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Capitolo IV: Le iniziative a sostegno dello spazio rurale e dell’Agriturismo in Lunigiana

4.3 Le norme della Regione Toscana e la normativa nazionale

La Regione Toscana ha contribuito notevolmente allo sviluppo delle zone rurali per mezzo di una serie di normative che hanno disciplinato lo sviluppo rurale verso principi sostenibili e di recupero del patrimonio edilizio rurale in cui l’Agriturismo è diventato il protagonista indiscusso.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, è stato legiferato un insieme di provvedimenti che hanno contribuito alla costituzione di un importante quadro di riferimento normativo per l’attuazione di una politica di sviluppo rurale:

1) La LR 95/96, che disciplina lo sviluppo delle aree montane, inaugura una nuova tipologia di approccio alle politiche di sviluppo della montagna, segnando il passaggio a un concetto di zone montane non più intese come aree depresse e con prospettive marginali di crescita, ma come modelli di sviluppo in grado di produrre e promuovere risorse che rappresentino un patrimonio (ambientale e culturale) a disposizione di tutti e non solo delle comunità autoctone;

2) La Legge Regionale 49/1997, che stabilisce determinati criteri in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici;

3) La LR 41/1998, “Incentivazione e sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile” rappresenta un concreto esempio. In tale legge, gli Enti Locali territoriali sono chiamati all’elaborazione di Programmi locali di sviluppo sostenibile, concertando le linee programmatiche di sviluppo con gli altri soggetti pubblici e le parti sociali interessate in ambito provinciale. I programmi consistono in un insieme organico d’interventi e d’investimenti idonei a favorire lo sviluppo integrato dell’area o del sistema locale interessato, gli obiettivi sono legati all'incremento occupazionale e a un miglioramento dei livelli di protezione ambientale.

Per quanto riguarda, invece, la base normativa appositamente legiferata per promuovere e sviluppare l’attività agrituristica è possibile verificare come, dalla metà degli anni 80’, dopo una prima fase di sviluppo delle aziende caratterizzata dall’assenza di una disciplina specifica, sia stata riconosciuta la peculiarità del settore con l’introduzione di una norma-quadro.

100 In seguito alla legge nazionale sull’Agriturismo (730/85), infatti, la regione Toscana ha saputo consolidare (promulgando diverse leggi) il ruolo dell’Agriturismo e ha disciplinato altri aspetti legati al mondo rurale come il biologico o quello riguardante la protezione dell’ambiente.

Anzitutto, come recepimento della 730/85 è stata promulgata la L.R. 36/87 che ha riconosciuto, sostanzialmente, il ruolo dell’agriturismo inquadrandolo giuridicamente.

In seguito, con la L. R 76/94 abbiamo un consolidamento del ruolo dell’agriturismo attraverso un’implementazione delle iniziative e una classificazione dell’offerta basata sul sistema delle “Spighe”.

Il nuovo sistema regionale di classificazione24

contempla da una a tre spighe (la precedente normativa ne prevedeva fino a cinque). L’assegnazione tiene conto della maggiore o minore ‘qualità rurale’ indipendentemente dal ‘comfort’, inteso come concetto consumistico (Lemmi, 2009, pp. 136-139).

L’attribuzione della prima spiga dipende da alcuni requisiti obbligatori che coincidono con norme igienico-sanitarie e di sicurezza pubblica di carattere generale (attrezzatura per il pronto soccorso, tabella informazioni con i numeri di telefono per le emergenze, illuminazione degli spazi esterni, arredi adeguati delle camere, pulizia degli ambienti a ogni cambio ospite, conduzione dell’azienda, secondo pratiche agronomiche e tecniche rispettose dell’ambiente e del benessere animale, ecc.).

I requisiti facoltativi riguardano, invece, parametri legati alla caratterizzazione dell’azienda che svolge attività agrituristica (presenza di spazi comuni come sale ricreative, servizio di ristorazione, locale attrezzato per la degustazione o per la vendita dei prodotti, maneggio, corsi di artigianato tipico, ecc.).

Altro importante tassello normativo avviene, di fatto, con La L.R. 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche”, che si propone di disciplinare l’attività

24

http://www.regione.toscana.it/-/la-classificazione-delle-strutture-ricettive-agrituristiche-in- toscana.

101 agrituristica secondo criteri comuni alle politiche comunitarie, affermando un cambiamento della localizzazione delle attività agrituristiche dalle zone vicine ai centri d’arte a quelle più montane confermando, di fatto, il passaggio di approccio rurale, funzionale al tipo ambientale-paesaggistico, rispetto a quello stereotipato, funzionale ai centri d’arte.

