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Revisione successiva o cessazione della relazione di copertura?

CAPITOLO 3. I derivati di copertura e l’Hedge accounting in bilancio

3.3. Revisione successiva o cessazione della relazione di copertura?

Affinché una relazione di copertura possa venire contabilizzata secondo il metodo dell’hedge accounting è necessario, nonché obbligatorio che vengano rispettati i requisiti di ammissibilità sopra descritti. Questi ultimi devono essere rispettati non solo al momento della rilevazione iniziale degli strumenti finanziari derivati di copertura bensì devono essere rispettati anche in

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via continuativa. Cosa significa di preciso la dicitura “in via continuativa”? Quest’ultimo con- cetto si traduce nella necessità che l’efficacia della copertura venga misurata ad ogni data di chiusura del bilancio d’esercizio. In questo frangente, infatti, occorre capire se la relazione di copertura possa continuare a seguire il suo normale corso oppure se debba essere revisionata o, addirittura, cessata. Nello schema di seguito riportato si può intuire bene i fini e le condizioni di questa situazione.

Figura 6: Valutazione successiva dei criteri di ammissibilità.

Successivamente alla contabilizzazione iniziale, la società deve verificare se ogni anno succes- sivo ricorrano o meno gli stessi criteri di ammissibilità obbligatori per la rilevazione iniziale. Nel caso più generico, come si riesce ad intuire, qualora i criteri di ammissibilità (descritti nei paragrafi precedenti) vengano a mancare si instaurerebbe una condizione di rottura della rela- zione di copertura. Questo, infatti, per alcuni, costituisce l’unica soluzione plausibile quando si verifichino dei cambiamenti più o meno rilevanti nella soddisfazione dei principali requisiti delle coperture. Tuttavia altri e, tra questi, gli stessi principi contabili nazionali hanno adottato un’altra impostazione.

Seguendo un ragionamento-base il primo caso, se non il più semplice, è quello della prosecu- zione della relazione di copertura come se nulla fosse successo. Questo si manifesta qualora vi siano cambiamenti poco rilevanti dello strumento di copertura e/o dell’elemento coperto ovvero nel caso di fluttuazioni sul rapporto di copertura tali da continuare a rappresentare in modo efficace la relazione economica di copertura tra i due elementi principali. Affinché, inoltre, il rapporto di copertura non venga cessato la società deve dimostrare che qualora si verifichi un aumento del rischio di credito, esso non sia tanto significativo da pregiudicare l’efficacia e la costanza della relazione economica di copertura.

Cambiamenti significativi della relazione economica o incremento significativo del rischio di credito

SI

Prosecuzione della relazione di copertura NO

L’obiettivo della gestione del rischio non è cambiato ovvero i cambiamenti della relazione economica sono de-

terminati da fattori esogeni alla società

SI

NO relazione di copertura Cessazione della

Prosecuzione della relazione di copertura tramite revisione del rapporto di copertura

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La relazione di copertura, quindi, non subisce alcuna modificazione, né cessazione né revisione se: sono soddisfatti tutti i requisiti di ammissibilità e se risponde al medesimo obiettivo della gestione del rischio per il quale era stata inclusa nella contabilizzazione delle operazioni di copertura.

Diverso è lo scenario se, al contrario, si presentano cambiamenti radicali nella relazione econo- mica tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura oppure se vi sono stati incrementi nel rischio di credito tale da rendere la relazione di copertura inefficace. I principi contabili nazio- nali, purtroppo, non indicano soglie quantitative oltre le quali è d’obbligo cessare la copertura ma impongono dei limiti che, nelle situazioni più complesse, sono di difficile interpretabilità. È richiesto, a tal fine, che i cambiamenti radicali sulla relazione economica siano stati generati da fattori interni alla società. Si intuisce che uno dei principali requisiti affinché la copertura possa cessare è il fatto che l’obiettivo della gestione del rischio sia cambiato completamente e che esso non possa venire gestito facilmente dalla strategia aziendale.

Cessa, quindi, l’applicazione prospettica della contabilizzazione delle operazioni di copertura solamente dalla data nella quale la relazione di copertura (o una parte della stessa) non soddisfa più i requisiti di ammissibilità. A tale scopo, però, non è da considerare come scadenza o ces- sazione della relazione di copertura il caso in cui uno strumento di copertura venga sostituito con un altro strumento di copertura se questa sostituzione era già stata prevista dall’originaria strategia aziendale. Non è da aggiungere ai casi di cessazione della copertura nemmeno il caso della sostituzione dello strumento di copertura che derivi da una normativa o da regolamenti già esistenti oppure da leggi o regolamenti specifici introdotti in seguito.

La società, quindi, che addotta inizialmente una relazione di copertura e che per una serie di circostanze è costretta ad interrompere o cessare deve applicare determinate regole specifiche che differiscono a seconda che si tratti di copertura dei flussi finanziari oppure di copertura del fair value90.

