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Supplica della città di Bosa

Nel documento a cura di Federico Francioni (pagine 153-167)

289 1688 aprile 10, Cagliari

Il sindaco di Bosa, Francesco Passino, oltre alle istanze già presentate, chiede che da tutta la poca rendita di cui dispone la città si paghino le spese ordinarie e quelle per il donativo; quanto resterà si versi ai creditori, che però non potranno pretendere la priorità nel riscuotere i loro crediti, vista la pre-minenza del donativo stesso.

Il viceré risponde: effettivamente il donativo ha la precedenza, ma poi-ché la supplica riguarda interessi di parte, si segua il procedimento giudizia-rio.

Bosa. Excelentisimo sefíor virrey et cetera.

(Que de la renta de la ciudad se pague el lustre, y real donativo, y de lo que so-brare se paguen los acrehedores).

El sindico de la ciudad de Bosa ademas de las suplicas que ha puesto en ma-nos de Vuestra Excelencia suplica con el devido rendímiento se sirva decretar por auto de corte en real nombre de Su Magestad la que se sigue: es à saber que de toda aquella poca renta que tiene dicha ciudad se pague el lustre, y real donativo, y lo que sobrare se pague à los accrehedors sin que estos puedan pre-tender prelacion, o antelacion por su creditos, por quanto el lustre, y real do-nativo son mas privilegiados à qualesquier acrehedor.

Aunque el donativo, y el lustre sean privilegiados, como la supplica toca ú. in-teres de parte, se administrarà justicia en su caso.

Lecca secretarius

Provisa per Suam Excellentiam ex deliberatione sumpta praesenti Regio Ge- nerali Parlamento die decima aprilis 1688 Calari.

Antonius Lecca secretarius Altissimus

Don Francisco Passino sindico de la ciudad de Bosa /

A c. 442

Supplica della città di Iglesias

290 1688 aprile 10, Cagliari

1. La casa di città minaccia di crollare; si determinerebbe così l'esigenza di una spesa considerevole atteso inoltre che le rendite civiche sono sequestrate e si è deliberato solo sulle spese ordinarie e sul salario dei lavoranti. I consi-glieri mancano dunque di mezzi per completare il restauro. Si chiede che il se-questratore della rendita somministri al Consiglio il necessario per il re-stauro.

Il viceré risponde: il sequestro è avvenuto per il mancato versamento del donativo: la richiesta pertanto va presentata al sovrano.

2. La città non dispone più di porte, perché le muraglie in parte minac-ciano di crollare, in parte sono già cadute, trascinando nella rovina anche abi-tazioni private. Ciò ha consentito l'indebito ingresso dei prodotti in città ed il contrabbando, con danno alle rendite civiche ed alla dogana. A ciò si può riparare con pene, sequestri e machizie (multe): fino ad oggi esse venivano ri-scosse segretamente dai capitani; si chiede invece che a prelevarle sia una per-sona eletta dal Consiglio generale e fornita del potere necessario.

Il viceré risponde che la supplica va indirizzata al sovrano perché riguarda il Real Patrimonio.

3. Si fa presente che alcuni doganieri esercitano l'ufficio nelle loro case, provocando in tal modo danno al pubblico ed agli altri arrendatori che devono riscuotere la gabella sui prodotti che entrano in città. Che d'ora in avanti la dogana abbia sede in un edificio apposito e non in abitazioni private e che vi siano tante chiavi quanti sono gli incaricati dell'introito della gabella.

Il viceré approva, purché la città si accolli le spese per la fabbrica della dogana e per il pagamento delle guardie.

A c. 443 Ciudad de Iglesias. Excelentisímo serior virrey y presidente de Cortes (Que el sequestrador subministre lo necessario para reparar la ruyna que ame-nasa la casa de la ciudad).

El sindico de la ciudad de Iglesias representa à Vuestra Excelencia que la casa de dicha ciudad est para caerse por momentos, amanezando notable ruina, y gasto conOderable si viniera à caerse y por hallarse las rentas de dicha ciudad sequestradas, y haversele solo librado el lustre ordinario, y salarios precisos de

los laborantes, no pueden los congelleres tratar de reparar la dicha casa por falta de medios, por lo que suplica i Vuestra Excelencia con todo rendimiento se sirva atento lo referido decretar y mandar que el sequestrador de dichas ren-tas aya de subministrar de aquellos lo necessario para reparar la ruina que ame-naza dicha casa, y para los aconches que huviere menester.

