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CAPITOLO  III:   IL MICROCREDITO IN ITALIA: DIFFUSIONE TERRITORIALE E

3.3   La normativa italiana 78

L'articolo 7 del Decreto Legislativo numero 141 del 2010 rinnovando l'articolo 111 del TUB, ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la

disciplina legislativa del "microcredito"33.

Articolo 111

L'articolo 111 prevede che l'attività di microcredito può essere esercitata solo dai soggetti iscritti in un apposito elenco disciplinato dall'art. 113 TUB. L'iscrizione in questo elenco è sotitutiva dell'iscrizione nell'Albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia prevista dal 1° comma dell'art. 106 TUB.

Questi soggetti possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative. Sono state escluse le organizzazioni non profit, associazioni comprese.

                                                                                                                33  www.diritto.it  

I microcrediti devono essere finalizzati all'avvio o all'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano queste caratteristiche:

1. siano di ammontare non superiore a 25.000 euro e non siano assistiti da

garanzie reali. Tuttavia è possibile che siano previsti dei casi in cui l'importo del finanziamento erogabile sia superiore a 25.000 euro e le condizioni economiche applicate siano diverse da quelle normali del microcredito.

2. siano finalizzati all'avvio od allo sviluppo di iniziative imprenditoriali

oppure all'inserimento nel mercato del lavoro. Sembrerebbe però che questo secondo caso sia in contrasto con la previsione della prima parte della norma "avvio o esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa". Si può ritenere che in ogni caso si fa riferimento all'avvio di attività libero professionali.

3. siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliare di assistenza e

monitoraggio dei soggetti finanziati.

Il 2° comma del nuovo articolo 111 TUB prevede che l'iscrizione nell'elenco degli operatori del microcredito sia subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. forma di società di capitali;

2. capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito dal

Ministero dell'Economia, sentita la Banca d'Italia;

3. requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevani nonchè di

onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali fissati dai decreti di attuazione che saranno emanati dal Ministero dell'Economia, sentita la Banca d'Italia;

4. oggetto sociale limitato alla sola attività di erogazione del microcredito, che abbiamo esaminato sopra, nonchè alle attività ad esse accessorie e strumentali;

5. presentazione di un programma di attività.

Le norme di attuazione che saranno emanate dal Ministero dell'Economia, sentita la Banca d'Italia, riguardano:

• i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;

• i limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate ed all'ammontare dei singoli finanziamenti;

• le caratteristiche dei soggetti senza fini di lucro che possono erogare microcrediti;

• le informazioni da fornire alla clientela.

L'obiettivo dell'articolo 111 TUB è quello di creare un "circuito del credito per i soggetti non bancabili", vale a dire per quelli che non potrebbero o potrebbero difficilmente ricevere prestiti bancari se valutati con i parametri ordinari del merito creditizio. Questa impressione è confermata dall'inserimento delle società di persone e delle società cooperative fra i destinatari di questo tipo di credito, anche se esse avrebbero bisogno di credito ordinario. L'articolo medesimo rappresenta quindi una grossa innovazione rispetto al passato.

Articolo 113

L’organismo che deve gestire l’elenco in cui si devono iscrivere i soggetti erogatori del microcredito è una associazione con personalità giuridica istituita dal rinnovato art. 113 TUB. Questo articolo stabilisce che:

ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'art. 111. I componenti dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. 2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco nonchè delle relative sezioni separate; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti (entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei prestiti concessi e risarciti), i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplica cui sono sottoposti ai sensi dell'art.111.

3. Per lo svolgimento dei proprio compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonchè effettuare ispezioni.

4. L'Organismo può disporre la cancellazione dall'elenco e dalle relative sezioni separate:

a. qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;

b. qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; c. per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2; d. per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non

inferiore a un anno.

5. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 4, la Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o di disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e fondate su controlli sulle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati. 7. La Banca d'Italia informa il Ministero dell'economia e delle finanze

delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento può proporne lo scioglimento. 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,

disciplina:

a. la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantire funzionalità ed efficienza; b. i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità dei

componenti dell'Organismo, nonchè i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione.

In attesa dei decreti attuativi e dopo una consultazione operata dal Tesoro tra soggetti ed espetri del settore, il Governo ha precisato essenzialmente quattro questioni riguardanti la disciplina dell'attività di microcredito in Italia:

• la "non prevalenza" dell'attività di microcredito sociale nei confronti di quella di "microcredito di impresa" presso gli operatori di microcredio organizzati in forma di società;

• le associazioni e le srl semplificate, le società di persone e le cooperative sono ammesse tra i beneficiari di finanziamenti erogabili dagli operaori di microcredito. Questi soggetti possono operare nel microcredito rivolto a persone fisiche che si trovino in particolare vulnerabilità economica e sociale senza essere iscritti all'elenco, purchè in possesso dei requisiti di onorabilità;

• i tassi ai quali i microprestiti sociali possono essere concessi devono essere inferiori a quelli previsti per il microcredito di impresa, non devono essere idonei a remunerare l'attività di finanziamento ma solo adeguati;

• la tenuta iniziale dell'elenco da parte della Banca d'Italia, in attesa che si creino le condizioni per la nascita dell'Organismo associativo.