292 1688 gennaio 13, Samugheo
Il consigliere in capo Demetrio Machis Cossu e il consigliere secondo An-tioco Dehias Manca, facenti parte della terna confermata dal segretario di Stato e Guerra di Sua Maestà, eleggono e nominano, in base ai privilegi concessi alla reale incontrada, l'assente Giuseppe Spada in qualità di procuratore per rap-presentare i vassalli nel Parlamento. Lo Spada potrà esibire i provvedimenti concessi al Mandrolisai in base alle istanze presentate in simile occasione dal fu Salvatore De Murtas. Viene dato allo Spada pieno e sufficiente potere di rap-presentanza. Quanto egli tratterà e conseguirà a favore del Mandrolisai sarà considerato conveniente ed egli non potrà essere revocato per ragione alcuna.
Firma il Machis, testimoni sono Giuseppe Musu di Ortueri e Francesco Me-loni Porcu di Samugheo, entrambi analfabeti. Il notaio è Pietro Antonio Frongia.
Die decimo tertio mensis ianuarii anno a nativitate Dominy millesimo seicen- A c. 449 tesimo octuagesimo octavo Sumugueo et caetera.
Sia a.tots nottory com Diomitry Machis Cossu conseller en cap, y Antiogo De-hias Manca conseller segon, ellegits en orde als privillegis concedits, y ottorgats a.las vilas que compon la real encontrada de Mandrolusay, y confirmats per Sa Excellencia en la tema feta per dita e present real encontrada, y remesa per ditta confirmassio que apar, y es de veure en la certificatoria despachada per lo se-cretary de Sa Magestat d.Estat y Guerra en lo present Rengnel de la datta en Caller als treze del mes de juriol de 1687 en conformitat dels privillegis, y con-suetut de esta dita real encontrada, totas las ocasions que Sa Magestat (Deu guarde) sa real clemencia ordena se celebre Parlament en lo present Regne, so-len dits consellers de esta real encontrada elegir y nomenar pergona per a que represente las cosas consernents a.ditta encontrada, y conservassio de dits pri-villegis, y vassaills, representant per part de aqueills lo que lis es perjudigial, y segons lo que la esperiencia dels temps es mes necessary a.tal en dit real Parla-ment per actes de Cort se decrete lo que serà servit Sa Excellencia per part, y en nom de Sa Magestat. Per go de.11ur grat y certa siencia constituhexen, y or-denan llur ver y llegitim procurator cert y especial, y per les infrascrites coses
genera]. axi que et cetera, ny per lo contrary et cetera à / Joseph Espada domi- A c. 449v.
Regne, B c. 297v.
ciliat en la ciutat de Caller à estes coses absent, y lo nottary infrascrit et caetera perque per part y en nom de dits constituhents com ha consellers dels vassaills de ditta real encontrada puga y dega comparexer en dit Real y General Parla-ment y representar los capitols que se lis embia agnadir o pendre de aqueills tot à utili, y profit del bon govern, y haugment de dits vassaills, y axi be puga dit Joseph Espada en dit nom fer repertassiol, y produssio dels actes de cort, a.fa-vor de ditta present encontrada concedits y ottorgats en semblant ocasio de Par-lament que los presentà lo quondam Salvador de Murtas com a procurador constituhit per los consellers d.esta real encontrada que lo heran en aquex temps segons en aqueills es de veure, dandy per fio, y conferintly dits consellers tot ple, y bastant poder que per à ditas cosas sia necessary, hab promesa que fan que tot lo que per dit Joseph Espada en dit General y Real Parlament consiguirà, y tractarà a.favor de ditta present encontrada lo tindran gratto, y haguadable, y no lo revocaran per diguna causa, via, ny raho segun que axi lo ferman, y ju-ran et cetera, actum et cetera, y lo dit Machis lo ferma per saber escriure.
Diometry Machis /
A c. 450 Diomitry Machis Cossu conseller en cap de ditta vila y encontrada et cetera.
Testímonis son Joseph Musu de la vila de Ortuery, y Francisco Melony Porcu de esta víla que per no saber escriure no ferman et cetera. Pere Antony Fron-gia nottary et cetera.