Por ser el sequestro para la paga del donativo que lo suppliquen à" Su Mage-stad.

Lecca secretarius

Mas representa que en dicha giudad no ay puertas por haversse caido y las

mu-rallas mucha parte que / amenasan ruina y otra del todo caida y i haversse re- A c. 443v

parado no huviera sussedido tanto dafio por haver echado con su ruina mu-chas casas particulares que estavan aunque apartadas de ella, serca, pero tanbien i mas de lo mucho que guerra para su restauragion son causa que por todas partes puedan entrar y robas y contrabandos causando con ellos davo no solo i las rentas de dicha siudad, pero i las aduanas reales y esto pudiera re-pararsse con las maquissias, sequestros, acusas, y penas que pudiera haver en dicha giudad que asta agora se las cobravan los capitanes secretamente, non-brandosse para la cobranga una perssona que seri elegida por Conssejo gene-rai dandose para ello el poder negessario para la cobranga.

(Que el Consejo generai nombre una persona que cuide de la cobransa de las maquicias, acusas, sequestros y penas por hazer de nuevo las portas y moral-las caydas de la ciudad, por evitar los contrabandos).

Por ser cosa tocante al Real Patrimonio, que lo suppliquen i Su Magestad.

Lecca secretarius

Mas representa que la casa de la duana algunos aduaneros la quieren tener en su casa causando con esto mucho dafio à" lo publico y a los demas rendadores de la giudad que han de cobrar gabela de las ropas que en ella entran, por lo que suplica assi bien mande Vuestra Excelencia por auto de Corte decretar que se tenga de aqui adelante en casa a parte y en lo publico teniendo tantas llaves / quantos fueren los que cobraran gabela sobre las ropas que estaran en ella, que en todo ressibira grassia particular de la grandeza de Vuestra Excelencia que Dios guarde.

(Que la casa de la adoana se tenga en casa a parte, y en lo publico, y no en la casa de los adoaneros).

Pagando la ciudad los gastos de la fabrica de la duana, y de las guardar que se haga como se supplica.

Lecca secretarius

A c. 444

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinatelli ab Aragonia dux Montis Leo-nis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperi, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Maiestatis, illius prorex, locumtenens et capitaneus generalis praesen-tis Sardiniae Regni, et praeses Regii Generali Parlamenti decernit, et decretat capitola praescripta et unumquodque illorum prout in fine uniuscumque ca-pituli descriptum est, mandans mihi secretario infrascripto de his praesens con-ficere instrumentum Curiae.

Provisa per Suam Excellentiam ex deliberatione sumpta in dicto Regio Gene-rali Parlamento die decima aprilis 1688 Calari.

Lecca secretarius /

Supplica dell'incontrada reale del Mandrolisai

291 1688 aprile 10, Cagliari

I consiglieri in capo e secondo dell'incontrada, per mezzo del loro pro-curatore Giuseppe Espada (che esibisce il documento attestante il potere che gli è stato conferito), presentano le seguenti richieste:

1. Che siano confermati capitoli di Corte, privilegi, grazie, quanto è stato formulato a favore dell'incontrada e sia attualmente in uso.

Il viceré accoglie la richiesta.

2. Nell'incontrada reale potenti e principali si sono impegnati per diven-tare ufficiali, spendendo somme considerevoli per ottenere l'incarico. Per ri-farsi delle spese, hanno poi introdotto certi diritti, superiori alla consuetudine.

Allora contro tre di loro, che si alternavano nella carica, fu intentata una causa presso la Reale Udienza. In seguito furono stipulati degli atti presso i notai Salvatore Rodriguez e Giovanni Gavino Casula di Atzara. Si chiede che ven-gano osservate tali capitolazioni e che gli ufficiali, nella riscossione dei diritti, non pretendano più di quanto si accostumava. In caso di contravvenzione, il viceré imponga una multa e la perdita dell'ufficio.

