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Il percorso tracciato dalla proposta di regolamento: gli artt 12 e 13

6. La proposta di regolamento per l’istituzione della Procura europea

6.2 La competenza materiale della Procura europea

6.2.3 Il percorso tracciato dalla proposta di regolamento: gli artt 12 e 13

Sulla scia delle premesse precedentemente esposte, circa la strada intrapresa dal legislatore europeo con l’art. 86 TFUE riguardo alla competenza materiale del

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Cfr. F.VIGANÒ, Verso una parte generale europea?, op. cit., p. 132. A tale riguardo l’Autore si dice convinto che un processo di armonizzazione dei principi e delle regole di parte generale avrà comunque luogo nello spazio giuridico europeo tramite una graduale osmosi dei principi e delle regole nella loro concreta declinazione da parte dei giudici, per effetto del sempre più vistoso ed inarrestabile processo di europeizzazione della giurisprudenza penale.

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La “soluzione” della Corte di giustizia quale soggetto promotore dell’armonizzazione degli istituti di parte generale di un diritto penale europeo non potrebbe considerarsi ottimale sia intermini di certezza del diritto che di equilibri istituzionali e di rispetto delle esigenze sottese al principio di legalità, laddove si consideri il delicato ruolo di fatto esplicato dalla Corte di giustizia, che andrebbe evidentemente oltre l’interpretazione in senso stretto dell’atto normativo, giungendo ad interessare la definizione dei contenuti delle scelte di penalizzazione operate a livello dell’Unione. Così R.SICURELLA, Il diritto penale applicabile dalla Procura europea, op. cit., p.

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PME, l’art. 12 della proposta di regolamento stabilisce che: «la Procura europea è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, di cui alla direttiva» sulla protezione penale degli interessi finanziari (cd. direttiva PIF), ad oggi ancora in stato di proposta315.

La Commissione, oltre a rinunciare a dare precipua definizione delle fattispecie ritenute lesive degli interessi finanziari comunitari, rinvia ad uno strumento di mera armonizzazione che, per quanto adottato nel campo della protezione degli interessi finanziari ed inserito nel contesto dell’art. 325 TFUE, non assume la forma (teoricamente possibile secondo quanto già esposto) del regolamento, ma della direttiva, rimanendo pur sempre una tappa fondamentale del cammino della Commissione europea per l’emanazione di proposte normative in materia penale nell’ambito del nuovo quadro istituzionale post Lisbona316

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Prima di procedere al commento della direttiva, però, è bene concludere il riferimento alle regole previste dalla proposta di regolamento, secondo cui la Procura europea ha competenza esclusiva sia per i casi transazionali, sia per le condotte compiute all’interno di uno Stato Membro (i cd. “non-cross-border-

cases”). Una scelta, questa, né imposta, né vietata dall’art. 86 TFUE, ma coerente

con la natura dei reati lesivi degli interessi comunitari – caratterizzati da un «intrinsic Union dimension»317 – e che preclude ogni possibilità per le autorità

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Per un’analisi dell’inciso «reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione», rinvenibile sia all’art. 86 TFUE, che all’art. 12 della proposta di regolamento, v. R.SICURELLA, Il diritto penale

applicabile dalla Procura europea, op. cit., p. 20 ss.

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Come ha brillantemente evidenziato André Klip, il pubblico ministero europeo, proprio come Europol ed Eurojust, finirà per usare «a fictional definition of an offence», il cui contenuto potrà essere ricostruito sia alla luce della direttiva, che prevedere solamente l’impianto generale, la cornice delle offese, sia nella legislazione di attuazione, che darà vera forma alla fattispecie criminosa, variando a seconda del margine di apprezzamento adottato da ciascuno Stato. Un’osservazione, questa, che anticipa l’opzione, da parte della proposta di regolamento, a favore di un «multilevel and integrated normative system», sia in ambito sostanziale che, come vedremo, procedurale. Cfr. M.CAIANIELLO, The Proposal for a Regulation on the Establishment of an European Public Prosecutor’s Office: Everything changes or Nothing changes?, op. cit. par. 3.3, pp. 121, 122, che rimanda a sua volta ad A.KLIP, The Substantive Criminal Law Jurisdiction of the European Public Prosecutor’s Office, 20 in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2012, pp. 372, 373.

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nazionali di perseguire tale tipo di illeciti318, tranne nei casi indicati al secondo periodo dell’art. 13, comma 1, cioè quando sono strettamente collegati a reati diversi, ma non rientrano nella cd. “competenza ancillare” della Procura europea. Nella pratica, infatti, ad una condotta lesiva del bilancio comunitario potrebbero accompagnarsi altre offese tutelate dal diritto nazionale (ad es., la falsificazione di documenti). In tali casi, una persecuzione congiunta potrebbe portare ad un notevole risparmio di tempo e di costi a vantaggio sia delle autorità inquirenti, che delle corti giurisdicenti, in ossequio al principio secondo il quale nessuno dovrebbe essere perseguito due volte per lo stesso fatto (ne bis in idem). Da qui la previsione dell’art. 13 che fa rientrare nella competenza della Procura europea anche i reati diversi, ma strettamente collegati a quelli lesivi degli interessi finanziari comunitari, purché questi ultimi siano prevalenti («preponderant») ai primi, entrambi si basino sui medesimi fatti («based on the same facts») e l’investigazione congiunta risulti funzionale ad un’efficace amministrazione della giustizia («to the good administration of justice»); in caso contrario – ed è questa la previsione di cui al secondo periodo dell’art. 13, comma 1 – la competenza spetta alle autorità nazionali anche per i reati di cui all’ art. 12319. Una disposizione che finirà col rilevarsi estremamente problematica in sede applicativa, dando vita, almeno all’inizio, a soluzioni affatto omogenee. Ad ogni modo, il paragrafo 3 dell’art. 13 individua nei giudici nazionali gli organi deputati a definire, in maniera non disputabile in altra sede, la questione della competenza secondaria, non essendo la loro decisione suscettibile di impugnazione dinnanzi a giurisdizione superiore europea.

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Questo anche in relazione al principio di obbligatorietà dell’azione penale, accolto dalla Commissione nei considerando (20) e (31) della proposta. V. infra, par. 6.5.2.

319 Nella Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio PT_TA-

PROV(2014)0234, punto 5, l’Assemblea elettiva invita il Consiglio ad operare un’«attenta revisione» delle regole sulla competenza accessoria del PME, prevedendo quali precondizioni necessarie e concorrenti: la condivisione della condotta, che deve integrare contemporaneamente un reato ai danni degli interessi finanziari dell’UE ed altro illecito penale; la prevalenza del reato lesivo del bilancio comunitario; il fatto che l’azione e la sanzione penale per gli altri crimini non sarebbe più possibile se questi non fossero perseguiti e giudicati insieme a quelli di competenza primaria del PME. Infine, il Parlamento ribadisce la necessità di garantire un controllo giurisdizionale sulla determinazione della competenza in conformità ai criteri anzidetti.

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