzione 1327(2003) contro i crimini in nome dell’ “onore”; la Raccomandazione 1681 con cui gli Stati membri sono da ritenere responsabili per atti di violenza e per punire coloro che li attuano oltre a proteggere le vittime225; la Raccomandazione 1723(2005) sui matrimoni forzati e i matrimoni con i minori; la Risoluzione 1512(2006) a sostegno di azioni per prevenire atti di violenza, combattere la violenza domestica attraverso cooperazione, e appropriate misure legislative226; la Raccomandazione 1777(2007) sulle molestie sessuali legate agli stupri a seguito dell’uso di droghe; la Risoluzione 1654(2009) sui femminicidi; e la Risoluzione 1691(2009) riguardante gli stupri delle donne che comprende anche lo stupro coniugale227.

Tra i documenti più importanti emerge in particolare la Raccomandazione Rec (2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza228, che è il primo strumento internazionale a suggerire una strategia globale per la prevenzione e protezione delle vittime, che invita gli Stati membri ad adottare misure per rivedere le proprie politiche nazionali atte a garantire una migliore protezione delle vittime e ad elaborare piani d’azione per la loro

224 UN WOMEN, Handbook for national action plans on violence against women, New York, 2012, p. 8 225 FAEDI DURAMY B., Judicial Developments in the Application of International Law to Domestic

Violence, Golden Gate University School of Law, 2012, p. 10

226 V. Supra, alla nota 225

227 Consiglio d’Europa, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women, Preambolo p. 3

228 Raccomandazione Rec (2002)5 consultabile al sito

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-against- women/Rec(2002)5_Italian.pdf visitato il 21/10/2015

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difesa in prospettiva di una visione di genere, costantemente monitorati. Per questa ragione, per favorire l’applicazione della Raccomandazione, questa è stata coadiuvata dalla campagna pubblicitaria svoltasi a livello europeo dal 2006 al 2008, che aveva lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e i governi, alla promozione di misure efficaci nei confronti del tema della violenza di genere, attraverso l’adozione di misure politiche, legali, a supporto e protezione delle vittime, a livello intergovernativo, parlamentare e locale. Oltre a ciò, si sottolineava l’importanza della raccolta di dati nazionali riguardanti i crimini violenti riportati in seno ad ogni Stato, e il tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito al tema229.

Inoltre, sono rilevanti per lo sviluppo della giurisprudenza che ha condotto alla formulazione della Convenzione di Istanbul, anche la Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e i meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini230, la Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace231, le altre raccomandazioni pertinenti e i trattati internazionali sui diritti umani dell’Organizzazione delle Nazioni Unite232.

Ulteriormente, sono da menzionare anche la Risoluzione 2012/2922 RSP del Parlamento Europeo, adottata a Strasburgo, che considera la violenza di genere non solo limitata alle situazioni di conflitto, ma, come fenomeno mondiale in violazione dei diritti umani, e la Direttiva 2011/99/EU del Parlamento e del Consiglio Europeo dell’Ordine di Protezione Europeo (EPO)233, secondo cui se un cittadino di uno Stato membro si trova a rischio nei confronti di un’altra persona verso cui è stato emesso un ordine di protezione, l’ordine, è

229 Explanatory Report to the Council of Europe on preventing and combating violence against women and

domestic violence (CETS No.210) consultabile al sito

http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/210.htm

230 Consultabile al sito

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2007)17&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=C M&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75 visitato il

20/10/2015

231 Consultabile al sito https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1645023&Site=CM visitato il 21/10/2015 232 V. Supra, alla nota 229

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valido sia nel paese originario che negli altri Stati parte in cui venga a trovarsi il cittadino, ampliato perché potessero rientrarvi anche le vittime di violenza domestica234.

A testimonianza ulteriore dell’impegno generale a livello europeo delle diverse istituzioni, nei confronti dell’uguaglianza di genere, si ricordano anche la Raccomandazione del Consiglio dei Ministri CM/REC(2007)13235 riguardante il gender

mainstreaming nel campo dell’educazione, la Raccomandazione CM/REC(2007)17236

riguardante gli standard e i meccanismi di uguaglianza di genere, e la Raccomandazione CM/REC(2008)1237 relativa all’inclusione delle differenze di genere nelle politiche sanitarie.

Inoltre, tra le altre attività proposte dal Consiglio d’Europa, si trova anche la Gender

Equality Strategy 2014-2017, ideata per approfondire ulteriormente le conoscenze e il

miglioramento dell’uguaglianza di genere in tutti gli Stati membri, attraverso un impegno costante, essendo l’uguaglianza di genere tra i principali obiettivi del Consiglio238. Questo è testimoniato anche dall’azione della Commissione Europea nei confronti della strategia relativa all’uguaglianza di genere sviluppata tra il 2010 e il 2015, additando il problema della violenza di genere come una questione da risolvere inevitabilmente per raggiungere un’uguaglianza genuina e duratura tra uomini e donne239.

Questo è stato seguito, dall’impegno della Commissione a presentare una proposta dal 2011 di una strategia per combattere la violenza contro le donne, che però non è ancora stata implementata240.

In ogni caso il Parlamento Europeo accoglie di buon grado l’impegno della Commissione ad implementare un Piano di Azione del Programma di Stoccolma, riguardante la strategia

234 EUROPEAN PARLIAMENT, New EU policy framework to fight violence against women European Parliament resolution of 5 April 2011 on priorities and outline of a new EU policy framework to fight violence against women, 2012, p. 4

235 Consultabile al sito https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1194631&Site=CM 236 Consultabile al sito https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1215219&Site=CM 237 Consultabile al sito https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1241743

238 Gender Equality Strategy 2014-2017 consultabile al sito

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/02_GenderEqualityProgramme/Council%20of%20Eur ope%20Gender%20Equality%20Strategy%202014-2017.pdf

239 EUROPEAN PARLIAMENT, New EU policy framework to fight violence against women European Parliament resolution of 5 April 2011 on priorities and outline of a new EU policy framework to fight violence against women, 2012, p. 4

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da attuare per combattere la violenza contro le donne, le mutilazioni genitali femminili e la violenza domestica, in modo che poi sia seguita da un piano d’azione europeo241. Inoltre, incoraggia l’assunzione di una nuova politica nei confronti dei criminali fautori di questi atti attraverso leggi contro la violenza di genere, basati sulla struttura delle ‘sei P’ (policy, prevention, protection, prosecution, provision, e partnership), tramite l’istaurazione di un anno Europeo dedicato alla lotta nei confronti della violenza contro le donne e all’aumento della consapevolezza della situazione tra i cittadini europei, in modo da favorire un’implementazione totale. Ciò nonostante, queste politiche non sono ancora state adottate242, e il Parlamento continua ad insistere sulla ratifica della CEDAW da parte dell’UE243.

Come emerso, quindi, il tema dei diritti delle donne è una questione in evoluzione e in costante formazione, che passo dopo passo ha condotto alla formulazione della Convenzione di Istanbul, fornendo studi, approcci, critiche, istituzioni e sistemi di monitoraggio in incessante crescita e sviluppo, allo scopo di raggiungere l’obiettivo comune di prevenire e debellare il fenomeno della discriminazione e violenza nei confronti delle donne, tramite fatti e azioni concrete da parte di ogni Stato membro.