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Medicina ed Information technology

La nostra società è caratterizzata da flussi di informazioni. Tut- to ciò che conosciamo, ogni tipo di interazione, ogni ambito in cui si svolge la nostra esistenza è connotato da informazioni che vengono scambiate, aggregate, rielaborate, e che, in tal modo, mostrano aspetti sempre nuovi del nostro vivere sociale.

dell’informazione, Torino, 2005; G. VESPERTINI (a cura di), L’e-Government, Milano,

2004; F. SARZANA DI S. IPPOLITO (a cura di), E-Government. Profili teorici ed

applicazioni pratiche del governo digitale, Piacenza, 2003; M.BOMBARDELLI, Informa-

tica pubblica, e-government e sviluppo sostenibile, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario,

2002, 991.

7 Sulle caratteristiche del diritto dell’era digitale v. G.P

ASCUZZI, Il diritto dell’era

digitale, III ed., Bologna, 2010, 267-309.

8 B

UCCOLIERO,CACCIA,NASI, e-he@lth. Percorsi di implementazione dei sistemi

informativi in sanità, cit., 3, dove, in nota, si riporta un’osservazione di G.EYSENBACH,

What is e-health? [editorial], in Journal of Medical Internet Research, vol. 3, n. 2,

2001, e(20): «[…] the term characterizes not only a technical development, but also a state-of-mind, a way of thinking, an attitude, and a commitment for networked, global thinking, to improve health care […]».

La medicina stessa è una scienza basata sulle informazioni9. Il lavoro del medico, da Ippocrate l’Asclepiade ad oggi, è sempre stato caratterizzato dallo studio empirico dei sintomi delle malattie, per poi addivenire ad una cura (più o meno) efficace. Per far questo, i seguaci del fondatore della medicina hanno, sin dagli inizi, raccolto indizi e no- tizie su quei mali che i pazienti lamentavano. Il fenomeno che produce ciò che oggi definiremmo il flusso informativo che va dal paziente ver- so il medico è dunque nato con la medicina stessa. Ma la medicina è anche informazione sul paziente. I dati così raccolti – ed annotati allora su pergamene, ora su file elettronici – sono aggregati e catalogati in ba- se alle differenti categorie mediche, con lo scopo di conservare e mette- re a frutto l’esperienza empirica al fine di trovare la cura migliore. Si può, dunque, convenire con chi ha osservato che, per certi versi, l’informazione coincide con la cura stessa10.

Lo sviluppo tecnologico non ha fatto altro che fornire al profes- sionista medico strumenti nuovi per rendere sempre più oggettivo ed affidabile il flusso di informazioni che proveniva dal paziente. Le mo- derne tecniche di diagnostica, giovandosi di strumenti via via più sofi- sticati, hanno colmato il deficit informazionale tra medico e paziente, fornendo al primo dati sempre più nitidi, precisi e soprattutto oggettivi sulla sintomatologia descritta dal secondo11.

La massa di informazioni, intese sia in senso soggettivo (deri- vanti dal paziente) che oggettivo (derivanti da indagini strumentali),

9 Come approfondimento del rapporto tra medicina ed informazione, si v. il contri-

buto di IZZO, Medicina e diritto nell’era digitale, cit., 807, dove vengono sviscerate, in

tempi potremmo dire non sospetti, quelle che sarebbero state poi le linee evolutive di una professione medica che sempre più si serviva della scienza informatica per miglio- rare le proprie capacità di cura.

10 Cfr. ibidem, 807 ss.

11 Cfr. H.G.G

ADAMER, Dove si nasconde la salute, Milano, 1994, 135 ss.; J.G.