Praemissis alieno calamo exarattos2 fidem facit Petrus Antonius Frongia auc-toritate publicus notarius oppidy Sumugueo hec propria manu subscribens ad hec instatus clausit et cetera3. /
293 1643 gennaio 31, Cagliari
È il documento citato nell'atto di procura prima riportato e che di seguito viene allegato. Si chiede:
1. Che si confermino capitoli di Corte, privilegi, concessioni, carte reali ed altri provvedimenti concessi all'incontrada; che gli ufficiali reali seguano gli usi e i costumi propri del Mandrolisai.
Il viceré precisa: quelli che sono attualmente osservati.
Representassio, B c. 298.
2 Exaratis, B c. 298v.
3 Sul verso della carta: «1688. Sumugueo. Acte de procura fermada per los consellers en cap y segon de esta present encontrada real de Mandrolusay à favor de Joseph Espada causidich en la ciu-tat de Caller».
2. Che i resoconti delle attività e le liste delle machizie siano redatti dal-l'ufficiale ovvero da uno dei consiglieri o dal sindaco dell'incontrada; ma prima di decidere si abbia considerazione della povertà dei vassalli e si faccia in modo che il singolo sia messo in condizioni di pagare, secondo quanto fu decretato nel capitolo 6 del Parlamento Elda.
Il viceré risponde: che si faccia come si supplica.
3. I poveri sono oppressi da gravi pene pecuniarie, imposte con varie con-travvenzioni, perché non entrino nei prati, nelle vidazzoni o nelle montagne di Corte. Che non venga comminata pena pecuniaria superiore alle cinque lire e che, per evitare abusi, trascorso l'anno, essa non venga più esatta.
Il viceré risponde.• che si faccia come si supplica.
4. I processi riguardanti machizie e cause criminali giacciono per molti anni. Che si celebrino entro tre mesi dalla querela e dalla comunicazione al reo; trascorso questo tempo senza questi atti, il processo sia considerato nullo.
Il viceré acconsente, precisando che, scaduto il tempo, le cause siano avo-cate al governo viceregio ed alla Reale Udienza, con l'obbligo per gli ufficiali di renderne ragione, sotto la pena di perdita dell'ufficio.
5. Gli ufficiali sistemano il bestiame nelle vidazzoni e nei prati, a parte, perché non facciano danni; in questi luoghi è successo diverse volte che, per un danno non superiore al mezzo imbuto di frumento, gli stessi ufficiali, per loro guadagno, abbiano avviato processi e siano state imposte spese e penali di dodici e quindici scudi. Per evitare siffatte estorsioni, si chiede: che l'uffi-ciale non faccia occupare la vidazzone se non in tempo di necessità e con il consenso dei consiglieri e dei sindaci; nel caso di danno, l'ufficiale non faccia il processo se il maggiore di prato e i suoi ministri avranno fatto giustizia e avranno fatto pagare le parti, conformemente alla Carta de Logu.
Il viceré acconsente.
6. Attese le estorsioni ai danni dei poveri vassalli, determinate dai molti processi per animali trovati morti o feriti, si chiede che non si avvii processo senza la querela e contro la volontà del proprietario del bestiame.
Il viceré acconsente.
7. Verificandosi una rissa con spargimento di sangue, può succedere che il reo provi di aver reagito per difesa: se è così non è obbligato a pagare, con-formemente al capitolo 9 della Carta de Logu. Che d'ora in avanti non sia im-posto al ferito il versamento della penale per i colpi che hanno provocato san-
gue, in quanto ciò significherebbe aggiungere afflizione all'afflitto.
Il viceré acconsente.
8. Per l'introduzione delle vacche nel prato delle montagne di Corte, i vas-salli non devono versare più di quaranta soldi ogni cento capi, così come si paga per i porci in tempo di ghiande; gli arrendatori tuttavia impediscono alle vac-che ed ai porci di entrare in maniera vac-che i vassalli, oppressi, paghino quello che non vogliono; si chiede pertanto che le vacche possano liberamente pasco-lare in queste montagne, pagando il solito diritto, purché non sia in luogo di ghiande ed a danno dei porci.
