• Non ci sono risultati.

Modello contabile semplificato: esempio coperture semplici

CAPITOLO 3. I derivati di copertura e l’Hedge accounting in bilancio

3.4. Modello contabile semplificato: esempio coperture semplici

Una caratteristica del tutto innovativa all’interno dello scenario dottrinario nazionale, nell’am- bito di operazioni con strumenti finanziari derivati, è la possibilità di designare le coperture come “coperture semplici”. L’OIC, con l’introduzione di questa variante, concede un approccio più snello e più facile da attuare nell’ambito delle operazioni di copertura che altresì non è previsto nell’IFRS 9: è una sorta di agevolazione data alle operazioni di copertura che deten- gono determinate caratteristiche.

Seguendo la stessa linea dell’hedge accounting ordinario, anche l’hedge accounting semplifi- cato è una facoltà lasciata alla società. Questo significa che il modello semplificato è “la facoltà della facoltà”? Esattamente, significa che qualora la società abbia optato, pur avendo i requisiti, per l’hedge accounting ordinario può a sua volta optare, pur avendo altri requisiti di ammissi- bilità, di attuare l’hedge accounting semplificato. È un modello opzionale, quindi, e come tale la società può scegliere, anche nel caso di coperture cosiddette “semplici”, di applicare le regole dell’hedge accounting generale oppure di quello specifico ma semplificato.

Al fine dell’applicabilità di tale modello contabile sono richiesti due requisiti congiunti ed es- senziali. In primis è necessario che le peculiarità dello strumento di copertura siano del tutto simili96 a quelle della posta da coprire. Si deve seguire, a tal fine, la stessa logica vista nei paragrafi precedenti che riguardava “lo stretto allineamento”97 esistente tra gli elementi portanti

96 Il concetto “del tutto simili” in quest’ambito applicativo significa principalmente che vi dev’essere una piena identità tra i due elementi. I concetti di identità e similitudine sono presi genericamente ma, in alcuni casi, vanno lasciati alla sensibilità aziendale.

64

dello strumento di copertura e quelli dell’elemento coperto. Per il modello contabile semplifi- cato si osa dire “caratteristiche del tutto simili” ma questo può eccepire un dubbio lecito: “del tutto simili” equivale all’espressione “strettamente allineati”? Qui, molti autori98 si sono schie- rati e pensano che “lo stretto allineamento” delle peculiarità esistenti tra lo strumento di coper- tura e l’elemento coperto non sia sufficiente. Allo scopo di applicare la semplificazione propo- sta, secondo quest’impostazione vi dovrebbe essere un’esatta coincidenza tra gli elementi por- tanti99. Tuttavia tale tesi viene successivamente smentita dal fatto che l’OIC 32 (§102) ai fini della designazione della copertura semplice stabilisce la medesima regola, utilizzando la stessa espressione “corrispondono” o “strettamente allineati” prevista per il modello di copertura or- dinario.

L’altra caratteristica fondamentale necessaria affinché la copertura possa essere definita sem- plice è che lo strumento finanziario derivato debba essere stipulato a condizioni di mercato ovvero che il suo fair value abbia un valore “prossimo allo zero”. Questa caratteristica riguarda, invece, le condizioni economiche del derivato al momento della contrattazione e rilevazione iniziale. Quando il valore equo è o nullo o prossimo alla nullità è possibile applicare il modello semplificato per le coperture semplici. Nel caso in cui, al contrario, al momento della stipula iniziale il valore equo assuma un valore positivo o negativo (non prossimo allo zero) il modello contabile semplificato non può essere applicato mentre dev’essere utilizzato l’hedge accounting ordinario. Come già anticipato nel precedente capitolo e ripreso poi nei precedenti paragrafi, diverse sono le modalità per la definizione del fair value all’atto della stipula del contratto in base ai diversi tipi di contratti posti in essere.

Il concetto di fair value “prossimo allo zero” sembra, infatti, avere un punto di debolezza per il quale non esistono, o meglio, non sono ancora state formulate informazioni più specifiche in merito. La valutazione della “prossimità allo zero” del contratto finanziario derivato dev’essere necessariamente rimessa a scelta della società stessa e da quest’ultima motivata. Tuttavia esi- stono delle situazioni chiare in cui non è necessario ricorrere alla scelta della società. Un esem- pio chiarificatore è rappresentato dal caso di un derivato sui tassi d’interesse come un IRS nel quale l’inclusione da parte della banca dei margini commissionali lucrati determina una sorta

98 Gli autori: Busso Donatella e Devalle Alain.

99 Come ripreso dal paragrafo 3.2 gli elementi portanti della relazione di copertura che devono essere verificati sono principalmente quattro: il valore nozionale o nominale, il valore sottostante, la data di regolamento dei flussi finanziari ed, infine, la scadenza dello strumento finanziario derivato.

