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Presenza derivati e valutazione al fair value

CAPITOLO 6. La trasparenza contabile e l’OIC 32 in bilancio:

6.4. Risultati ottenuti e considerazioni finali

6.4.1 Presenza derivati e valutazione al fair value

La prima sezione di analisi interessa una delle domande più importanti ovvero quella relativa alla stipula o meno di strumenti finanziari derivati in azienda. Con tale domanda, si fa già una prima scrematura della situazione iniziale in quanto delle 100 società presenti nel campione (vedere Appendice 1) si giunge ad un “sotto-campione” molto più ristretto. Dalla tabella sotto riportata, nonché dal grafico a seguito, emerge che le società che presentano e dichiarano nel bilancio 31/12/2016 di utilizzare gli strumenti derivati in bilancio sono soltanto 44 su 100 (44%). Si è giunti a tale risultato andando a vedere innanzitutto tra le voci dello Stato patrimo- niale nella voce relativa, qualora la voce non fosse presente allora la prova successiva è quella di vedere in Nota integrativa e, eventualmente, nella Relazione sulla gestione se la società ha indicato l’utilizzo dei derivati.

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Società

Presenza derivati

1 TOTALERG S.P.A. si

2 FCA MELFI S.R.L. si

3 NUOVO PIGNONE INTERNATIO-

NAL S.R.L. si

4 ENGIE ITALIA S.P.A. si

5 FERRARI S.P.A. si

6 MARCEGAGLIA CARBON STEEL

S.P.A. si

7 SERVIZI IN RETE 2001 S.R.L. si

8 CALZEDONIA S.P.A. si

9 GIORGIO ARMANI S.P.A. si

10 SANOFI S.P.A. si

11 ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. si

12 LAVAZZA S.P.A. si

13 ROMA GAS & POWER S.P.A. si

14 CASILLO COMMODITIES ITALIA

S.P.A. si

15 MAGNETI MARELLI S.P.A. si

16 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. si

17 ELECTROLUX ITALIA S.P.A. si

18 BPP S.P.A. si

19 GI GROUP S.P.A. si

20 CARLO COLOMBO S.P.A. si

21 FERRIERE NORD S.P.A. si

22 EP PRODUZIONE S.P.A. si

23 EDELWEISS ENERGIA S.P.A. si

24 BOLTON ALIMENTARI S.P.A. si

25 T.C.A. S.P.A. si

26 BONATTI S.P.A. si

27 SOCIETA' ITALIANA PER CON-

DOTTE D'ACQUA S.P.A. si

28 DICO S.P.A. si

29 FEDRIGONI S.P.A. si

30 MULTICEDI S.R.L. si

31 SUPERMERCATI TOSANO CEREA

S.R.L. si

32 CEREAL DOCKS S.P.A. si

33 ARTSANA S.P.A. si

34 PORTOVESME S.R.L. si

35 TEDDY S.P.A. si

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37 DOLOMITI ENERGIA TRADING

S.P.A. si

38 MAXCOM PETROLI S.P.A. si

39 AQUAFIL S.P.A. si

40 DANA ITALIA S.R.L. si

41 EUROVO S.R.L. si

42 LORO PIANA S.P.A. si

43 TIGROS S.P.A. si

44 VERALLIA ITALIA S.P.A. si

Tabella 2: Elenco delle società che presentano derivati nel bilancio al 31/12/2016.

Sussiste però un caso particolare di esclusione da tale elenco: la società Ald Automotive Italia S.r.l. La nota integrativa di quest’ultima indica: “Come previsto dall’art. 138 del presente OIC, per le operazioni di copertura preesistenti all’applicazione del principio, lo stesso può non essere applicato retrospetticamente. Gli effetti, infatti, sono stati applicati al 01 gennaio 2016 ma, poiché nel corso del 2016 lo strumento è stato venduto, non si sono evidenziati in bilancio effetti sui saldi di apertura del patrimonio netto dell’esercizio 2016.”

Qui la risposta alla domanda della presenza dei derivati è NO in quanto, anche se la società detiene derivati ma nel corso del 2016 li vende, al 31/12/2016 non sono effettivamente presenti tali strumenti.

La seconda informazione195 rilevante che ben si accompagna alla precedente è quella relativa la valutazione o meno al fair value di tali strumenti finanziari derivati come previsto dall’art. 2426 punto 11-bis codice civile. Al fine di verificare tale parametro si è fatta attenzione alle voci dello Stato patrimoniale “Strumenti derivati attivi/passivi”. Dal grafico riportato qui di seguito si evince che la maggior parte delle società hanno valutato i propri derivati secondo quanto stabilito dalla norma civilistica.