MAZOUÈ, Diagnosis Without Doctors, 15 Med. & Phi. 559 (1990);R.A.MILLER, Why

the Standard View is Standard: People, not Machines, Understand Patients’ Problems,

aggregata, archiviata e catalogata diviene poi «esperienza» per la co- munità scientifica12. Si tratta di un aspetto su cui fermare l’attenzione. È l’aggregazione delle informazioni ad aumentare in maniera sempre più incisiva le possibilità di individuare il corretto processo curativo, se- condo una linea evolutiva fatta spesso di insuccessi, ma sicuramente anche di piccoli passi verso il miglioramento delle condizioni di salute degli esseri umani. Ed è proprio questo risvolto, legato all’aggregazione di dati ed alla loro disponibilità, che sta alla base dei moderni progetti di FSE e più in generale di sanità elettronica. Il rapido accesso alle in- formazioni dei pazienti, eliminando il rischio legato all’oblio delle stes- se, rappresenta oggi più che mai una caratteristica fondamentale dello sviluppo dei sistemi sanitari moderni.

Il flusso informativo non è unidirezionale, ma bidirezionale, o, potremmo anzi meglio dire, circolare. Le informazioni, infatti, che pro- vengono dal paziente, giungono al professionista sanitario, vengono da questi catalogate, rielaborate ed aggregate per ritornare, infine, al pa- ziente sotto forma di cura, cioè di un percorso terapeutico proposto a quest’ultimo nella forma di una mappa di prescrizioni e procedure che egli deve conoscere ed applicare. Si può a ragione sostenere che la più parte delle attività volte a mantenere e ristabilire la salute del paziente si estrinsechino mediante l’erogazione di informazioni al paziente stes- so.

L’informazione sull’attività medica determina, a sua volta, nuove conseguenze, con un notevole impatto sul mondo giuridico. Essa diventa, infatti, essenziale per garantire la piena realizzazione dei diritti del paziente. Ciò si evidenzia soprattutto nel caso in cui la valutazione

12 In I

ZZO, Medicina e diritto nell’era digitale, cit., 808 si legge: «divenuta caso,

l’informazione sul paziente si oggettivizza, viene aggregata e validata secondo canoni epidemiologici e scientifici, per diventare nuova conoscenza da impiegare a fini dia-

gnostici e terapeutici». V. anche A.ZANUTTO, Innovazione tecnologica e apprendimen-

to organizzativo: la telemedicina ed il sapere medico, Milano, 2008; W.F.BYNUM,

dell’operato del medico esca dall’ambito dell’ospedale ed arrivi nelle aule dei tribunali. Nel contesto giudiziario l’informazione medica deve presentarsi in forme documentali atte a soddisfare le tipiche esigenze di certezza ed autenticità richieste dal diritto13. Ritroveremo anche nell’ambiente digitale l’esigenza di garantire l’efficacia giuridica ai nuovi strumenti informatici attraverso i quali si estrinseca l’attività me- dica del terzo millennio.

Occorre, inoltre, affrontare il tema delle informazioni sanitarie dal punto di vista della tutela dei dati personali. L’art. 4, co. 1, lett. d, del Codice Privacy definisce i c.d. «dati sensibili» come:

i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convin- zioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a caratte- re religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali i- donei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Per il trattamento di tali informazioni è stata prevista una disci- plina maggiormente protettiva proprio alla luce delle possibili forme di discriminazione che da esso potrebbero derivare14.

13 V. Izzo, Medicina e diritto nell’era digitale, cit., 809; v. anche con specifico rife-

rimento agli Electronic Health Record il saggio di S. HOFFMAN, A. PODGURSKI, E-

Health Hazards: Provider Liability and Electronic Health Record Systems, 24 Berkeley Tech. L.J. 1523 (2009), nelle cui conclusioni si legge: «EHR systems cannot remain

unregulated and largely unscrutinized. Only with appropriate interventions will they become a blessing rather than a curse for health care professionals and patients».

14 Con riferimento al trattamento dei dati inerenti lo stato di salute nel sistema giu-

ridico italiano, v. per approfondimenti G. FINOCCHIARO, Il trattamento dei dati sanitari:

alcune riflessioni critiche a dieci anni dall’entrata in vigore del Codice in materia di

protezione dei dati personali, in G.F.FERRARI (a cura di), La legge sulla privacy dieci

anni dopo, Milano, 2008, 207-220; S.VICIANI, Brevi osservazioni sul trattamento dei

dati interenti la salute e la vita sessuale in ambito sanitario, in Riv. crit. dir. priv.,

2007, 315; F.CAGGIA, Il trattamento dei dati sulla salute, con particolare riferimento

all’ambito sanitario, in V.CUFFARO,R.D’ORAZIO,V.RICCIUTO (a cura di), Il codice

Essendo, quindi, i dati inerenti lo stato di salute (rectius, i dati sanitari) considerati sensibili per antonomasia, il loro trattamento rien- tra nell’ambito di applicazione della più stringente disciplina prevista dal Codice Privacy15.