Negli ultimi anni, per rendere meno articolato il variegato contesto regionale italiano, serviva un nuovo riferimento normativo.

E’ stata promulgata, così, la legge-quadro nazionale 96/2006 che si propone di razionalizzare un panorama legislativo assai disomogeneo, sia nella sostanza sia nella tempistica, abrogando la precedente legge-quadro nazionale 730/85, che fissava solamente dei paletti entro i quali la Regione era tenuta a dare contenuto normativo alla materia.

La nuova legge nasce dall’esigenza di omogeneizzare le varie leggi regionali e riconoscere l’evoluzione che ha accompagnato le aziende agrituristiche negli ultimi anni.

La Legge Quadro nazionale del 2006 introduce, infatti, questioni chiave sotto forma di approcci concettualmente più recenti e innovativi, come il ruolo

multifunzionale dell’Agriturismo, assieme al suo pieno riconoscimento come

baluardo per la difesa del territorio, secondo una concezione di ruralità di tipo paesaggistico anziché quella di tipo classico, intesa come ruralità agricola, concetto tra l’altro già accennato nella LR 30/2003 (Irpet 2009).

Importanti novità legislative vengono introdotte dalla legge regionale 80/2009, con la quale sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina dell’attività agrituristica in Toscana.

La legge mira alla semplificazione delle procedure amministrative e a un più efficace sistema di controlli e permette di esercitare le attività di ristorazione anche a favore di clienti che non abbiano pernottato presso la struttura agrituristica.

L’attività principale dell’impresa che offrirà servizi di agriturismo dovrà restare quella agricola, mentre l’attività di ristorazione è consentita solo attraverso l’offerta di prodotti dell’azienda stessa o di aziende agricole limitrofe o, comunque, di produzione toscana, nel rispetto del principio della filiera corta. Il regolamento

102 di attuazione della normativa indica, inoltre, in modo dettagliato i contenuti e le modalità di presentazione della dichiarazione d’inizio dell’attività agrituristica (la cosiddetta Dia) e della relazione agrituristica: l’imprenditore potrà, con lo stesso collegamento informatico, compilare sia la Dia che la relazione agrituristica accedendo direttamente all’anagrafe delle aziende agricole. I procedimenti relativi agli interventi edilizi sugli immobili e sugli impianti devono essere conclusi al momento della presentazione della Dia per l’avvio dell’attività agrituristica, che dovrà chiaramente rimanere secondaria rispetto all’attività agricola prevalente. Abbiamo, infine, la L.R. 4/2014 che modifica la L.R. 30/2003 divenendo “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche”.

Con la nuova modifica alla L.R. 30/2003 la Toscana ha disciplinato le attività di

fattoria didattica intese come attività didattiche ed educative rivolte agli studenti

delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte anche al di fuori dell'ambito agrituristico; l'attività di fattoria didattica, pertanto, può essere svolta, non solo dalle imprese agrituristiche, ma da tutte le imprese agricole.

L'introduzione di una disciplina regionale per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica si è resa necessaria per assicurare che le attività di fattoria didattica rispondano, su tutto il territorio regionale, a standard professionali e qualitativi adeguati e uniformi. E' stato definito il procedimento amministrativo per l'avvio dell'attività nonché i requisiti professionali necessari, è previsto un logo di riconoscimento regionale e l'istituzione di un elenco nel quale inserire tutte le imprese operanti sul territorio regionale, rinviando al regolamento di attuazione della l.r. 30 altre norme di dettaglio (Regione Toscana, 2014).

Alla luce della robusta platea normativa che fa da supporto all’agriturismo, quindi, diventa semmai d’obbligo riflettere su come siano assenti in Lunigiana, nel corso dell’intero processo di sviluppo delle aziende agrituristiche, sia un comparto agricolo importante sia la presenza di luoghi d’arte di richiamo, fattori ritenuti fondamentali per una buona espansione sul territorio dell’agriturismo.

Infatti, nonostante il Background del territorio non presentasse particolari condizioni favorevoli, che così grandemente hanno contribuito al successo dell’agriturismo in Toscana, si sono verificati, comunque, margini di crescita

103 abbastanza indicativi, sia in rapporto alla dimensione turistica dell’intera provincia sia in rapporto alla dimensione dell’imprenditoria agricola di quest’area marginale rurale.