IL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NEL DIRITTO TRIBUTARIO
2. I L PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NEL RAPPORTO TRA CONTRIBUENTE E F ISCO
2.1. I comportamenti “qualificati” dell’Amministrazione finanziaria che possono fondare l’affidamento legittimo
2.1.3 Le novità introdotte dal D.Lgs 156/2015.
Il Decreto legislativo n. 156 del 24 Settembre 2015, in attuazione della Legge delega 11 Marzo 2014 n. 23 ha rivisto la disciplina generale degli interpelli “allo scopo di
garantirne una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri”.
L’estensione delle forme di interpello ha la finalità di migliorare il dialogo e la collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente nel senso che qualora il contribuente si conformi al parere dell’Amministrazione si esclude la sussistenza dei presupposti di una controversia tra le parti.
Le diverse forme di interpello devono essere azionate in via “preventiva” rispetto ad eventuali attività di verifica o controllo dell’Amministrazione finanziaria, ma anche rispetto al comportamento e/o attività che si intende realizzare.
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Tale misura si colloca, dunque, nell’ambito delle norme volte a semplificare i rapporti tra Fisco e Contribuente, favorendo un migliore rapporto tra le parti e, così, l’adempimento spontaneo dell’obbligazione tributaria.
In particolare, l’art. 1, comma 1, D.Lgs 156/2015 ha modificato l’art. 11 L. 212/2000, rubricandolo “Diritto di interpello”, che disciplina le seguenti forme di interpello:
i. interpello c.d ordinario (art. 11, comma 1, lett. a): il contribuente può chiedere chiarimenti all’Amministrazione finanziaria rispetto a situazioni di “obiettiva incertezza”:
a) sulla “corretta interpretazione” di norme fiscali
b) sulla “corretta qualificazione” della fattispecie concreta alla luce delle disposizioni tributarie applicabili
ii. interpello c.d probatorio (art. 11, comma 1, lett. b): il contribuente, che intende
aderire a specifici regimi fiscali, può chiedere chiarimenti all’Amministrazione finanziaria in ordine alla “sussistenza delle condizioni” e alla “valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge” per accedere a tali regimi;
iii. interpello c.d. antiabuso (art. 11, comma 1, lett. c): il contribuente può ottenere
un parere dell’Amministrazione finanziaria in merito alla natura abusiva di specifici fatti, atti e negozi, anche tra loro collegati:
iv. interpello c.d “disapplicativo” (art. 11, comma 2): il contribuente interpella
l’Amministrazione finanziaria al fine di disapplicare norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive passive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la prova che tali “effetti elusivi” non possono verificarsi relativamente alla propria fattispecie concreta.
I diversi tipi di interpello hanno in comune l’effetto preclusivo dell’azione di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, rimanendo libero il contribuente, invece,
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di adottare comportamenti diversi da quello ritenuto corretto dalla stessa amministrazione.
Qualora il contribuente si sia uniformato alla risposta dell’Amministrazione, gli atti di accertamento o di irrogazione delle sanzioni sono nulli.42
Altro tratto comune agli interpelli è rappresentato dal fatto che la risposta dell’Amministrazione non è mai impugnabile davanti al giudice tributario, dal momento che il contribuente può adeguarsi o meno alla risposta dell’Amministrazione, che è per la stessa vincolante.
Dal punto di vista procedurale, la riforma attuata con il D.Lgs n. 156/2015 ha opportunamente reso omogenee le diverse regole procedurali relative alla presentazione delle varie istanze di interpello.
Ai sensi dell’art. 11, comma 3 e ss., Statuto del contribuente e del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 27 del 4 Gennaio 2016 (emesso in attuazione dell’art. 8 D.Lgs n. 156/2015), la presentazione dell’istanza di interpello spetta al contribuente (anche non residente), a coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti e a coloro che rivestono il ruolo di sostituto o responsabile d’imposta a condizione che l’istanza si riferisca a casi concreti e personali.
L’istanza deve essere presentata, a pena d’inammissibilità, prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto, o comunque connessi, alla fattispecie cui si riferisce l’istanza.
La presentazione dell’istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze fiscali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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L’Amministrazione finanziaria deve rispondere alle istanze di interpello entro 90 giorni dalla loro presentazione, nei casi di interpello ordinario; oppure entro 120 giorni, con riferimento alle altre tipologie di interpello.
Il nuovo testo dell’art. 11 della Legge n. 212/2000 rappresenta una evidente agevolazione per i contribuenti, posto che mediante la riorganizzazione della normativa si intende eliminare la stratificazione di discipline in materia di interpello, di modo da garantire maggiore certezza a tale istituto, nonché rendere più coerenti con le esigenze dei contribuenti i tempi della procedura quanto al profilo del carattere preventivo dell’istanza43.
La riforma dell’interpello ha posto il problema non tanto di come sia cambiata la normale articolazione del procedimento, ma semmai di come le normali fasi del rapporto si evolvano tenuto conto che, su una determinata situazione concreta, l'amministrazione si sia espressa preventivamente. Infatti, se da un lato l'interpello non si pone come strumento idoneo ad alterare la normale sequenza in cui si articola il rapporto tributario (fondata sullo schema "esecuzione degli adempimenti preliminari - autoliquidazione dell'imposta – controllo dell'amministrazione"), dall'altro il suo inserirsi in questa sequenza fisiologica impone che questa "si adatti" in qualche misura alla circostanza che l'amministrazione manifesta il proprio "punto di vista" in un momento ed in una sede diversa da quella in cui storicamente un'amministrazione-controllore si esprime44.
Tale riflessione porta all’approfondimento di un’ulteriore questione relativa al rapporto tra interpello, tutela del legittimo affidamento e rimborso del tributo.
Sul punto, appare interessante riportare un caso pratico.
La vicenda ha riguardato il rigetto di un'istanza di rimborso IVA che secondo il contribuente era stata indebitamente corrisposta, in relazione a operazioni di cessioni gratuite di campioni di modico valore, non considerate dalla legge (art. 2, comma 3, lett. d) d.p.r. n. 633/72) cessione di beni e, di conseguenza, non assoggettate a IVA.
43 Così M. GABELLI – M.C. PORRELLO, La revisione della disciplina degli interpelli, in Fiscalità e Commercio Internazionale, fasc. 4, 2016.
44 Come espresso da A. L. CAZZATO, Il “nuovo” volto dell’interpello tributario alla prova della