Il viceré rinvia alla consuetudine, tolto ogni abuso.
9. Poiché per ferite lievi o graffi sofferti in una rissa si fanno pagare 15 lire per ogni colpo, si fa riferimento al capitolo 9 della Carta de Logu ed in par-ticolare al commento dell'Olives per chiedere: che non si faccia pagare la pe-nale se non per ferita grave; per le altre si paghino le tre lire menzionate in quel capitolo e, dandosene molte ad una persona in una rissa, non si paghi più di una sola multa per tutte le ferite di lieve entità.
Il viceré accoglie l'istanza.
10. Ai colpevoli di furto, anche quando siano dieci o dodici, viene fatta pagare una penale di quindici lire per ciascuno: tale è la pratica che è stata in-trodotta. Si chiede: che i rei non siano obbligati a pagare più di quindici lire in comune; per quel reato non si faccia più di un processo offensivo, in modo da evitare spese esagerate, così come per altri casi è stato decretato in Corti pre-cedenti.
Il viceré approva, precisando che tutti i colpevoli devono contribuire in solido, in maniera tale che, pagando uno la machizia, gli altri non vi siano ob-bligati.
11. In base ai privilegi ed ai capitoli di Corte che le sono stati concessi, l'incontrada deve avere un ufficiale che sia nativo di essa. Ma per via indiretta si potrebbero frodare lo spirito e la disposizione di questi capitoli se volessero l'officialìa persone naturalizzate dal sovrano col consenso delle Corti. Si sup-plica pertanto che i naturalizzati non possano ricoprire l'incarico anche qua-lora conseguano questo con privilegio del re o dei Parlamenti.
Il viceré rinvia al sovrano.
12. Un privilegio della città di Oristano stabilisce che, in mancanza del veghiere reale, tocca al consigliere in capo o al secondo amministrare la giu-
stizia. Secondo quanto emerge dai documenti esibiti, anche nell'incontrada, in assenza dell'ufficiale, spetta al consigliere primo, secondo o terzo (succes-sivamente) esercitare quel compito. Si osservi dunque questo privilegio che il Mandrolisai ha in comune con Oristano.
Il viceré acconsente, precisando che si farà così fino a quando non vi sia un nuovo ufficiale inviato dallo stesso re o dal governo di Cagliari.
13. Poiché il Mandrolisai gode degli stessi privilegi di Oristano ed è ag-gregato alla Corona, si chiede che il consigliere in capo o il sindaco dell'incon-trada possano avere diritto di voto nello Stamento reale. Per quanto riguarda la precedenza, di cui la città gode rispetto alle altre, il Mandrolisai si accon-tenta dell'ultimo voto.
Il viceré rinvia a Sua Maestà.
14. Contro i costumi dell'incontrada, gli arrendatori dichiarano i processi col voto del consultore, in modo che molti poveri vassalli, per evitare le spese di un viaggio a Cagliari, sono costretti ad arrivare ad una composizione; che si osservi allora la dichiarazione dei processi criminali, conformemente a quanto si è praticato fino ad oggi, con voto di cinque uomini, e che la mag-gior parte di essi sappiano leggere e scrivere per intendere le disposizioni dei capitoli e delle prammatiche.
Il viceré accoglie la richiesta, in conformità del capitolo decretato al ri-guardo nelle Corti precedenti.
15. Poiché gravano sui poveri vessazioni e spese eccessive per delitti lievi, si chiede che, a istanza del procuratore di Corte, non si possano fare processi se non per reati gravi.
Il viceré rinvia alla consuetudine.
16. Per la riscossione di alcuni debiti contratti con polizze, da poco tempo a questa parte si è introdotto l'uso che, su istanza del creditore, la casa del debitore venga chiusa ed il padrone dell'abitazione o altri non vi possa en-trare. Si chiede che d'ora in avanti il saldo dei debiti venga eseguito nella forma corretta e che i vassalli privi di beni mobili non siano privati di porte e di te-gole. Oggi invece, per riscuotere dagli indigenti cinque soldi, si ricorre a mezzi tali che per la loro povertà non possono trovare rimedio.