Come annunciato in precedenza, la cessazione della relazione di copertura può manifestarsi totalmente o parzialmente. Quest’ultimo è un caso molto singolare e ben definito in cui l’hedge accounting rimane in vita solamente per la parte della relazione che soddisfa appieno e conti- nuativamente i requisiti di ammissibilità. La parzialità della cessazione della copertura viene a configurarsi quando, per esempio: una volta fatta la revisione del rapporto economico il volume dell’elemento coperto e/o il volume dello strumento di copertura si riducono.

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Sono molteplici le verifiche che il revisore della società dovrà effettuare91 dopo aver ottenuto l’adeguata documentazione che attesta la veridicità della correlazione tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura. La prima cosa è quella di verificare la coincidenza effettiva tra l’am- montare del nozionale dello strumento derivato e quello della posta oggetto di copertura e tale coincidenza dev’essere rispettata per tutta la durata dell’operazione. Lo stesso vale per la coin- cidenza della data d’inizio e quella di scadenza del derivato con la data d’inizio e di fine della posta oggetto di copertura in quanto lo scopo principale è proprio quello di riuscire a documen- tare la veridicità della relazione di copertura fino alla data di scadenza dell’operazione di co- pertura. Successivamente, è d’obbligo del revisore della società predisporre la verifica della medesima valuta dell’oggetto di copertura e dello strumento finanziario derivato in modo che non possa presentarsi una disparità valutativa in sede di contabilizzazione. In secondo luogo, è necessario che venga appurata anche la solvibilità della controparte o meglio il cosiddetto “ra- ting della controparte” che viene calcolato attraverso delle specifiche piattaforme ad esempio Bloomberg92. Un’ultima fondamentale attenzione dev’essere data ai tassi menzionati nel con- tratto e dei tassi forward utilizzati al fine del calcolo del fair value che devono essere valutati dal revisore mediante vari infoprovider quali ad esempio: Bloomberg già menzionato sopra, Reuters93, ecc.

Molto più importante è il caso in cui, invece, vi sia un cambiamento significativo della relazione economica e/o vi sia un maggiore rischio di credito ma, allo stesso tempo, l’obiettivo della gestione del rischio rimane invariato. In questa situazione, in cui il cambiamento della relazione economica sia riconducibile a fattori esogeni, ovvero esterni, alla società è data la possibilità di “riequilibrare” il rapporto di copertura. È evidente che la revisione della relazione di copertura non possa essere messa in atto se è palesemente fatta per raggirare o per arrivare ad un prede- terminato risultato di bilancio94. Un altro esempio può essere costituito dalla volontà dell’azienda di predefinire una parte di inefficacia della copertura in modo tale da iscrivere utili o perdite direttamente in conto economico, proprio per la parte ritenuta inefficace. Quest’ultimo

91Marconcini L. E., 2016. La revisione degli strumenti finanziari derivati nelle imprese che adottano i nuovi Oic,

Bilancio, vigilanza e controlli, volume 11/2016.

92 La piattaforma Bloomberg rappresenta un sistema multimediale computerizzato atto a fornire, in tempo reale, varie informazioni sui servizi e sui movimenti del mercato finanziario. Questo infoprovider ha lo scopo ovviamente di far lavorare gli operatori finanziari principali in modo informato 24 ore su 24.

93 Reuters costituisce un’agenzia di stampa con sede a Londra, facente parte del gruppo Reuters Group plc. Il 90 % dei suoi introiti deriva proprio dai servizi finanziari espletati che vertono principalmente l’aggiornamento im- mediato delle quotazioni delle valute e della borsa.

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è il caso più eclatante di mutamenti del legame di copertura derivante da fattori interni all’azienda, in cui, infatti, è la realtà economica stessa che decide. Qui, il semplice riequilibrio della condizione di copertura non è ammesso.

Il vantaggio di questa sorta di revisione del rapporto di copertura è dato dal fatto che si prepara la società in modo tale da reagire ai mutamenti della relazione economica. In altre parole, quindi, la revisione del rapporto di copertura consente alla società di non cessare la relazione di copertura ma di proseguirla compensandola con le variazioni poste in essere.

Concordi con l’IFRS 9, i principi contabili nazionali prevedono che questo riequilibrio possa avvenire solamente quando esso è atto a riflettere le variazioni attese nella relazione tra lo stru- mento di copertura e l’elemento coperto.

