1 I MPERATIVI ECONOMICI E VALORI SOCIALI : L ' EQUILIBRIO PERDUTO
1.6 La speciale porosità dell'abuso di posizione dominante ai valori sociali
1.6.1 La nozione di posizione dominante
La nozione di posizione dominante accolta dall'art. 102 TFUE non è appiattita sulla titolarità del potere di mercato, ma sostanzialmente diversa: qualitativa invece che quantitativa, si è detto80. Più precisamente, il diritto UE definisce la posizione dominante come una situazione di potere economico grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare il persistere di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e di agire in maniera significativamente indipendente rispetto ai suoi concorrenti, ai suoi clienti e, in ultima analisi, ai consumatori81. Tale definizione, ormai classica, non è andata esente da critiche: oltre alle accuse di vaghezza82, essa è stata giudicata sicuramente non calzante nella misura in cui si riferisce ai consumatori, non essendo immaginabile un
78 AKMAN P., Searching for the Long-Lost Soul of Article 82 EC, Oxford Journal of Legal Studies, 29,
2 (2009), pp. 267–303.
79 OSTI C., Abuso di posizione dominante, in Enc. dir. - Annali V, Giuffré, Milano, 2012, I, p. 1. 80 LIBERTINI M., Diritto della concorrenza dell'Unione Europea, Giuffré, 2014, pag. 276.
81 Cfr. causa 27/76, United Brands Company e United Brands Continentaal/Commissione,
Racc. 1978, pag. 207, punto 65; causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. 1979, pag. 461, punto 38; Comunicazione della Commissione - Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti (2009/C 45/02), par. 10.
82 In relazione alla posizione dominante, si è detto che "[it] is often more a mantra that a an analytical
framework" (PEARCE AZEVEDO J.,WALKER M., Dominance. Meaning and measurement, European
esercizio del potere di mercato che non ne tenga neanche parzialmente in conto le propensioni83.
Ad ogni modo, la giurisprudenza UE sembra utilizzare un'idea di dominanza che coincide con quella di potere di mercato sostanziale elaborata dagli economisti84; valutato, quindi, in chiave dinamica e tarato sul contesto specifico. Infatti, il concetto di indipendenza attorno al quale la definizione è scolpita è correlato al grado di pressione concorrenziale esercitata sull'impresa nel quadro del mercato rilevante. L'esistenza di una posizione dominante si ravvisa per l'appunto quando tali pressioni concorrenziali non sono sufficientemente efficaci e l'impresa in questione gode, pertanto, di un considerevole potere di mercato durante un certo periodo85. Dato che il fatto che un'impresa sia in grado di aumentare i prezzi86 al di sopra del livello concorrenziale in maniera redditizia per un periodo di tempo significativo può ben essere ritenuto sintomatico del fatto che essa non si trova a far fronte a pressioni concorrenziali sufficientemente efficaci, le imprese che si trovano in tale situazione vengono, in linea generale, considerate dominanti87. Com'è evidente, l'accezione sostanziale del potere di mercato, che individua il proprio elemento tipizzante nell'indipendenza dagli altri attori sul mercato rispetto all'impresa considerata, non consente di identificare tale potere in via diretta; al contrario, si rende necessario andare alla ricerca di elementi fattuali che ne siano sintomatici. Tra di essi, quello cui è data maggiore importanza è l'entità della quota di mercato88; ciò sulla base della relazione inversa in linea di massima
83 OSTI C., Abuso di posizione dominante, cit., pag. 1. 84 WHISH R.,BAILEY D., Competition Law, cit., p. 190.
85 Comunicazione della Commissione - Orientamenti sulle priorità della Commissione
nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti (2009/C 45/02), punto 10.
86 "Nella presente comunicazione, l'espressione "aumentare i prezzi" comprende il potere di mantenere i prezzi al
di sopra del livello concorrenziale e viene utilizzata per designare in forma abbreviata i vari modi in cui i parametri della concorrenza - quali prezzi, produzione, innovazione, varietà o qualità di beni o servizi - possono essere influenzati a beneficio dell'impresa dominante e a scapito dei consumatori" (Ibidem, punto 11).
87 Ibidem, punto 11; International Competition Network, Unilateral Conduct Workbook, Chapter 3:
Assessment Of Dominance, p. 5, accessibile al sito
http://www.internationalcompetitionnetwork.org.
88 "[B]enché l'importanza delle quote di mercato possa variare da un mercato all'altro, si può ritenere che quote
molto alte costituiscano di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell'esistenza di una posizione dominante; in effetti, la detenzione di una quota di mercato particolarmente cospicua pone l'impresa che la detiene durante periodi di una certa entità [...] in una posizione di forza che la rende controparte obbligatoria e che, già per questo fatto, le garantisce, quantomeno per periodirelativamente lunghi, l'indipendenza di comportamento che caratterizza la posizione dominante" (sentenza del 13 febbraio 1979, Hoffman-La Roche et Co. AG c. Commissione, C-85/79, EU:C:1979:36, punto 41).
Successivamente la Corte ha affermato che esiste una vera e propria presunzione di dominanza laddove la quota di mercato superi il 50% (sentenza del 3 luglio 1991, AKZO Chemie BV c.
riscontrabile tra l'entità della quota detenuta dall'impresa e la possibilità, da parte dei consumatori, di rivolgersi ad operatori diversi per l'acquisto del bene o servizio considerato. Tale rapporto logico, tuttavia, può non trovare riscontro nella realtà empirica nel momento in cui esso presuppone l'irrilevanza dell'elasticità della domanda, che invece è cruciale, così come di altri fattori economici estremamente importanti quali le economie di scala e le barriere all'ingresso del mercato89. Di conseguenza, per giurisprudenza costante della Corte non solo la quota di mercato non è l'unico indice rilevante, rendendosi necessaria l'analisi di altri fattori; ma tali fattori, considerati separatamente, non sono mai dirimenti. La giurisprudenza ritiene, invece, indispensabile procedere ad un'analisi complessiva della situazione90.