195 Si fa riferimento alla domanda 2 dell’Appendice 2 riportata a fine testo e man mano si segue tale elenco della spiegazione delle variabili.

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Figura 9: Scelta di valutare al fair value gli strumenti finanziari derivati secondo l’art. 2426, punto 11-bis codice civile.

Il 90,9% delle 44 società ovvero 40 società sono del tutto trasparenti e conformi alla normativa e a quanto disposto dall’OIC 32 perché dichiarano di valutare i derivati secondo il valore equo. Sussistono, invece, 4 eccezioni: Sanofi S.p.a., BPP S.p.a., Ferriere Nord S.p.a. e Società Ita- liana per Condotte d’acqua S.p.a. Queste società non sono conformi alla novità introdotta dall’OIC e pur avendo i derivati decidono di non valutarli al fair value.

In questo ambito è necessario analizzare ciascuna delle quattro società per riuscire a fare un “passo in più” e riuscire ad estrapolare la motivazione di tale scelta.

Sanofi S.p.a. rappresenta una società un po' “confusa” dal punto di vista informativo in quanto quest’ambito (e come si noterà nel paragrafo 6.4.4) non fa intendere le reali intenzioni. La nota integrativa di Sanofi S.p.a. è esplicita in quanto ammette che la società ha sottoscritto con la sua controllante derivati di copertura su tassi di cambio ma l’aspetto particolare è che tali deri- vati non sono riportati in alcuna voce di bilancio. Qui, come negli altri 3 casi, occorre porsi una domanda lecita: “il motivo di tale mancata valutazione al fair value è riconducibile all’irrile- vanza dell’entità di tali strumenti?”. La società non indica nulla in nota integrativa quindi la motivazione resta ignota: non si può affermare con sicurezza se la causa sia l’irrilevanza o altro. Un altro esempio di questo genere è Ferriere Nord S.p.a. che nonostante dichiari di aver stipu- lato strumenti derivati, non li valuta al fair value e non fornisce alcuna motivazione di tale scelta (nemmeno per quanto riguarda l’irrilevanza). Lo stesso si può dire della Società Italiana per

SI 90,9%

NO 9,1%

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Condotte d’acqua S.p.a. che ammette in nota integrativa la stipula di strumenti finanziari deri- vati riferiti alla propria filiale norvegese. Allo stesso tempo però sceglie di non valutarli al fair value senza indicarne il motivo e/o l’eventuale l’irrilevanza.

Il caso di BPP S.p.a., invece, costituisce l’unico esempio di società trasparente in quest’ambito. Qui la società dichiara apertamente di utilizzare strumenti finanziari derivati di copertura quali futures e forward, tuttavia decide di non valutarli al fair value. In nota integrativa viene riportata la dicitura che spiega la motivazione della mancanza di valutazione al fair value: “Alla data di chiusura dell’esercizio l’entità di strumenti finanziari derivati attivi è irrilevante e pertanto non è stato applicato il nuovo principio contabile OIC 32”. Si sottolinea il fatto che BPP S.p.a. è stata l’unica società delle 4 ad indicare l’irrilevanza, pur non risultando del tutto trasparente in quanto tale rilevanza non è stata motivata a dovere (domanda n.4 della griglia informativa ri- portata in Appendice 2).

In aggiunta, di tale società si è notato una particolarità: l’irrilevanza dei derivati comporta anche la deroga dall’informativa integrativa (risposta alla domanda n.5). Quest’ultima informazione non è solamente un’ipotesi ma è riconducibile ad una frase esplicita inserita nella propria nota integrativa: “Il D.lgs 139/2015 ha specificato che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare rappresentazione veritiera e corretta”.

Completando l’analisi della prima macro-area relativa la presenza dei derivati e della loro va- lutazione al fair value si evince che meno della metà delle società prese a campione utilizza tali strumenti finanziari. I motivi di tale mancato utilizzo sono i più svariati, tuttavia si pensa che l’attività svolta dalle società, il basso indice di indebitamento e la possibilità/volontà di gestire i rischi al proprio interno siano i principali fattori motivanti.

Per quanto concerne la conformità all’OIC 32 relativa la valutazione al fair value dei derivati (ripresa dai principi contabili internazionali) si può affermare che quasi tutte le società aventi derivati siano conformi e trasparenti a quanto imposto dalla legge. Solamente 4 su 40 sono i casi di mancata valutazione al fair value: 3 di queste risultano non del tutto trasparenti in quanto non motivano tale scelta mentre 1 sola società (BPP S.p.a.) indica che ricorre all’irrilevanza pur non specificandone il motivo.

Per questo primo campo di analisi si può giungere ad un moderato giudizio: un modesto utilizzo degli strumenti finanziari derivati ma una profonda compliance relativa al nuovo principio con- tabile nazionale.

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