Tralasciando per ora l’analisi delle numerose questioni che ri- guardano i dati sanitari – il consenso necessario alla loro raccolta, l’individuazione delle informazioni che rientrano in tale categoria,

privacy in ospedale, in Ragiusan, 2006, fasc. 265/266, 6; A. FABBRI,F.MARAN, Diritto

di accesso e diritto di riservatezza: convivenza possibile?, id., 2006, fasc. 265/266, 10;

ID., Il codice per la protezione dei dati personali e l’attività socio-sanitaria integrata,

id., 2005, fasc. 257/258, 19; F. MASCHIO, Il trattamento dei dati sanitari. Regole gene-

rali e particolari trattamenti per finalità di rilevante interesse pubblico, id., 2005, fasc.

257/258, 6; E. VARANI, Il diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati

sanitari, in Foro amm. – T.A.R., 2005, 929; ID., Diritto alla privacy e trattamento dei

dati sensibili in ambito sanitario: dalla Carte dei diritti fondamentali dell’Unione eu- ropea al d.lgs.. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati per-

sonali”, in Giur. it., 2005, 1769; T. MINELLA, Privacy e sanità, in Ragiusan, 2005, fasc.

259/260, 22; R. ACCIAI, La tutela della privacy ed il s.s.n., in Ragiusan, 2003, fasc.

225/226, 20; F. DI CIOMMO, Il trattamento dei dati sanitari tra interessi individuali e

collettivi, in Danno e resp., 2002, 121; C. SARZANA DI S.IPPOLITO, La protezione dei

dati personali nel campo sanitario: problemi giuridici e tecnologici, in Dir. informa-

zione e informatica, 1999, 29; P. DE CAMELIS, Privacy e potere informatico – Cenni al

trattamento dei dati inerenti la salute, in Rass. amm. sanità, 1998, 4; A. CIATTI, La pro-

tezione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella legge n. 675/1996, in Contratto e impr./Europa, 1998, 368. Un saggio un po’ datato ma ancora estremamente interes-

sante sulla privacy dei dati sanitari da una prospettiva di analisi economica del diritto è

costituito da P.M.SCHWARTZ, Privacy and the Economics of Health Care Information,

76 Tex. L. Rev. 1 (1997).

15 La categoria dei «dati sanitari» non riguarda solo le informazioni relative allo sta-

to di salute diagnosticato ed attuale, bensì deve ricomprendere anche tutte le informa- zioni relative allo stato fisico, psichico e le relazioni dell’individuo: v. in tal senso J. MONDUCCI,G.PASETTI, Il trattamento dei dati sanitari e genetici (Parte II – Titolo

V), in J.MONDUCCI,G.SARTOR (a cura di), Il codice in materia di protezione dei dati

personali. Commentario sistematico al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Padova, 2004,

255, 256-257. V. anche sull’argomento F. DI CIOMMO, La privacy sanitaria, in

PARDOLESI (a cura di), Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali, cit.,

239; CAGGIA, Il trattamento dei dati sulla salute, con particolare riferimento all’ambito

l’individuazione dei titolari del trattamento, ecc. – basti qui rilevare come tutto ciò finisca con l’addossare agli operatori in ambito medico nuove responsabilità rispetto alle garanzie dei diritti del paziente sorve- gliate dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Sorgono, dun- que, nuove problematiche giuridiche legate all’ideazione ed alla predi- sposizione di una struttura informatica capace di fornire al cittadino la possibilità di accedere al proprio FSE all’interno dei vari contesti in cui può esprimersi il suo rapporto con il sistema sanitario (medico di base, pediatra, distretto, ospedale, proprio computer connesso ad Internet).

1.3 Premesse metodologiche e linee evolutive dei servizi informativi in