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Principio di autodeterminazione

2. Aspetti problematici legati all’implementazione di un sistema

2.3 Principio di autodeterminazione

Il principio che deve caratterizzare l’operabilità della struttura informativa di un FSE è quello dell’autodeterminazione (artt. 75 e ss. Codice Privacy)20. Esso incontra la sua prima consacrazione nell’art. 32 cost. il quale così sancisce:

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite

18 Ibidem, p. 2.10.

19 Ibidem, p. 2.11. V. nel prossimo capitolo il paragrafo di approfondimento sul

rapporto tra FSE e biobanche di ricerca.

20 Il principio di autodeterminazione rappresenta l’essenza stessa del consenso. Nei

moderni ordinamenti democratici si assiste ad una tendenza che porta ad una sempre maggiore valorizzazione della libertà del soggetto di autodeterminarsi con riferimento alla gestione dei propri beni e diritti. Sul principio di autodeterminazione in ambito me-

dico v., in prima battuta, L.STILIO, Il diritto all’autodeterminazione informativa: genesi

storica di un diritto fondamentale dell’homo tecnologicus, in Nuovo dir., 2002, 19;

L. COSENTINI, La relazione medico-paziente: rapporto tra dovere di cura e autodeter-

minazione della persona destinataria della cura. Indisponibilità del diritto alla salute.

Nota a Decr. Trib. Modena 14 maggio 2009, in Giur. mer., 2009, 2697; A. PINNA, Au-

todeterminazione e consenso: da regola per i trattamenti sanitari a principio generale,

in Contratto e imp., 2006, 598. Il prof. Rodotà si riferisce a tale principio come «auto-

determinazione e sovranità su di sé»: S.RODOTÀ, Intervista su privacy e libertà, (a cura

agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato tratta- mento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Tale principio trova conferma e specificazione nell’art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del SSN: qui si stabilisce, in- fatti, che gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volon- tari e che, qualora previsti, i trattamenti sanitari obbligatori devono co- munque rispettare la dignità della persona, i diritti civili e politici, com- preso, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. In tal senso si veda anche la Convenzione di Oviedo («Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina») adottata a Nizza il 7 dicembre 2000: ivi all’art. 5 si legge, quale norma generale, che

un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interes- sata abbia prestato il proprio consenso libero e informato. Tale perso- na riceve preliminarmente informazioni adeguate sulle finalità e sulla natura del trattamento nonché sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, revocare liberamente il proprio consenso.

In ambito sanitario è probabilmente da escludere un’interpreta- zione troppo restrittiva di tale importante principio in grado di determi- nare qualche difficoltà operazionale da parte dei soggetti che garanti- scono e forniscono il servizio sanitario. I benefici di un sistema di FSE, infatti, non sono solo individuali, ma anche e soprattutto collettivi: mi- gliore efficienza della cura corrisponde anche ad un risparmio di costi.

Da un punto di vista più prettamente tecnico, il richiamo a tale principio obbliga a dover considerare il fatto che l’interessato abbia la facoltà di scegliere, in piena libertà, se costituire o meno un FSE, senza

che tale scelta infici in alcun modo l’accesso da parte sua alle presta- zioni del SSN, né abbia conseguenze penalizzanti sulla possibilità di usufruire delle prestazioni mediche. Esso impone anche di garantire la possibilità che i dati sanitari restino a disposizione del solo professioni- sta-organismo sanitario che li ha redatti, senza doverli necessariamente includere nel FSE, e comunque impedendone la comunicazione ad altri attori del sistema21. Resta tuttavia salva la facoltà della struttura di co- municare all’utente che rifiuti di conferire i propri dati al FSE – fermo restando la garanzia circa l’erogazione dei livelli di assistenza indero- gabili garantiti agli utenti del SSN – che tale rifiuto implicherà per lui l’esclusione dai vantaggi legati all’operatività del FSE all’interno del processo di cura (vantaggi che potranno essere oggetto di illustrazione all’atto della richiesta del consenso al trattamento informatizzato).

Il corretto declinarsi del principio di autodeterminazione nel contesto di una piattaforma digitale impone un bilanciamento tra gli in- teressi coinvolti: l’esigenza del paziente ad avere un controllo quanto più pregnante possibile sui propri dati, specialmente con riguardo ai soggetti che possono venirne a conoscenza, non può realizzarsi in una sorta di tirannia del singolo a danno dell’interesse superindividuale a implementare e gestire un SSN efficiente.

I modelli che si basano su infrastrutture PHR rappresentano certamente la realizzazione più elevata allo stato dell’arte di tale princi- pio nel contesto dei sistemi di FSE. Si tratta di un principio che va ap- plicato in modo tale da non pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività medica, diagnostica e curativa, e da riconoscere in bit le di- verse responsabilità che sulla gestione dei dati sanitari incombono, in

21 Il legislatore francese ha previsto una sorta di incentivo economico per la crea-

zione e per l’uso del Dossier Médical Personnel. Pur lasciando appunto libera la scelta di costituire o meno un sistema di FSE, è stato previsto che il rimborso degli atti e pre- stazioni mediche dalla sicurezza sociale sia subordinato all’autorizzazione che dà il pa- ziente ai professionisti per accedere e per completarlo (v. art. L. 161-36-2 Code de la

special modo quella del medico. Argomentare diversamente potrebbe significare livellare pericolosamente una gerarchia curativa che, innata nel rapporto medico-paziente, pur nel rispetto dell’autonomia – ora an- che informazionale – del secondo, garantisce, da sempre, il corretto svolgersi della prestazione medica.