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In particolare, la sentenza della Corte costituzionale n 10 del 9 Febbraio 2015 Con riferimento alla tutela del legittimo affidamento rispetto alla retroattività

2.2 L A RETROATTIVITÀ DI NORME GIURIDICHE SOPRAVVENUTE E LA LESIONE DELL ’ AFFIDAMENTO DEL CITTADINO

2.2.1. In particolare, la sentenza della Corte costituzionale n 10 del 9 Febbraio 2015 Con riferimento alla tutela del legittimo affidamento rispetto alla retroattività

dell’intervento legislativo, si è precisato che la lesione dell’affidamento può riguardare non solo il retroagire della norma modificativa di una precedente disciplina, ma anche il retroagire della interpretazione legislativa o giurisprudenziale resa a favore dell’anzidetta modifica.

In tal senso, pare opportuno soffermarsi sul contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 9 Febbraio 2015, nota anche come sentenza “Robin Tax”. La sentenza si segnala per l’auto-attribuzione da parte della Corte del potere di limitare gli effetti temporali delle proprie pronunce a seguito di un bilanciamento tra principi di ordine sostanziale e principi incorporati in norme di diritto processuale45.

Nel tentativo di approfondire proprio tale aspetto, occorre innanzitutto comprendere i confini della vicenda da cui si è originata la pronuncia.

44 Così scrive F. GUELLA, op. cit.

45 Così L. SICA, Cosa è vivo e cosa è morto della sentenza n. 10/2015 quasi a due anni dalla sua

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La sentenza ha tratto origine dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia a seguito dell’impugnazione, da parte di una società di gestione di una rete di distributori di carburanti, del silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate alla domanda di rimborso della sovra-imposta IRES, pagata per il 2008, ai sensi dell’art. 81, commi 16-18, del D.L. n. 112 del 2008 come convertito in legge.

La suddetta normativa, infatti, aveva introdotto la c.d Robin Tax46, meglio identificabile

nella maggiorazione IRES applicabile alle imprese operanti nel settore energetico e petrolifero che avessero conseguito, nel periodo di imposta precedente, ricavi superiori a 25 milioni di Euro. Tale scelta legislativa appariva giustificata dalla grave crisi economica e dal contemporaneo aumento del prezzo del petrolio, che aveva consentito alle imprese operanti nel settore energetico di conseguire ricavi straordinari in un periodo di difficoltà economica generale. Dunque, tale misura era da considerarsi eccezionale, in quanto legata alla congiuntura economica e finalizzata alla redistribuzione del peso fiscale dai consumatori alle imprese47.

Invero, la Corte costituzionale ha riconosciuto legittimità allo scopo perseguito dal Legislatore, ma ha ritenuto che i mezzi adottati non fossero idonei e necessari a conseguirlo, ravvisando un conflitto logico interno alle disposizioni impugnate, nonché inadeguatezza e irragionevolezza dell’intervento normativo48. In particolare, la Corte

costituzionale accoglieva la questione di legittimità costituzionale proposta dal Giudice remittente ritenendo che la discriminazione qualitativa del reddito sottoposto a maggior

46 Per meglio chiarire, la Robin Hood Tax, istituita con l'art. 81 D.L 25 giugno 2008, n. 112, consiste in un prelievo aggiuntivo all'Ires dovuto dalle società operanti in alcuni settori dell'energia, ed in particolare riguardanti la ricerca e coltivazione di idrocarburi, la raffinazione, produzione e commercializzazione di benzine e infine la produzione e commercializzazione di energia elettrica.

Il tributo si quantifica applicando il 5,5 per cento all'intero reddito realizzato dai predetti soggetti, a condizione però che abbiano conseguito nel periodo di imposta un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro. La norma prevede il divieto di traslazione del tributo sui prezzi al consumo, affidando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di vigilare.

47 Così F. GALLARATI, La Robin Tax e l’«incostituzionalità d’ora in poi»: spunti di riflessione a

margine della sentenza n. 10/2015, in www.federalismi.it , 19/2015.

48 Così F. GABRIELE – A.M. NICO, Osservazioni “a prima lettura” sulla sentenza della Corte

costituzionale n. 10 del 2015: dalla illegittimità del “togliere ai ricchi per dare ai poveri” alla legittimità del “chi ha avuto, ha avuto, ha avuto…scordiamoci il passato”, in Riv. AIC, 2/2015,

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prelievo, sebbene fosse astrattamente legittima, risultava congegnata in maniera inefficace ai fini indicati.

Infatti, la struttura della Robin tax «non presentava strumenti atti ad astrarre il maggior reddito realizzato dalle società del settore energetico a cagione della struttura oligopolistica dei rispettivi mercati; non presentava un carattere di transitorietà della disciplina connessa materialmente all’andamento delle quotazioni delle materie prime e formalmente al carattere di contributo straordinario; non poteva soddisfare le ragioni di ordine distributivo, al soddisfacimento delle quali pure ambiva, non essendo accompagnata da uno strumento efficace che garantisse il rispetto del divieto di traslazione dell’onere economico del tributo ai consumatori»49.

Così, rilevando l’inefficacia del meccanismo che astrattamente avrebbe reso costituzionalmente legittima la discriminazione qualitativa dei redditi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme oggetto di sindacato per violazione degli artt. 3 – 53 Cost., affermando la forza espansiva del principio di eguaglianza in rapporto alla capacità contributiva.

In particolare, la Corte ha ragionato in termini di ragionevolezza del differente trattamento tributario operato dal Legislatore nei confronti dei contribuenti.

Nel sindacato svolto dai Giudici costituzionali, il I comma dell’art. 53 Cost. è interpretato come “specificazione” settoriale del più ampio principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.: la capacità contributiva è il criterio di riparto della spesa pubblica in ragione della forza economica dei contribuenti; cosicché «il parametro costituzionale diviene l’eguaglianza tributaria e la sua “misura” il canone della ragionevolezza»50.

Attraverso il canone della ragionevolezza, la Corte costituzionale verifica la coerenza interna tra ratio legis e traduzione sul piano normativo della fattispecie impositiva; una

49 Come scrive L. SICA, op. cit.

50 G. BIZIOLI, Eguaglianza tributaria e discriminazione soggettiva dei redditi. A margine della

sentenza n. 10 del 2015, Forum di quaderni costituzionali, 6/ 2015,

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verifica dall’esito negativo che porta a rilevare l’irragionevolezza della disciplina introdotta, sulla base di tre semplici ragioni51:

1. INCOERENZA, NON PROPORZIONALITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA TRADUZIONE