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4. Lo sviluppo progressivo dei diritti delle donne precedente alla

4.1. I primi segni della formazione dei diritti delle donne

La Convenzione di Istanbul è solo l’ultima svolta innovativa del Diritto Internazionale sviluppatosi dai documenti, convenzioni, risoluzioni, conferenze, dichiarazioni precedenti, che esaminiamo ora passo dopo passo, nei confronti di un tema così delicato quale la violenza e discriminazione contro le donne. Infatti, consapevole del lungo percorso di cui è figlia ed erede, la Convenzione di Istanbul, nel preambolo, richiama le Convenzioni, le Raccomandazioni e i Trattati che l’hanno preceduta e cui fa riferimento per lo sviluppo della sensibilizzazione e la tutela della violenza di genere.

Quindi, si citano i diversi approcci e strategie formulate attraverso le convenzioni, trattati, conferenze, organizzazioni femministe, che progressivamente hanno contribuito alla formazione dell’idea dei diritti umani in generale, che per estensione riguardavano anche le donne, che inizialmente si basavano su una logica di tipo protettivo, per poi con il tempo, specificarsi e specializzarsi sempre più, in determinati ambiti e situazioni, assumendo un atteggiamento di protezione e tutela globale dalle violenze e discriminazioni della figura femminile in tutti gli ambiti.

I passi precedenti la Convenzione di Istanbul sono molteplici; i primi sviluppi nei confronti dei diritti fondamentali dell’uomo, e per estensione della donna, risalgono al ‘900, attraverso una proliferazione di strumenti di alcune istituzioni, conferenze mondiali, iniziative di ONG, con l’evoluzione di premesse ed obiettivi anche all’interno dei

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movimenti femministi stessi, che hanno condotto allo sviluppo di una letteratura femminista riguardante lo studio dei diritti umani e delle strategie future da seguire, in diverse correnti.

Infatti, nonostante si ritrovi la dichiarazione di uguaglianza dei diritti tra uomini e donne in tutti i principali trattati sui diritti umani fin dal 1945, solo dal 1990 in poi si può affermare che il fenomeno della violenza contro le donne sia stato affrontato in modo serio ed inserito nelle agende della comunità internazionale nella sua specificità80. Si ritrovano i primi esempi di tutela dei diritti delle donne ancora prima della creazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, all’inizio del ‘900, con la Società delle Nazioni, dove era già presente un’agenda per le donne, in cui il problema della discriminazione era affrontato in modo indiretto, seguendo politiche a tutela dei diritti delle donne, in questa prima fase iniziale, di tipo protettivo81. Infatti, anche nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, gli strumenti internazionali delle leggi umanitarie seguono un approccio di tipo protettivo piuttosto che mirante al miglioramento della condizione femminile82.

In seguito, nel 1945, con la nascita delle Nazioni Unite, da una logica di tipo protettivo, viene elaborata una strategia di non discriminazione, mediante strumenti a tutela delle donne in predefinite situazioni di violenza83.

Il primo passo consiste nell’affermare la parità formale tra i due sessi, tramite un approccio generico di protezione delle donne attraverso gli stessi sistemi di tutela ad approccio universale dei diritti e delle libertà che spettano ad ogni persona in quanto essere umano. Infatti, nel Preambolo della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)84 del 1945, si afferma la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, e delle nazioni grandi e piccole, a creare condizioni nelle quali la giustizia ed il rispetto

80 EDWARDS A., Violence against women under International Human Rights Law, Cambridge University

Press, New York, 2011, p. 7

81 DE BELLIS S., Studi sui diritti umani, ed. Cacucci, 2010, p. 223 82 V. Supra, alla nota 80

83 V. Supra, alla nota 75, p.225

84 Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite consultabile al sito http://www.un.org/en/charter-united- nations/ , visitato il 2/11/2015

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degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, in cui i diritti umani e le libertà fondamentali devono essere garantiti a tutti senza distinzioni di razza, sesso, lingua o religione (art. 1).

L’anno successivo, nel 1946, si riscontra già un passo in avanti nella considerazione dei diritti delle donne, con la creazione della Commissione delle Nazioni Unite sullo Status delle Donne (CSW)85, che ha l’obiettivo di promuovere i diritti delle donne in tutto il mondo, attraverso raccomandazioni e rapporti sulla promozione delle donne in ambito politico, economico, civile, sociale ed educativo, indirizzati all’ECOSOC (Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite)86.

Successiva alla Commissione, viene pubblicata la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo87 delle Nazioni Unite, del 1948, nella quale si afferma che tutti i diritti scritti in essa appartengono ad ogni essere umano, senza distinzioni di alcun genere, dove tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti (art. 1). Da ciò, deriva che i diritti dell’uomo sono anche i diritti delle donne, poiché le donne sono soggetti che hanno la piena titolarità non di diritti speciali e diversi, ma dei diritti e delle libertà sancite dalla Dichiarazione e dai successivi trattati, in quanto esseri umani88. Nell’articolo 1, infatti, si afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti, dotati di ragione e coscienza, e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. E nell’articolo 2 si dichiara che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e le libertà enunciate nella Dichiarazione, senza discriminazione alcuna, per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, o altro tipo.

Seguono il percorso progressivo di formazione della dottrina che porterà alla Convenzione di Istanbul, i Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali89 del 1966, nei quali si riafferma l’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna nell’esercizio di tutti i diritti civili, politici, economici, culturali

85 Commissione sullo Status delle Donne consultabile al sito http://www.unwomen.org/en/csw 86 Consiglio Economico e Sociale consultabile al sito http://www.un.org/en/ecosoc/

87 Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo consultabile al sito http://www.un.org/en/documents/udhr/

visitato il 23/10/2015

88 DE BELLIS S., Studi sui diritti umani, ed. Cacucci, 2010, p. 221

89 Patti Internazionali sui diritti civili e politici, economici, sociali e culturali consultabili al sito http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

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e sociali, senza distinzione alcuna, sia essa fondata su razza, colore, lingua, religione, opinione politica o qualsiasi altro parere, o condizione economica (art. 2)90.

Si nota quindi, come progressivamente si stia affermando sempre più, almeno a livello teorico, l’uguaglianza dei diritti tra uomini e donne, in determinati settori specifici, con la formazione iniziale di cosa sia un atteggiamento discriminatorio e su cosa sia fondato.