Il viceré risponde: che vengano esibite le capitolazioni per gli opportuni provvedimenti.

3. È stata introdotta, per la custodia dei buoi domiti, dei cavalli e di al-tro bestiame domestico, la compagnia dei barracelli ai quali i vassalli passano competente salariol. È successo in ogni villaggio che gli ufficiali si sono appro-

I I barracelli, con questa denominazione specifica e con le caratteristiche competenze di po-lizia rurale (ancor oggi esistente), ebbero origine quasi sicuramente nel 1596 a Sassari. Il sistema di assicurazione delle proprietà coltivate, previsto già in uno dei primi ordinamenti barracellari, presenta qualche motivo di attinenza, ma non di reale affinità, con alcuni dei sistemi di inden-nizzo e con gli istituti di responsabilità precedentemente in vigore. Non c'è propriamente filia-zione diretta dei barracelli dagli antichi organismi rurali (i guardianos dessas vignas degli Statuti sassaresi) che infatti continuano a sussistere a fianco del nuovo corpo di vigilanza. In effetti le fonti registrano nel territorio dei villaggi una certa varietà di guardie campestri (padràrgios, bi-dazonàrgios e saltàrgios) ai quali in seguito si aggiungono i barracelli. Essi non fanno parte di una struttura pubblica in senso stretto; sono, è vero, istituiti e disciplinati per legge, ma dipendono direttamente dai proprietari. Per quanto attiene l'etimologia, la parola barracello è stata fatta de-rivare: da barigildus, termine che avrebbe un'incerta origine tedesca; dal francese barigel; dalla

priati di una quota di questo salario. I barracelli, che resistevano all'imposi-zione, sono stati oggetto di minacce ed estorsioni. Si chiede che questa pratica, assolutamente indebita, abbia fine e che in caso di contravvenzione da parte degli ufficiali venga imposta una multa di 200 ducati.

Il viceré approva.

4. Da poco tempo a questa parte si frappongono ostacoli ai vassalli che intendono recintare e piantare vigne nei loro territori: infatti viene loro im-posta la visita dei ministri del Real Patrimonio e un viaggio a Cagliari per ot-tenere un'apposita licenza, ciò che richiede spese e perdita di tempo. Sembra che questa prassi vada seguita solo quando si tratta di effettuare chiusure in montagne di Corte, prati o luoghi dove si trovano acque o strade. Si chiede per-tanto che si facciano recinzioni sulla base di una visita dei tenenti del procu-ratore reale. Non si potrà chiudere nelle montagne di Corte e nei siti prima citati.

Il viceré rinvia alla consuetudine.

5. Il Real Patrimonio arrenda i diritti civili dell'incontrada a persone che non stanno ai patti e si ingeriscono in questioni di carattere penale. Tutto que-sto per avere donazioni dai vassalli che vengono oppressi ed angustiati fino alla rovina. Il governo dovrebbe stabilire che, quando arrendatori e vassalli offrono la stessa somma, l' arrendamento vada ai vassalli. Ciò ridonderà a vantaggio del Reale Patrimonio ed i vassalli non saranno più molestati; così come viene praticato ogni giorno.

Il viceré rinvia alla consuetudine ed invita i vassalli a concorrere per l' ar-rendamento.

6. Gli arrendatori fanno istanza per impadronirsi delle aziende o delle case dei vassalli che vengono intimoriti fino a quando non fanno regali o con-segnano ciò che gli arrendatori stessi pretendono. Si chiede che essi non pos-sano agire al di fuori di istanze di parte; i contravventori vengano puniti con una multa decisa dal governo.

Il viceré rimanda alle leggi ed alle prammatiche del Regno.

confluenza fra il basso latino paracellus e lo spagnolo barrachel; è stata infine ipotizzata come pa-rola matrice l'italiano bargello. Ma le voci sarde barrunzeddu, barranzellu e barracellu derivereb-bero direttamente dallo spagnolo barrachel. In tal senso si esprime M. L. Wagner, Des, ad vo-cem. Si vedano anche S. Orunesu, Dalla scolca ai barracelli cit., pp. 207, 319, 331, 646, 674 e passim; B. Porcheddu, I barracelli. Fondazione e legislazione, Sassari, s. d., pp. 7-10. A tali mo-nografie rinviamo per le indicazioni bibliografiche.