Il viceré approva.
17. Arrendatori e ufficiali istruiscono processi contro coloro che accen-dono fuochi nei loro ovili o nei luoghi dove lavorano per cuocere carne. Ad
essi si impone la penale prevista dalla Carta de Logu contro coloro che bru-ciano i salti e le montagne. Si chiede che arrendatori ed ufficiali facbru-ciano pro-cessi solo contro coloro che, accendendo fuochi, facciano danno.
Il viceré acconsente.
18. Per colpi di pietra o per altri che si verificano in baruffe di minori di 14 anni si fanno processi e si rende esecutiva una penale; fino al momento in cui il padre la paga, il ragazzo viene tenuto in prigione. Si chiede che, per colpi dati da ragazzi di quattordici anni, senza mutilazione di membra o segni nel viso, non si possa istruire processo contro minori, costringendoli a spese o a penali.
Il viceré approva.
19. Quando un reo viene condannato per graffi o per colpi con spargi-mento di sangue, vengono imposti, oltre al salario della sentenza, quattro reali per ogni colpo inferto. Che d'ora in avanti non si prelevi più di un salario per ogni processo, sia uno solo il reo o molti.
Il viceré acconsente.
20. Ufficiali ed arrendatori aggirano il dispositivo della Carta de Logu, secondo il quale i diritti reali riguardanti lo sbarbagio dei porci e delle pecore vengono prelevati nel mese di ottobre. Invece essi dilatano questa scadenza ai mesi di novembre, dicembre e gennaio, ordinando con grida e gravi penali che i pastori non si spingano fuori dell'incontrada e non macellino il bestiame per proprio sostentamento. Si chiede, per evitare estorsioni e la distruzione eco-nomica di molte persone della comunità, che questi diritti siano esatti nel mese di ottobre; qualora ciò non venisse fatto, i pastori non siano obbligati a pagare più del dovuto, secondo quanto fu decretato nel Parlamento Elda (capitolo 12), dietro petizione del sindaco dell'incontrada, in questa conformità dichiarato il 28 aprile del 1632 dalla Reale Udienza e ribadito in grado di supplicazione contro gli arrendatori.
Il viceré approva e rimanda all'osservanza di quanto è decretato e dichia-rato nelle sentenze.
21. Gli arrendatori, dopo aver fatto una stima della quantità delle ghiande che si trovano nelle montagne di Corte e aver imposto ai pastori di porci il tri-buto previsto dalla consuetudine, permettono l'ingresso di pecore, capre e vac-che. Queste nella notte mangiano le ghiande, mentre i porci stanno nei recinti.
Poiché questa pratica è pregiudizievole ai pastori dei porci, si chiede che nelle stesse montagne, in tempo di ghiande, non entri altro bestiame.
Il viceré rinvia alla consuetudine.
Jhesus. Illustrissim y excellentissim setior president en lo Real General Parla- A c. 451
ment, Salvador Murtas sindich de la encontrada real de Mandralusay, consti- tuit per los concellers de aquella, per lo be de dita encontrada presenta lo pre- sents capitols los quals supplica mane Vostra Excellencia decretarlos en virtut de acte y capitol de Cort.
1. Primo que se degan confirmar los capitols de Cort, privilegis, concessions, cartas reals et alias concedits à.dita encontrada y los officials reals degan observar los usos, y costums que en aquella se observan.
Que se fassa com se supplica en quant estan en observancia.
Don Montserratus Vacca secrettarius
2. Que los pregonts j llistas de maquiciasl, quant se portan a.regravar las dega portar lo matex offigial, o vero hú dels concellers, o sindich de dita encontrada j ans de regraciarse se dega pendre fe de la qualítat de la pobresa dels vassaills que hauran insidit en ditas penas perque segons aquella ab mes equitat y sua-vitat se puga regraciar la pena en quantitat que lo pobre vassaill la puga pagar segons axi fonch decretat en lo Parlament del illustrissim conde de Elda à.ín-stancia del sindich, capitol sis de que los portassen los offigials ab dita sertif-ficacio.
