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3.13 – L’odv e gli altri organi all’interno dell’impresa

La funzione, essenzialmente di vigilanza, di cui è investito l’organismo potrebbe suggerire la possibilità di assegnare le sue funzioni ad altri organi che hanno un simile profilo. In proposito, debbono essere considerati vari elementi: non si tratta soltanto di progettare l’organigramma che possa meglio rispondere alle esigenze di prevenzione per cui è stato congegnato il sistema della responsabilità degli enti; altri profili problematici sono quelli di riuscire ad individuare – in un quadro legislativo non limpidissimo – adeguati profili di responsabilità per l’organismo. I diversi paradigmi che sono stati studiati si rifanno tutti a quello della società commerciale, che è senza dubbio il più ricco e complesso; dal momento, però, che il d.lgs. 231/2001 si applica anche ad enti privi di personalità giuridica, sarebbe necessario immaginare soluzioni anche per questi, per esempio ipotizzando un parallelismo tra amministratori e sindaci della società da un lato, e – rispettivamente – presidenti e probiviri di un’associazione dall’altro.

314 BARTOLOMUCCI, 2007. 315 A.BERNASCONI, 2013, p. 167.

Per quanto attiene al comitato per l’internal audit, esso si trova in dipendenza funzionale con il consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato, e ciò si scontra con quella indipendenza ed autonomia richieste dalla normativa316. Un problema simile sembra aversi per il comitato di controllo interno nel sistema monistico di gestione dell’impresa317. Circa il compliance officer, a questo sono attribuiti doveri che si sostanziano, essenzialmente, nel controllo e nella valutazione di quelle procedure tese a fronteggiare le carenze nell’adempimento dei doveri degli intermediari finanziari, (per esempio per il mercato delle MiFID, ex direttiva 2004/39/CE), nel minimizzarne le conseguenze negative e nel facilitare il controllo delle autorità di vigilanza. Si tratta di un controllo essenzialmente regolamentare, e l’assegnazione della funzione è obbligatoria soltanto nell’organigramma di banche, Sicav, Sim, Sgr. Nonostante le indubbie affinità, non si può parlare di operazioni tese alla prevenzione di reati per questi soggetti.318

Alcuni autori hanno notato una certa sovrapposizione tra le competenze dell’organismo di vigilanza e quelle del collegio sindacale (a partire dalla descrizione dei compiti di cui all’art. 2403-bis c.c.), opinando la possibilità di attribuire i compiti descritti dal decreto al più tradizionale organo societario319. Queste elaborazioni teoriche hanno trovato corrispondenza nella novella legislativa della l. 12 novembre 2011, n. 183, che ha aggiunto all’art. 6 il comma 4-bis, prevedendo che “nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza”.

Sulla opportunità di questa legge, le critiche della dottrina si sono concentrate su tre aspetti, sottolineando che essa avrebbe snaturato l’odv, ignorato la differenza di compiti dei vari organi, e alimentato una certa confusione in relazione alle competenze, pur eliminando l’obbligatorietà di costituire un

316 LATTANZI, 2005, pp. 163-164. FRIGNANI-GROSSO-ROSSI, 2002, p. 149.

317BARTOLOMUCCI,2007, p. 31. Ne sostiene invece, pur con qualche dubbio, l’ammissibilità E.L. NTUK,2012.

318 A.BERNASCONI, 2013, p. 144.

organo320: in altre parole, pur nell’intento di muoversi nella direzione di una razionalizzazione del sovrabbondante modello di organizzazione delle società, ha mancato tale scopo, non contemplando una generale revisione dell’assetto normativo delle società321.

Gli ostacoli ad usufruire della possibilità della legge sembrano molteplici. La dottrina ha sottolineato che, per quanto tra le due funzioni possa esservi affinità, in realtà esse debbono restare distinte, soprattutto per il fatto che la normativa in alcuni punti tende a corresponsabilizzare i sindaci per alcune decisioni particolarmente delicate che non vengono lasciate esclusivamente agli amministratori (si pensi anche ai, pur limitati, poteri di azione per i sindaci, come la convocazione dell’assemblea in caso di gravi irregolarità, la formulazione di osservazioni e proposte agli altri organi, etc.). La valutazione dei sindaci scivola talvolta, soprattutto nell’applicazione pratica, in un giudizio sull’opportunità delle scelte di gestione, il che contrasta con un ruolo di assoluta estraneità rispetto ad esse, assestato sulla pura osservazione per prevenire i reati, come dovrebbe essere per l’odv322. Vi sono inoltre alcuni reati propri dei sindaci tra quelli presupposto