7. L'incontrada, essendo aggregata alla Corona, gode dei privilegi della città di Oristano, ma si osserva che, in caso di assenza, infermità o morte del veghiere, governano il giurato in capo o il giurato secondo, fino a quando so-praggiunga la nuova nomina da parte del sovrano. Nelle Corti presiedute da Fabrizio Doria duca d'Avellano, il sindaco nominato dai giurati del Mandro-lisai, il fu Salvatore De Murtas, sostenne che si doveva seguire nell'incontrada quanto veniva osservato ad Oristano: si deve dunque formare una terna da in-viare annualmente al re perché scelga fra i tre nominativi la persona adatta per l'incarico di ufficiale. Così si provvedette in quelle Corti, come risulta dai capitoli che si presentano. In realtà alcune persone, valendosi di doni e di ami-cizie, riescono ad ottenere dal governo la gestione dell'officialìa al di fuori della formazione delle terne. In questo modo non si ottiene un buon esito per l'am-ministrazione della giustizia, anzi ne conseguono episodi di tirannia a danno dei vassalli. Pertanto si supplica che nessuno possa accedere all'ufficio se non attraverso la terna stabilita in quel determinato anno. Nel frattempo ammi-nistri la giustizia nell'incontrada il giurato in capo e, in mancanza di lui, il giu-rato secondo o terzo. Venga imposta una pena adeguata aí contravventori per-ché cessino gli abusi.

Il viceré rinvia alla tradizione seguita nelle Corti cui si fa riferimento.

8. Il fu don Francesco Vaca chiese al sovrano l'officialìa vita natural du-rante, senza fare menzione del privilegio dell'incontrada prima richiamato (l'incarico è annuale). I vassalli si videro obbligati a far presente l'aggravio;

l'ufficio, dietro ordine del re, fu restituito alla situazione precedente. Da al-cuni anni a questa parte persone forestiere, assunto l'incarico, hanno chiesto al re che fosse loro concessa una somma di cento scudi annuali sopra gli emo-lumenti dell'officialìa. Per ottenere questa cifra, essi commettono molte ingiu-stizie a danno dei vassalli che a proprie spese hanno riscattato l'ufficio, come risulta da lettere regie. Si chiede pertanto che cessi l'abuso.

Il viceré assicura che lo farà presente al sovrano.

9. In ordine a quanto disposto dalla real prammatica si disponga che d'ora in avanti gli ufficiali non si ingeriscano nelle cause civili e criminali in cui hanno interessi personali o siano coinvolti padri, suoceri, fratelli, cognati, pa-renti, pastori, servitori o aderenti alle loro famiglie. La giustizia, per le cause sia attive che passive riguardanti gli ufficiali, venga amministrata, su segna-lazione degli ufficiali stessi, dal tenente del procuratore reale o dai giurati del-l'incontrada. Si stabilisca anche una pena per i contravventori.

Il viceré rinvia alle leggi ed alle prammatiche del Regno.

10. Che i maggiori di prato siano messi al loro posto nel mese di ottobre da parte degli ufficiali o dei maggiori del villaggio. Agli stessi maggiori di prato sia affidata la custodia delle vidazzoni e dei luoghi vietati

Il viceré acconsente.

Seguono le solite formule e la provvisione viceregia.

A c. 445 Mandrolisay. Excelentisimo scior virrey lugarteniente y presidente en este Real y General Parlamento.

Los concelleres en cabo, y segundo de la encontrada real de Madralusay me-diante su procurador Joseph Espada que hage fe de su poder ut ecce, cum in-gertione que son las perconas deputadas por rason de dicho offisio en repre-sentar las cosas convenientes a.los moradores que abitan en las villas de dicha encontrada real que como à fieles vassallos de Su Magestad, que Dios guarde, han estado siempre promptos y los son en servir con sus vidas y hasiendas a. Su Magestad, suplican con el devido rendimiento mande Vuestra Excelencia congederles por gragia de Cortes las gragias que suplican para que queden al-gun tanto aliviados de las vessasiones que padecen.