Nella pratica con quali modalità viene avviata la procedura di riequilibrio o revisione della copertura? Le tecniche a tal fine sono principalmente raggruppabili in quattro modalità:

- L’incremento delle quantità dell’elemento coperto che vengono designate ai fini della copertura: si dovrà contabilizzare la quantità supplementare dell’elemento coperto dalla data di revisione o riequilibrio e non dalla data di designazione inziale di copertura. Un esempio di tale tecnica è rappresentato da un rapporto di copertura nel quale, inizial- mente, il suo elemento coperto equivale a 50 tonnellate di zucchero95 con un prezzo for- ward, alla data di designazione iniziale, di 40 euro/tonnellata. Dopo la rilevazione ini- ziale, la società prevede di acquistare altre 20 tonnellate di zucchero ma in quel momento (all’atto del riequilibrio) il prezzo era di 50 euro/tonnellata. In questo caso la quantità dello strumento di copertura rimane invariata mentre l’elemento coperto, a seguito dell’operazione, è composto da due livelli: uno è quello delle 50 tonnellate coperte a 40 euro ognuna designate inizialmente e l’altro quello delle successive 20 tonnellate a 50 euro ciascuna designate successivamente.

- La riduzione delle quantità dello strumento di copertura che vengono designate ai fini della copertura: dalla data di revisione del rapporto di copertura si dovrà togliere la quan- tità per la quale lo strumento di copertura ha subito una riduzione. Tale quantità costituirà uno strumento non di copertura e, per tale ragione, tale sua riduzione dovrà essere rilevata in Conto economico nella relativa sezione D) al suo fair value rilevato. Un esempio di tale tecnica è rappresentato da un rapporto di copertura nel quale il suo strumento di co- pertura è rappresentato, inizialmente, da 50 tonnellate di zucchero. Dopo la rilevazione

95 Si è preso a riferimento un esempio ripreso dall’IFRS 9: paragrafo B6.5.17; ma si è declinato nell’ambito dei derivati sulle soft commodity (es. zucchero).

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iniziale, la società prevede di ridurre tale strumento di copertura di 20 tonnellate di zuc- chero. In questo modo dalla data di revisione di tale strumento derivato esso viene repu- tato come di copertura solamente per le 30 tonnellate di zucchero (50-20) mentre come strumento non di copertura per le restanti 20.

- L’incremento delle quantità dello strumento di copertura che vengono designate ai fini della copertura: si dovrà contabilizzare, dalla data della revisione del rapporto di coper- tura, alle variazioni di fair value in capo allo strumento di copertura dovranno essere ag- giunte le variazioni di valore della quantità “supplementare” in capo al medesimo stru- mento di copertura. Un esempio di tale tecnica è costituito da un rapporto di copertura nel quale il suo strumento di copertura ha ad oggetto, inizialmente, 50 tonnellate di zuc- chero. Dopo la designazione iniziale, la società incrementa di 20 tonnellate di zucchero il medesimo strumento in modo che dalla data di revisione (successiva a quella iniziale) il derivato è rappresentato dalla copertura di un volume totale di 70 tonnellate della ma- teria prima. La tecnica descritta è, però, meritevole di una riflessione particolare in quanto il mutamento nel fair value dello strumento di copertura iniziale è pari al mutamento del fair value totale dei derivati che raggruppano tutte le 70 tonnellate complessive di zuc- chero. I derivati in questione, infatti, essendo stati negoziati in date diverse potrebbero essere caratterizzati da differenti elementi rilevanti: per questo motivo è d’obbligo agire sulla variazione del fair value totale di tale copertura e non su quello “parziale”.

- La riduzione delle quantità dell’elemento coperto che vengono designate ai fini della copertura: qui si va ad agire sull’elemento coperto del rapporto di copertura e si vedrà ridotta la sua quantità. Quest’ultima quantità della quale viene ridotto l’elemento coperto viene contabilizzata in conformità ai requisiti visti per la cessazione delle operazioni di copertura. Un esempio di tale tecnica è rappresentato da un rapporto di copertura nel quale, inizialmente, il suo elemento coperto equivale a 50 tonnellate di zucchero con un prezzo forward, alla data di designazione iniziale, di 40 euro/tonnellata. Dopo la rileva- zione iniziale, la società prevede di ridurre l’elemento coperto di 20 tonnellate di zuc- chero. Successivamente la revisione, quindi, la quantità dello strumento di copertura ri- mane invariata mentre l’elemento coperto continua ad essere è composto da 50 tonnellate coperte a 40 euro ognuna (ugualmente a quelle designate inizialmente). Le restanti 20 tonnellate che vennero ridotte non sono più classificabili come parte dell’elemento co- perto e devono essere contabilizzate in bilancio seguendo le tecniche previste per la ces- sazione dell’hedge accounting.

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A prescindere dalla tecnica di revisione utilizzata, però, al momento del riequilibrio della rela- zione di copertura dev’essere sempre calcolata la quota di inefficacia della copertura che va iscritta in Conto economico nella sezione D) prima di modificare direttamente la relazione di copertura.

In conclusione, però, dev’essere specificato che nella maggior parte dei casi la società che ha messo in atto strumenti finanziari derivati ai fini di copertura e a tal scopo li ha designati cer- cherà il più possibile di salvare la relazione di copertura mediante le tecniche di revisione di tale rapporto. Quando, invece, la società, pur avendo gli stessi scopi, si trova in situazioni dav- vero serie e difficilmente gestibili sarà costretta a far cessare tale rapporto di copertura.