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Modelli opzionali di fair value hedge

CAPITOLO 5. Trattamento contabile della Fair value hedge

5.3. Modelli opzionali di fair value hedge

5.3.1 Copertura del fair value semplificata.

Alla luce di quanto anticipato nel terzo capitolo178, è prevista una sorte di semplificazione per quanto concerne le relazioni di copertura che applicano l’hedge accounting e che, allo stesso tempo, soddisfino determinati requisiti. La semplificazione, come già anticipato, è relativa la determinazione dell’efficacia di copertura ovvero la possibilità di “bypassare” l’analisi quanti- tativa ma all’atto della designazione iniziale dello strumento di copertura la società dovrà spie- gare la procedura di analisi delle fonti di inefficacia della copertura e come tali analisi impatta sul rapporto di copertura. In altre parole, i principi contabili nazionali hanno previsto il regime speciale delle “coperture semplici” che circoscrive il test dell’efficacia al solo ambito qualita- tivo esentando, al contempo, la società dall’obbligo di determinare la porzione inefficace di tale copertura179.

Tuttavia per quanto concerne la fair-value hedge la disciplina contabile dell’OIC 32 dedica molte norme a riguardo (paragrafi 104-110) ma la più importante è quella racchiusa nel §107. In quest’ultimo paragrafo è racchiusa la particolarità della fair value hedge semplificata (che differisce dalla fair value hedge ordinaria) in quanto prevede che l’adeguamento del fair value dell’elemento coperto deve avvenire per un importo pari e disegno opposto al valore equo dell derivato. In aggiunta, entrambe queste variazioni vengono iscritte, a seconda del segno, nella sezione D del conto economico e più precisamente nelle voci D.18.d e D.19.d. La particolarità sta nella non-necessità di determinare la differenza da iscrivere nella voce di conto economico relativa, appunto, all’elemento coperto.

Cosa significa? Questo significa che mediante l’approccio semplificato non sarà più necessario calcolare la differenza da imputare al conto economico riguardante l’elemento coperto qualora al momento della valutazione iniziale il valore del fair value dello strumento derivato sia nullo o prossimo allo zero. In altre parole, quindi, l’elemento coperto varia solamente in proporzione alla misura con la quale si ritiene che sia coperto perfettamente dal derivato, in modo da apparire in perfetto equilibrio reddituale.

178 A questo proposito si rimanda a quanto già detto nel paragrafo 3.4.

179 Faienza A. M., Magnano San Lio L., 2016. Per gli strumenti finanziari derivati introdotte le regole contabili

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Una volta analizzato il trattamento contabile delle coperture fair-value semplici, occorre speci- ficare che la società avrà l’obbligo di cessarne prospetticamente la rilevazione solo e soltanto quando si vengano a creare una o più di queste circostanze180:

a)lo strumento di copertura è scaduto, viene venduto oppure è cessato, con questo si esclude però il caso di sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento che abbia le caratteristiche definite dal §109181;

b)la copertura presa in esame non è più idonea a soddisfare i criteri di ammissibilità alla contabilizzazione del modello semplificato di copertura (visti nel precedente paragrafo 3.4).

5.3.2 La particolarità delle opzioni e dei contratti forward182.

A fianco alla possibilità data alle società (che adottano gli OIC) di poter optare per il modello semplificato esiste un altro modello facoltativo e prettamente volontario di contabilizzazione, del quale si è già ampiamente discusso nel precedente paragrafo 4.4.2.

Qualora lo strumento di copertura sia rappresentato da un’opzione acquistata (put o call) o da un contratto forward e, inoltre, la società abbia scelto di designare come “elemento coperto” solamente il valore intrinseco183 del derivato come “strumento per coprire le variazioni di va- lore dell’elemento coperto”.

Tale scelta, ovvero il modello opzionale esaminato, prevede la possibilità di designare quale elemento coperto solamente il valore intrinseco: per l’intero periodo di copertura la variazione del valore temporale dev’essere iscritta nella sezione D) del Conto economico (es. utilizzo di un metodo lineare per allocare questa componente al conto economico).

Tale impostazione è stata ampiamente apprezzata in quanto fa riferimento principalmente alle coperture time-period related184 nelle quali l’elemento coperto è strettamente collegato al de- correre del tempo in quanto lo scopo fondamentale è proprio quello di tutelarlo (per un certo periodo di tempo). In effetti, la maggior parte delle time-period related sono riconducibili poi alle coperture di fair value.

180 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafi 108.

181 OIC 32, §109: “La sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura prevista nell’originaria strategia di copertura oppure come conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti o dell’introduzione di leggi o regolamenti non è da considerarsi una scadenza o una cessazione”

182 Principi contabili OIC, dicembre 2016. Oic 32-Strumenti finanziari derivati, paragrafi 80.

183 A questo proposito si rimanda a quanto già descritto nel paragrafo 3.1. nel quale la designazione del valore intrinseco è stata trattata come un’eccezione alla regola generica.

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Dall’altro lato, tale dicitura imposta dal §80 dell’OIC 32 è stata, al contrario, ampiamente di- scussa in quanto sembra essere incompleta. Come si è definito all’inizio del presente capitolo, le coperture di fair value possono essere utilizzate anche nel caso di impegni irrevocabili ricon- ducibili ad acquisti o vendite. In quest’ambito, infatti, l’impegno irrevocabile genera l’iscri- zione di un’attività in bilancio oppure la contabilizzazione di una vendita a conto economico. In quest’ultima circostanza, si dovrebbe parlare, più precisamente, di coperture di tipo transac- tion-related per le quali è, invece, previsto che la variazione del valore temporale del forward o dell’opzione venga sospesa. Tale paragrafo è stato quindi discusso in quanto questo tratta- mento non è esplicitamente previsto per le coperture di fair value e, infatti, l’impegno irrevo- cabile non è stato preso in considerazione dallo stesso principio. Gli autori Busso e Devalle affermano, inoltre, che data la sostanziale “coincidenza” di trattamento della variazione tempo- rale tra le due tipologie di copertura si può confermare che il trattamento contabile della coper- tura di fair value possa essere analogo a quella di cash-flow.

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CAPITOLO 6. La trasparenza contabile e l’OIC 32 in bilancio: