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CAPITOLO 1 - LA LIBERTÀ DI PANORAMA

1. La libertà di panorama

1.1 Nozione

La libertà di panorama è un’eccezione al diritto d’autore presente nelle leggi sul copyright di varie giurisdizioni e consiste nella possibilità di riprodurre e comunicare al pubblico opere artistiche5 (ad esempio, sculture, dipinti, edifici, monumenti, ecc.) protette da copyright e

1 ROUAST A., nota a CA Grenoble, 15 luglio 1919, in Dalloz Périodique, 2/1920, 9

2 TUMICELLI A., L’immagine del bene culturale: limiti e circolazione, Tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, 2014, https://docplayer.it/14279532-L-immagine-del-bene-culturale-limiti-e-circolazione.html, 71. Si veda anche ILJADICA M., Copyright and the right to the city, in Northern Ireland Legal Quarterly, 2017, 68(1), 59

3 ILJADICA M., ibidem, 59

4 RESTA G., La digitalizzazione del patrimonio culturale e il regime dell’immagine delle cose, in PRADI A., ROSSATO A. (a cura di), I beni comuni digitali. Valorizzazione delle informazioni pubbliche in Trentino, Università degli Studi di Trento, Quaderni della facoltà di giurisprudenza, 2014, 98

5 Articolo 2, comma 1, Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886):

“L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla

collocate in spazi pubblici, senza violare i diritti dei rispettivi titolari. Di norma, il diritto d’autore riconosce in capo all’autore dell’opera il diritto esclusivo di riprodurre, diffondere e mettere a disposizione del pubblico la sua opera, e di autorizzare la creazione e la distribuzione di opere derivate della stessa.6 Pertanto, la riproduzione dell’opera sarebbe generalmente esclusa senza l’ottenimento di un’autorizzazione da parte dell’autore (e l'eventuale pagamento di un compenso). Questo non vale quando le opere entrano nel pubblico dominio, perché non è più necessario richiedere un permesso al titolare del diritto per poterle riprodurre. In ogni caso, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, taluni Paesi prevedono limitazioni alla riproduzione di opere rientranti nel patrimonio culturale, indipendentemente dal fatto che esse siano in pubblico dominio.7

Le fotografie di luoghi pubblici spesso incorporano necessariamente elementi protetti da copyright, risultando così impossibile evitare di includere tali elementi nelle fotografie.8 Talvolta, le opere protette dal diritto d’autore sono parte della visione collettiva di un determinato luogo pubblico, così che qualora una fotografia di tale luogo non dovesse incorporare nessuna di queste opere, potrebbe addirittura non rappresentare efficacemente il luogo raffigurato. Ad esempio, come suggerisce nel suo lavoro Inesi, si provi ad immaginare una fotografia di Times Square priva di ogni elemento protetto da copyright – nessuna pubblicità, nessun edificio o nessuna opera di public art: “una tale fotografia sarebbe comunque riconoscibile come Times Square?”9 Probabilmente, no.

La libertà di panorama è strettamente correlata alla storia della tecnologia della comunicazione. Il concetto ha trovato origine nella prima metà del XIX secolo in un contesto non troppo dissimile da quello dell’attuale dibattito europeo, incentrato sulla necessità di adattare il copyright europeo agli sviluppi tecnologici e ai nuovi canali di distribuzione dei contenuti. Gli aspetti legali e le implicazioni derivanti dalla rappresentazione dello spazio pubblico furono profondamente ridefiniti da un’ondata di innovazioni. Così, l’introduzione

cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all’architettura o alle scienze”.

6 DE GREGORIO G., Libertà di panorama nel Digital Single Market: quali prospettive?, in Rivista di Diritto delle arti e dello Spettacolo, 2017/2, 59. Sul tema si veda anche MAYR C.E., La libertà di panorama e l’Europa, in BERTANI M., UBERTAZZI L.C., Studi per Luigi Carlo Ubertazzi. Proprietà intellettuale e concorrenza, Giuffrè, Milano, 2019, 507 ss; CARDARELLI A.A., PISANI A., SIGNORELLI A., La libertà di panorama: stato dell’arte e prospettive di riforma, in Law and Media Working Paper Series, n. 7/2017, 9; ODA B., Mobile Devices, Public Spaces, and Freedom of Panorama. Reconciling the Copyright Act with Technological Advances and Social Norms Regarding Content Creation and Online Sharing, in ABA SciTech Lawyer, 2018, 14(2), 2-3; DULONG DE ROSNAY M., LANGLAIS P.C., Public artworks and the freedom of panorama controversy: a case of Wikimedia influence, in Internet Policy Review, 2017, 2;

SHTEFAN A., Freedom of panorama: the EU experience, in European journal of legal studies, 11(2), 2019, 13-14, http://hdl.handle.net/1814/63307; BENATTI F., Diritto d’autore e supporto dell’opera, Giappichelli, Torino, Dicembre 2020, 131-133. Si consulti la voce Freedom of panorama in

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Freedom_of_panorama e

https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_panorama; e Libertà di panorama in https://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0_di_panorama#Italia.

7 SHTEFAN A., op. cit., 14. Si veda anche LORRAIN A.C., REDA J., Freedom of Panorama: A Political “Selfie” in Brussels, in European Intellectual Property Review, 37(12), 2015, 753-755.

8 KRAGES B. P., Legal Handbook for Photographers: The Rights and Liabilities of Making Images, Michelle Perkins ed., Amherst Media, Inc., 2002, 64

9 INESI A., Images of Public Places: Extending the Copyright Exemption for Pictorial Representations of Architectural Works to Other Copyrighted Works, in Journal of Intellectual Property Law, 13, 2005, 65

di nuove tecniche di riproduzione meccanica, quali la fotografia, comportarono la previsione a livello normativo di limiti significativi alla riproduzione.10

È chiaro che l’impatto di tale trasformazione sulla regolamentazione delle riproduzioni nello spazio pubblico non si sia limitato al campo della proprietà intellettuale, estendendosi anche all’ambito del diritto alla riservatezza e del diritto dei beni culturali. In Francia, ad esempio, provocò nuova attenzione al tema della protezione della privacy; infatti, la riproduzione delle vie pubbliche avrebbe potuto dar luogo a violazioni del diritto alla riservatezza.11 Pertanto la rappresentazione di luoghi pubblici era limitata in diversi aspetti, anche senza considerare il diritto d’autore degli architetti. Invece in Italia – dove, ad oggi, non c'è una eccezione al diritto d'autore per la libertà di panorama – l’incentivo per limitare la riproduzione degli spazi pubblici è giunto dall’esigenza di tutela del patrimonio culturale;

ancora oggi, infatti, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio12 permette solo la riproduzione non commerciale dei beni culturali.13

In Germania, invece, si sviluppò un dibattito molto vicino a quello attuale, ovvero incentrato sulle limitazioni al diritto d’autore. Nel 1840, per la prima volta, nel Regno di Baviera venne disciplinata la libertà di panorama quale eccezione alla regola generale del diritto d’autore che limitava la possibilità di svolgere riproduzioni meccaniche di opere d’arte e di architettura nelle loro forme esteriori, anche quando situate in spazi pubblici. Nel 1876, il parlamento tedesco concordò un’eccezione generale in termini simili all’iniziativa originale della Baviera.14 Mancava però un termine riconosciuto e uniforme per designare questa serie di eccezioni e restrizioni; infatti, la parola “Panoramafreiheit” è emersa solo alla fine del XX secolo. Il successo di tale termine, rapidamente diffusosi nei paesi di lingua tedesca e francese, può essere attribuito a una svolta semantica sviluppatasi nel dibattito sull’applicazione della proprietà intellettuale sul web, e maggiormente incentrato sul punto di vista dell’utente.15

Il provvedimento tedesco è stato d’ispirazione per numerosi Paesi europei, aprendo così al dibattito sulla tensione fra l’interesse della collettività a preservare lo spazio pubblico come spazio comune e il diritto dell’artista di controllare la distribuzione della propria opera.16

A livello europeo, la libertà di panorama è stata introdotta dalla Direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore nella società dell’informazione (di seguito, brevemente definita Direttiva InfoSoc),17 che, all’articolo 5, comma 3, lett. h), rimette alla discrezionalità degli Stati Membri dell’Unione Europea la facoltà di introdurre l’eccezione – ai diritti di riproduzione,

10 DULONG DE ROSNAY M., LANGLAIS P.C., op. cit., 4

11 TISSOT T., La Photographie et l’appropriation de la rue: quelle morale? (1850-1900), In Parcourir et gérer la rue parisienne à l’époque contemporaine: pouvoirs, pratiques et représentations, Paris: L’Harmattan, 2001

12 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

13 DULONG DE ROSNAY M., LANGLAIS P.C., op. cit., 4

14 § 6 Abs. 2 (RegE): “[Non è da considerarsi riproduzione vietata:] La riproduzione di opere d’arte plastica che siano allestite in modo permanente su strade o luoghi pubblici. Tuttavia, la replica non deve avvenire in forma plastica”. La bozza del governo è stampata come file n. 24 negli allegati ai negoziati del Reichstag, in: Rapporti stenografici sui negoziati del Reichstag tedesco. 2a legislatura, 3, Berlino 1876, 70 ss. (digitalizzato via Bayerische Staatsbibliothek, https://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt3_k2_bsb00018383_00100.html)

15 DULONG DE ROSNAY M., LANGLAIS P.C., op. cit., 4

16 DULONG DE ROSNAY M., LANGLAIS P.C., ibidem, 5

17 La Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” è pubblicata in GUCE, L. 167 del 22 giugno 2001, é disponibile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=IT

comunicazione e messa a disposizione del pubblico – nelle proprie legislazioni nazionali

“quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici”.18 Il fulcro dell’eccezione all’esclusiva dell’autore è quindi la collocazione stabile dell’opera in luoghi pubblici.19