65

di “allontanamento automatico” dall’idea di “prossimità allo zero”. Questo fattore comporte- rebbe l’inapplicabilità della modalità di valutazione del derivato secondo i principi di copertura semplice.

I principi contabili nazionali hanno successivamente redatto una chiarificazione mediante il §142 dal quale si evince che, una volta appurati i due requisiti principali sopra descritti, le ope- razioni di copertura derivate che sono già attivate alla data del 1° gennaio 2016, in sede di prima applicazione, possano venire considerate come operazioni di copertura semplici.

La domanda a questo punto sorge spontanea: in cosa consiste la “semplificazione” rispetto al modello contabile ordinario? Innanzitutto, per quanto concerne la designazione iniziale della relazione di copertura e la relativa documentazione a supporto di tale relazione formale si ri- manda alle medesime regole viste in precedenza per l’hedge accounting normale. Lo schema seguito per l’applicabilità dell’hedge accounting e quindi i vari criteri in sede di contabilizza- zione iniziale sono i medesimi. La semplificazione principale riguarda il “test dell’efficacia della copertura” che, a differenza di quanto visto precedentemente, ritiene sufficiente la verifica dell’efficacia mediante la sola analisi qualitativa che attesta solamente gli elementi portanti della relazione di copertura. In aggiunta dovrà vedersi verificata la condizione secondo cui il rischio di credito della controparte non incida in alcun modo il valore equo del rapporto di copertura. In altre parole, quindi, la semplificazione si traduce nel non-richiedere un’analisi di tipo quantitativo (ovvero statistico-matematico) di tale relazione fermi restando tutti gli altri requisiti (che rimangono validi anche in questa sede).

Nella designazione formale, dunque, dovrà essere specificato come la società valuterà nel caso in cui la relazione di copertura sia atta a soddisfare i requisiti di efficacia e, inoltre, non sarà tenuta a spiegare la procedura di analisi delle fonti di inefficacia della copertura e come tali analisi impatta sul rapporto di copertura. Per quanto concerne le verifiche successive e conti- nuative dei requisiti di ammissibilità rimangono valide le medesime viste per il modello ordi- nario e, in aggiunta, il modello semplificato non esonera l’impresa dall’analisi continuativa dei requisiti per l’applicazione dell’hedge accounting. Nonostante questo, le casistiche di revisione e cessazione della relazione di copertura definita “semplice” dipenderanno dalla tipologia della copertura scelta100.

A parere di molti, l’OIC 32 ha voluto dare questa possibilità (semplificatrice) in quanto un elemento di particolare complessità tipico delle operazioni di copertura è rappresentato proprio

100le modalità di revisione e di cessazione di tale rapporto di copertura dipenderanno dalle regole imposte a seconda che si tratti di copertura cash flow oppure di copertura fair value.

66

dalla determinazione annuale della componente inefficace della copertura. Per tale motivo, in- fatti, il modello semplificato appare più agevole e meno complesso per tutte le aziende che dimostrano i requisiti necessari.

Senza entrare nel dettaglio, in quanto il concetto verrà ripreso dettagliatamente nei capitoli se- guenti, è doveroso fare una precisazione. Il modello contabile semplificato:

- nelle coperture cash-flow o dei flussi finanziari: consente di non calcolare quanta parte della copertura sia inefficace. In questo modo, la variazione del fair value dello strumento finanziario derivato di copertura dev’essere imputata per intero nella voce “A.VII.Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” nel Patrimonio netto.

- nelle coperture fair value: consente di non calcolare la quota inefficace da imputare nella voce del Conto economico relativa l’elemento coperto. In questo caso, entrambe le varia- zioni del fair value (quella del derivato di copertura e quella dell’elemento coperto) de- vono essere iscritte, a seconda del segno, nelle voci di Conto economico: “D.18.d Riva- lutazioni di strumenti finanziari derivati” oppure in “D.19.d Svalutazioni di strumenti finanziari derivati”.

Esempio della documentazione-verifica di una relazione di copertura semplice101: 1- Identificazione dell’elemento coperto.