1. Prímeramente suplican mande Vuestra Excelencia confirmarles todos los ca-pitulos de Corte, privilegios y gracias echas à favor de dícha real encontrada que estan actualmente en observansia.

(Por confirmacion de los privilegios).

Que se haga como se supplica.

Lecca secretarius

2. (Que los officiales no logren mas derechos de los que contienen las capitu-laciones firmadas entre ellos, y los vassallos).

Por quanto los que intergeden y con grande anhelol se enpefian a ser offissia-les de dicha encontrada real son los mas poderosos y pringipaoffissia-les; y para lograrlo gastan en los medios cantidades considerables, por reaserse de aquellas havian introdusido que los vassallos les pagasen ciertos derechos mas de lo acostum-brado, se intentó pleito en.la Real Audiencia contra tres perconas que heran los que alternative siempre heran offissiales, y haviendose apartado de dicho pleito, aquellos disestieron de dichas pretensiones con auctos estipulados en poder del notario Salvador Rodrigues, y de Juan Gavino Casula, notati() de la villa de Atzara, y porque es bien que en adelante se observe lo mismo y que to-dos se guarden de gastar mas de lo que queden en los medios gue interponen

I In B c. 293, anelo.

por conseguir la offissialia; por tanto suplican mande Vuestra Excelencia pro-veher que se observen de qui en adelante y para siempre dichas capitulasiones echas en poder de dichos notarios y en caso de contravencion mande Vuestra Excelencia inponer una pena bien vista y de privasion de offísio a.los que con-traviendran y pretendran cobrar mas derechos contra lo tenor de las capitula-siones de dichos auctos.

Presenten las capitulaciones, y se darà provi / dencia. A c. 445v.

Lecca secretarius

3. (Que los officiales no tomen parte alguna dal salario de los barrancheles).

Otrosi por quanto dicha real encontrada tiene el sitio en lugar montafiosos que es passo de muchas partes del presente Reino y viene a.ger ocasion que à mu-chos vassallos les viene à faltar los boves domados, cavallos y demas bestiar do-mestico, siendo que el sustento de la pobre jente consiste en aquellos assi que para guardarlo en todas las villas de dicha encontrada se ha introdusido la com-pafiia de barrangeles a.los quales de propia voluntad de los dichos vassallos se les ha sennalado conpetente salario para que lo apliquen à rehaser los daiios de dicho ganado y caso les sobrasse algo se lo detienen por su trabajo. Sucede que dichos offissiales sin motivo alguno han introdusido tomar una partida con-siderable de dicho salario en cada villa no considerando que por ningun modo pueden hager tal, y en caso que los barrangeles se resisten en no darlles la tal parte de dicho salario, procuran con amenasas y estorsiones y en su caso ha-giendoles todo el mal papel que pueden. Por tanto suplican mande Vuestra Ex-celencia decretar y a dichos offissiales mandar que en ningun modo usen ni pre-sumen tomarlles parte alguna del salario à dichos barrangeles sino que se los dejen por ser muy justo que al passo que aquellos trabajan de dia y de noche la guarda de dicho ganado paguen aquellos su trabajo inponiendo en caso de contravencion una pena a Vuestra Excelencia bienvista de 200 ducados.

Que se haga lo que supplican.

Lecca secretarius

4. Tanbien por quanto en dicha real encontrada de poco tiempo à esta parte se ha introdusido que los vassallos no puedan en territorios propios serrar ni plantar vignas sino es que recorran al Real Patrimonio, y lo que se consigue es que se aga revista por los ministros de dicho Real Patrimonio con la qual des-pues de echa es preciso bolver à dicha ciudad para pedir dicha llisensia, sitos que à mas de los gastos es necessario dilasion de tiempo, los quales requi-sitos parege que solamente serian necessarios quando se tratasse de serrar / dichas vignas en montafias de Corte, prados, o lugares que bengan a serrar A c. 446 aguas, o caminos, y los lugares que no padesen de estos inpedimientos serian de aumento que se pudiesen serrar sin causarlles tanto trabajo, o por lo menos

Nel documento a cura di Federico Francioni (pagine 153-167)