Lo scopo della Direttiva InfoSoc era, e continua ad essere, l’armonizzazione delle discipline nazionali su taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.20 In tale conteso, la libertà di panorama è stata collocata tra le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore che gli Stati membri hanno la facoltà di recepire. La norma comunitaria prevede inoltre che l’esercizio delle eccezioni previste dalla Direttiva InfoSoc sia conforme al three-step test,21 in base al quale le eccezioni vengono applicate solo in alcuni casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e che non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi del titolare.22

Nella norma vengono espressamente menzionate solo le opere dell’architettura e della scultura, tuttavia la dottrina23 ritiene l’elencazione solo esemplificativa. Secondo alcuni autori, infatti, la libertà di panorama, comprenderebbe anche opere pittoriche e in generale l’arte pubblica (public art),24 ovvero una forma d’arte che nasce per essere esposta in uno spazio pubblico a vantaggio della collettività e che si fonda sul legame dell’opera con l’ambiente circostante che ne giustifica la libera accessibilità.25 L’arte pubblica comprende tutte le opere destinate ad essere esposte in spazi pubblici all’esterno a vantaggio della collettività, come edifici, monumenti, sculture, memoriali e statue civiche, così come vari elementi dell’ambiente costruito quali l’arredo urbano, l’illuminazione stradale e la street art.26 La public art è quindi liberamente fruibile e godibile da chiunque, l’accessibilità è illimitata e indistinta:

è intrinseco nel concetto stesso di arte pubblica il fatto che essa sia dedicata a tutti.27

In assenza di una disciplina comunitaria vincolante, i singoli Stati membri hanno adottato approcci differenti in materia di libertà di panorama, giungendo così ad un riconoscimento frammentario di tale eccezione. Nei paesi di common law è diffusa una libertà

18 Articolo 5, comma 3, lett h), Direttiva 2001/29/CE. Sulla genesi della norma e la sua interpretazione si veda GATT L., Le utilizzazioni libere: di opere d’arte, in AIDA, 2002, 194 ss.

19 LUISS DREAM OPICC, Osservatorio di Proprietà intellettuale Concorrenza e Comunicazioni, documento di risposta alla Public consultation on the role of publishers in the copyright value chain and on the “panorama exception” della

Commissione europea, 2016, consultabile al link

http://www.graziadeistudiolegale.it/images/news/pf_pdf_113.pdf; BENATTI F., op. cit., 130. Si veda anche DE GREGORIO G., op. cit., 63

20 Per un commento sugli obiettivi del legislatore europeo, si veda ABRIANI N., Le utilizzazioni libere nella società dell’informazione: considerazioni generali, in AIDA, 2002, 98 ss.

21 Il three-step test è previsto all’articolo 5, comma 5, Direttiva InfoSoc

22 BENATTI F., op. cit., 130.

23 In questo senso si veda GATT L., op. cit., 203, che ritiene “ragionevole estendere la previsione anche alle opere della pittura”.

24 MONTAGNANI M.L., Freedom of panorama: what copyright for public art and architectural works?, 2015, pubblicato in http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2015/07/12/freedom-of-panorama-what-copyright-for-public-art-and-architectural-works/

25 ILJADICA M., op. cit., 59-78. In particolare, l’autrice chiarisce che l’ambito della categoria delle opere collocate in spazi pubblici è più ampio della categoria della public art, che riguarda solo “commissioned works of public art”

rispetto alle quali la letteratura “includes discussion of, for example, the disputes between artists, local authorities and the general public”. Conclude, così, affermando che la categoria delle opere locate in spazi pubblici si sovrappone alla categoria della public art, ma non si limita ad essa. Si veda anche BENATTI F., op. cit., 130-132.

26 MONTAGNANI M.L., Freedom of panorama, cit.. Si veda anche ILJADICA M., ibidem, 60; DULONG DE ROSNAY M., LANGLAIS P.C., op. cit., 6

27 Per approfondire il tema della public art si veda TORSELLI V., Public Art e Architettura, in Artonweb, 2004, consultabile a https://www.artonweb.it/architettura/articolo87.html

di panorama pressoché assoluta, mentre forti limitazioni sono recentemente emerse nella legislazione francese.28 Tale frammentazione legislativa ha frustrato lo scopo di armonizzazione della Direttiva InfoSoc, sancito nel considerando 31, volta a promuovere un mercato interno unico in tutta l’Europa, e salvaguardare la libertà di espressione e la libera circolazione dei servizi in tutta l’Unione Europea.29 L’attuale mancanza di uniformità rispetto alle eccezioni al diritto d’autore a livello europeo ha comportato numerosi limiti alla fruizione e alla condivisione di opere artistiche collocate in spazi pubblici, nonché allo sviluppo di nuovi servizi digitali di carattere culturale e artistico; dimostrandosi inoltre problematica per gli utenti finali, i fornitori di servizi e altri intermediari. Si sono così concretizzati gli effetti negativi che la Direttiva era volta ad evitare, che incidono sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi.30

1.2 La riproduzione di opere collocate in spazi pubblici: un’intersezione tra