L’elemento coperto è rappresentato dai cash flow di interessi derivati da due contratti di leasing, i quali detengono identiche caratteristiche tecniche:

Importo finanziario: € 12.589.745,90 Durata finanziamento: 19 anni.

Periodo di preammortamento: 30.06.2011 – 31.12.2013 (comprensivo di 12 mesi di moratoria) Maxicanone iniziale: € 2.517.949,18102

204 rate mensili ciascuna di importo pari a € 57.677,05 (fino al 31.12.2030) Riscatto: € 125.897.459103

Tasso di riferimento: EURIBOR 3mesi che viene calcolato come media delle rilevazioni gior- naliere. Esse vengono calcolate, a loro volta, dal giorno che precede la rata da indicizzare fino alla data di scadenza della rata precedente.

Spread: 2,20%

Debito residuo in data 31.12.2016: € 9.046.163,72 (dopo 2 anni ovvero alla 24° rata). 2.Identificazione dello strumento di copertura

Tipologia dello strumento finanziario derivato: Opzione CAP Plain Vanilla che prevede il pa- gamento del premio previsto in forma rateale

Nozionale previsto: € 8.500.000,00 in forma fissa per l’intera durata dell’operazione di coper- tura. Quindi il nozionale coperto in data 31.12.2016 sarà sempre pari a € 8.500.000,00.

101 Palumbaro M., 2017. La documentazione del rapporto di copertura degli strumenti finanziari derivati, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, volume 4/2017.

102corrisponde al 20% dell’importo finanziato. 103 corrisponde all’ 1% dell’importo finanziato.

67

Data di stipula del contratto: 20.09.2010 Periodo di copertura: 31.12.2011 – 31.12.2018 Scadenze periodiche: quadrimestrali104

Tasso pagato/incassato dalla banca: EURIBOR 3mesi

Rilevamento EURIBOR 3mesi: viene effettuato il secondo giorno lavorativo precedente alla data di inizio di ciascun trimestre.

Pagamento da parte dell’azienda: se l’EURIBOR 3mesi è inferiore al 2,50% l’azienda deve pagare il tasso EURIBOR 3mesi + 1,346%. Se, al contrario, l’EURIBOR 3mesi è superiore o uguale al 2,50% l’azienda deve pagare fisso 3,846% (2,50% + 1,346%)

Calcolo fair value in data 31.12.2016: € - 235.040,39. 3.Analisi qualitativa della relazione di copertura.

Elemento coperto Strumento di copertura

Importo del nozionale € 9.046.163,72 € 8.500.000,00

Tipologia del nozionale amortizing amortizing

Scadenza finale 31.12.2030 31.12.2018

Scadenze periodiche mensili quadrimestrali

Tasso di riferimento EURIBOR 3mesi EURIBOR 3mesi

Nonostante la periodicità dei flussi dello strumento finanziario derivato sia quadrimestrale a differenza di quella mensile del finanziamento da coprire, non si verifica in nessuna occasione il superamento della posta da coprire (€ 9.046.163,72) da parte del nozionale del derivato (€ 8.500.000,00). Per tale motivo, ad ogni scadenza, si può considerare coperta una buona % di passività.

Non si denota, inoltre, alcuna particolare problematica per quanto riguarda il merito di credito della controparte. Nel calcolo delle variazioni di fair value le variazioni del rischio di credit rappresentano una sorta di “marginalità” rispetto alle altre componenti di rischio.

4.Obiettivi di risk management

L’obiettivo principale che la società ha voluto raggiungere mediante la sottoscrizione del deri- vato sopra descritto è quello di evitare che il contratto di leasing sia esposto ad un tasso EURI- BOR 3mesi che ecceda il limite del 2,50%. Per questo fine, l’azienda ha reputato necessaria la copertura e, quindi, la neutralizzazione di eventuali rialzi dei cash flow passivi che potevano essere generati dall’aumento del tasso EURIBOR oltre tale soglia.

5.Verifica dei requisiti per l’applicazione del modello contabile semplificato.

Avendo analizzato attentamente le caratteristiche dello strumento di copertura e dell’elemento coperto e considerando che il derivato era già attivo al 01.01.2016 ovvero nel momento iniziale del bilancio di prima applicazione, la società ritiene che possa essere applicato (a scelta della stessa) l’hedge accounting semplificato. Vi sono, infatti, i presupposti necessari affinché questa possa venire classificata come una operazione di copertura semplice.

68