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6. La proposta di regolamento per l’istituzione della Procura europea

6.3 Status, organizzazione e struttura della Procura europea

6.3.2 I membri

Il primo paragrafo dell’art. 6, dedicato all’assetto e all’organizzazione del nuovo ufficio, stabilisce che: «la struttura della Procura europea comprende un procuratore europeo, i suoi sostituti, il personale che li aiuta nell’esercizio dei loro compiti ai sensi del presente regolamento e i procuratori europei delegati aventi sede negli Stati Membri».

Al vertice dell’ufficio c’è il Procuratore capo (European Public Prosecutor, nella versione originale in lingua inglese), che «ne dirige le attività e organizza il lavoro». Con lui collaborano quattro Sostituti (Deputies), che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento346. I procuratori europei delegati, (Delegates), svolgono le indagini e l’azione penale della Procura europea sotto la direzione e il

345 Cfr. L

IGETI–SIMONATO, The European Public Prosecutor’s Office: towards a truly European prosecution service?, op. cit., p. 21 ss.; Cfr. J.A.E.VERVAELE, Quel statut pour le ministère public?, in Cour de Cassation, Quelles Perspectives pour un Ministère Public Europèen?, Parigi, Dalloz, 2010, pp. 171-200.

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Questo in conformità con le norme adottate dal procuratore ai sensi dell’art. 72, lett. d), Norme amministrative e documenti di programmazione, per cui il procuratore europeo «adotta le norme che regolano lo status, i criteri di rendimento, i diritti e gli obblighi dei sostituti e dei procuratori europei delegati, nonché la rotazione dei procuratori europei delegati al fine dell’applicazione dell’art. 7».

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controllo del Prosecutor, il quale, se lo ritiene necessario, può anche esercitare direttamente la sua autorità secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 5347

. In ogni Stato Membro è presente almeno un Delegato che è parte integrante della Procura europea e agisce sotto l’autorità esclusiva del Procuratore capo, nello svolgimento delle funzioni da questi assegnate. Si tratta di magistrati completamente indipendenti dalle procure nazionali e privi di obblighi nei loro confronti, pur potendo contemporaneamente espletare, come accennato, le funzioni di pubblici ministeri europei e nazionali.

Secondo l’impostazione del “doppio cappello”, i Delegates faranno parte sia dell’EPPO, che degli uffici delle rispettive procure e saranno talora competenti per le funzioni requirenti e inquirenti interne, al pari dei loro colleghi nazionali, talora svolgeranno le operazioni d’indagine su delega del procuratore promuovendo, se del caso, l’azione penale in nome, per conto e alle dipendenze del nascente ufficio. Il vantaggio di questo approccio risiede nell’ancorare la Procura europea ai sistemi nazionali e assicurare, così, una certa vicinanza al campo lavorativo d’indagine348

.

Come accennato, però, a tale opzione, molto discussa fin dalla sua prima previsione nel Corpus juris, si contrappone l’ipotesi, più volte sostenuta dalla dottrina, di un sistema invece “centralizzato”, da intendersi come struttura priva di alcuna integrazione a livello nazionale, al fine di evitare eventuali conflitti d’interesse tra l’ufficio europeo e le procure nazionali. Conflitti che, nonostante la previsione di un’architettura dichiaratamente decentrata, vengono scongiurati dall’art. 6.6 della proposta349

.

347 Art. 18, Svolgimento dell’indagine: «5. Il procuratore europeo può riassegnare il caso a un

altro procuratore europeo delegato o condurre le indagini di persona se ciò risulta necessario ai fini dell’efficienza dell'indagine o dell'azione penale in funzione di uno o più dei seguenti criteri: a) la gravità del reato,

b) circostanze specifiche connesse allo status del presunto autore del reato, c) circostanze specifiche connesse alla dimensione transfrontaliera dell’indagine, d) l'indisponibilità delle autorità investigative nazionali, oppure

e) la richiesta delle autorità competenti dello Stato Membro in questione».

348

Cfr. LIGETI–SIMONATO, The European Public Prosecutor’s Office: towards a truly European Prosecution service?, op. cit., pp. 15, 16.

349 Art. 6, Struttura e organizzazione della Procura europea: «6. In caso di incarichi conflittuali, il

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Ma per inquadrare davvero il ruolo dei Delegates ed i loro rapporti con i colleghi nazionali, molto dipenderà da come verranno visti e trattati in seno agli uffici delle rispettive procure interne. Se saranno davvero riconosciuti come pubblici ministeri alla pari degli altri, fatta salva la specifica competenza in materia di “reati PIF”, oppure considerati come estranei. Sul punto non resta che augurarsi che gli Stati aderenti al regolamento diano seguito all’esecuzione delle raccomandazioni contenute nell’art. 55, comma 4, della proposta, dove si legge che le autorità nazionali faciliteranno l’esercizio delle funzioni dei Delegates e che si asterranno da qualsiasi politica o atteggiamento tale da ostacolarli nella carriera e nei compiti di pubblici ministeri nazionali, assicurandone la piena integrazione nelle funzioni.

Al di là delle presenti considerazioni, ne discende comunque una struttura snella ed estremamente semplificata, caratterizzata da un numero di minimo 29 membri (il Procuratore capo, quattro Deputies e almeno 25 Delegati, se si considera con ottimismo che tutti gli Stati Membri, ad eccezione di Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca, faranno parte dell’area EPPO350), che può essere vista sia sotto la lente positiva di quanti ne ravvisano un approccio “cost-efficent” – tale da non pesare eccessivamente sul bilancio dell’Unione – ma anche con serio scetticismo, visti i dubbi sulla concreta e diretta operatività della Procura, che rimarrebbe così vincolata alla volontà e abilità delle autorità interne. Alla doppia funzione dei Delegati e al ridotto numero di magistrati, si aggiunge la mancanza di una “polizia giudiziaria europea” (tra l’altro mai contemplata negli studi precedenti in ragione di esigenze economiche, ma anche per non incorrere, sotto questo specifico profilo, nella creazione di un organo di tipo “federale”351

non gradito agli Stati

procura nazionale, può dare istruzione affinché prevalgano, nell’interesse delle indagini e dell'azione penale della Procura europea, le funzioni derivanti dal presente regolamento. In tal caso, il procuratore europeo ne informa immediatamente la procura nazionale».

350

Nelle trattative che hanno seguito la proposta della Commissione nessuno Stato, tranne Regno Unito, Irlanda e Danimarca, ha apertamente dichiarato di non voler partecipare all’istituzione di una Procura europea. Ma i Paesi che hanno espresso la volontà di rimanere fuori dall’eventuale area EPPO sono gli stessi sottoposti al regime speciale circa gli strumenti dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Pertanto, quando si parla di unanimità nella decisione del Consiglio, non si devono ricomprendere le tre nazioni di cui sopra.

351

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Membri), che indurrebbe i PME a subdelegare in modo massiccio, se non pressoché esclusivo, le indagini agli organi investigativi nazionali, come è specificamente consentito dall’art. 18, comma 1352

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