Que se fassa com se supplica.
Vacca seccretarius
3. Que per quant la pobre gent se destruex ab penas pecuniarias graves que lis posan per diversas contravencions com es perque no entren en pardus, bida-zonis, montai-las de Con j alias, se ordene que no se pose pena que excedesca de sinch lliures ara sia ab crida, o alias j aquella no se puga executar passat lo afiy de la contravencio per evitar abusos.
Que se fassa com se supplica.
Vacca seccretarius
4. Que per quant se dexan molts pressos de maquicias j causas criminals
1 Pregonts, dai pregontus della Carta de Logu, erano i resoconti dell'attività svolta dagli uffi-ciali di giustizia, che contenevano i risultati delle loro indagini. Gli uffiuffi-ciali superiori erano sot-toposti a sindacatura del loro operato di fronte alla Corona de Logu, massimo organismo poli-tico-giudiziario arborense. Le machizie, come si è già detto, erano le multe. Cfr. Le costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea intitolate Carta de Logu, colla traduzione letterale dalla sarda nell'italiana favella e con copiose note del consigliere di Stato, e riferendario cavaliere don Gio-vanni Maria Mameli de' Mannelli, Roma, 1805, p. 35; S. Orunesu, Dalla scolca ai barracelli cit., p. 332.
molts ariys sens publicarse ni rebrese las deffengas de modo que al temps que se torna à tratar de acabar de fermar dits progessos, los reos no poden fer sa deffenga que agueran ab facilitat fet en lo temps que se comensa à". fulminar los
A c. 451v. processos / contra de ells ab lo que venen à ser molts iriosents conderiats in-degudament. Mane Vostra Excellencia ordenar j decretar que los processos que se fulminan tant de maquicias com de causas criminals se degan dins de tres mesos (segons alias per capitols de Cort es estat decretat) del día que se dona la querella, o rellacio publicar al reo, j rebre las deffengas sots cominacio, que los que no seran fermats j ultimats dins dit temps se tingan per nullos, j no pu-gan en manera alguna per aquells ser conderiats los reos et cetera.
Que se fassa com se supplica no restant per lo reo, y que passat lo temps se tin-gan per evocadas à Sa Excellencia y Real Audiencia, estant obligats los offigials darne raho à Sa Excellencia sots pena de privacio de offici.
Vacca seccretarius
5. Que per quant los offigials per llur grangeo allogan lo bestiar a.las bidazo-nis j pardus ab parte que no fassan dariy, y socejut algun daí-iy en los sembrats per minim que sia, tratan de fer progessos j acusan penas de modo tal que ha soseit diversas voltar que per dariy que no importa mig embut de forment se han fet gastos de dotze, y quinze escuts, j per evitar semblants estorcíons ma-nera Vostra Excellencia decretar que dit official no allogue ditas bidazonis ní pardos si gia no fos en temps de necessitat y ago ab consentiment dels conce-llers y sindichs, y en cas de algun dariy lo official no fassa proges sino que lo major de pardo j sos ministres fassa justicia j pagament a.las parts conforme a.la Carta de lloch.
Que se fassa com se supplica.
Vacca seccretarius
6. Que per quant se causan notables dariys j estorcions a.la hazienda dels po-bres vassaills ab los molts processos que se lis fan, j encarregas de animals que se troban ferits, o morts, no sols haventhi instancia del amo pero encara sens aquella, se ordene j mane decrete que no volent lo amo del tal bestiar dar que-rella no se hagia de far proges ni dar encarrega contra la voluntat del dit serior del bastiar.
Que se fassa com se supplica.
Vacca seccretarius
7. Que per quant han introduit que sosseint alguna baralla en que se pegan de
A c. 452 / cops de sanch j deffenentse lo reo prova haver pegat per sa deffenga j axi no estat obligat à la pena conforme la Carta de lloch capitol 9, obligan a.que la pena
dels caps las pague lo matex que es estat ferit que es atiadir afflictio al affligit j
dels caps las pague lo matex que es estat ferit que es atiadir afflictio al affligit j