per la responsabilità degli enti: ad esempio, gli artt. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali), 2638 c.c. (ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza), 2635 c.c. (corruzione tra privati): è ovvio che, in tal caso, non si potrebbe ammettere una coincidenza tra controllore e controllato. Laddove si accolga una posizione di garanzia gravante sul sindaco, corredata da poteri impeditivi del reato, questa sembrerebbe in contrasto con il carattere d’elezione dell’odv, appunto quello della vigilanza. Anche le competenze tecniche richieste sarebbero difformi: se infatti nel collegio sindacale debbono essere presenti esperti della materia contabile-finanziaria, nozioni completamente diverse sembrano essere appropriate per l’attività che svolge l’odv. Il collegio sindacale è, infine, organo che si riunisce in modo tendenzialmente saltuario, mentre per l’odv sembra imprescindibile la continuità d’azione323. Rilievi simili possono essere

320 Lo rileva E.L.NTUK, 2012.

321 Non può essere taciuto, peraltro, come la legge di stabilità non sia la sede più adatta per una tale operazione di ingegneria legislativa.

322 E.L.NTUK, 2012

mossi per il consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico, con ulteriori dubbi circa la commistione tra i profili di sorveglianza contabile e quelli di indirizzo, come abbiamo evidenziato precedentemente. Il comitato interno per il controllo nel sistema monistico sembra, infine, trovarsi nella posizione di controllare se stesso già in relazione alle competenze simili a quelle dei sindaci; a fortiori, non sarebbe possibile attribuirgli le funzioni di odv. Il rischio per gli enti che vogliano avvalersi di una tale soluzione è quello di vedere dichiarati in sede giudiziaria il proprio modello organizzativo, nonché l’azione del proprio odv, insufficienti a fondare l’esclusione dalla responsabilità dell’ente.

È però opportuno anche non tacere i profili positivi che potrebbero derivare da una sovrapposizione tra odv e collegio sindacale. In primo luogo, alcune delle difficoltà potrebbero essere agilmente superate, per esempio quelle circa la continuità d’azione: il collegio sindacale potrebbe adeguare le modalità della sua attività. Inoltre, le informazioni di cui beneficia il collegio potrebbero essere particolarmente preziose per l’operato di vigilanza dell’odv. Per quanto la semplificazione derivante dalla coincidenza tra questi organi possa essere insufficiente, ciò non toglie che sia apprezzabile. Dal punto di vista delle qualifiche personali, per assumere la carica sociale di sindaco sono definiti alcuni requisiti che ben potrebbero garantire anche l’indipendenza dei membri dell’odv (per il quale non esistono regole definite). Tuttavia, appaiono insuperabili le obiezioni fondamentali, che riguardano l’attività dei due organi.

Un’altra possibilità sarebbe assegnare la funzione agli amministratori non delegati, soprattutto se si tratta di amministratori indipendenti; se è vero che uno dei compiti di questi soggetti è vigilare sull’operato dei delegati, è altrettanto vero che tale incombenza si fonda sul fatto che la responsabilità – almeno di stampo civilistico – tende a ricadere su tutti gli amministratori, a meno di particolari clausole di esclusione. Dunque anche ai non delegati sono imputabili decisioni e comportamenti che l’odv dovrebbe in realtà controllare324. Ogni valutazione circa

la sovrapposizione con gli amministratori deve poi tenere conto della possibilità concessa in tal senso alle piccole imprese, cui si è fatto riferimento supra.

Gran parte degli autori propende dunque per un organo a se stante325. Ne sarebbero conferma: l’interpretazione a contrario dell’art. 6, comma 4, poiché la possibilità di assegnazione delle funzioni agli amministratori è disposta solo per le piccole imprese; l’esplicita previsione di poteri autonomi di iniziativa e controllo, che certamente soffrirebbero in caso si insaturi un rapporto di sovrapposizione o dipendenza gerarchica tra gli organi. In un certo senso, l’odv dovrebbe godere di una posizione non comune a quella di ogni altro ente all’interno dell’impresa, al fine di poter vigilare sui potenziali rei, anche qualora occupino le massime posizioni nella scala sociale326.