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3.1.1 La normativa

L’offerta ricettiva in Italia è regolamentata dall’ordinamento legislativo nazionale68, il quale definisce i principi fondamentali in materia di turismo e

industria alberghiera, al fine di garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, in considerazione della rilevanza ad esse attribuita sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.

Lo stesso ordinamento riconosce alle Regioni a Statuto speciale, tra le quali vi è la Sardegna, una competenza normativa primaria ed esclusiva che la Regione sarda ha esercitato in materia con la legge regionale 14 maggio 1984, n. 2269. Dopo la riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta con legge

costituzionale n. 3 del 2001, tale competenza è riconosciuta anche alle Regioni ordinarie.

Di recente, è stato approvato dalla Giunta un Disegno di legge regionale (DDLR) di riordino della disciplina relativa alle strutture ricettive. L’approvazione, però, da parte del Consiglio dei Ministri, in data 7 ottobre 2010, di un “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del

turismo” per il riordino e la semplificazione della normativa statale in materia,

68 Legge nazionale 17 maggio 1983, n. 217 e Legge nazionale 29 marzo 2001, n. 135.

69 La disciplina è stata integrata successivamente, per quanto concerne le strutture ricettive extra

potrebbe determinare un ritardo nell’emanazione della legge regionale, per la necessità di uniformarne i principi alle innovazioni statali.

Secondo la normativa vigente, le aziende organizzate per l’esercizio dell’offerta ricettiva in Sardegna si distinguono in aziende ricettive alberghiere, aziende ricettive all’aria aperta e aziende ricettive extralberghiere.

È definita attività ricettiva quella diretta alla produzione e all’offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi.

3.1.2. Tipologie di strutture ricettive 3.1.2.1 Aziende ricettive alberghiere

Vengono definite aziende ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili (gestione che può comprendere, tra l’altro i servizi di ristorante e bar) e che sono soggette all'attribuzione di classifica di standard qualitativi indicata con il numero di stelle (da 1 a 5), previa verifica del possesso dei requisiti minimi previsti dalla legge. Appartengono a questa categoria gli alberghi e gli alberghi residenziali (così denominati in Sardegna, altrimenti conosciuti come residenze turistiche alberghiere: RTA); questi ultimi si differenziano in quanto le unità abitative, costituite da mono o pluri locali, devono essere dotate di un vano cucina o angolo cottura e devono offrire un’ospitalità minima di 7 giorni. Sono compresi nella stessa categoria: villaggi albergo, motel e albergo diffuso.

Assume particolare rilievo il fatto che il DDLR, all’esame del Consiglio regionale, fissa giuridicamente peculiarità già esistenti nel panorama turistico internazionale, aggiornando la norma locale sulle aziende ricettive alberghiere70 e

prevedendo, oltre quelle sopra descritte, le seguenti denominazioni71:

70 Si prevede tra le unità abitative oltre alla tradizionale camera, suite o appartamento, la bicamera

e la junior suite (articolo 13).

 albergo meublè72, nel quale è fornito agli alloggiati il solo servizio di

prima colazione;

 “dimora storica tradizionale” o “posada”, ovvero gli alberghi ubicati in stabili o in complessi immobiliari esistenti, che in quanto corrispondenti alle forme tipiche dell’architettura tradizionale della regione, sono dichiarati di particolare pregio storico con delibera di Giunta regionale o assoggettati ai vincoli previsti dal D. lgs. n. 42, del 22 gennaio 2004, (Codice dei beni culturali e del paesaggio), mantengono integre le caratteristiche costruttive originarie e sono ammobiliati con arredi d’epoca o tipici del luogo.

 albergo di campagna o country house: assumono questa denominazioni gli alberghi ubicati in fabbricati rurali o complessi immobiliari rurali situati in campagna in luoghi di particolare pregio paesaggistico nei quali sono offerti ospitalità, ristorazione e altri servizi, anche relativi all’organizzazione del tempo libero, finalizzati alla fruizione turistica dei beni ambientali, culturali, enogastronomici e naturalistici. Gli ambienti sono arredati nel rispetto delle tradizioni locali e della cultura rurale della zona e la ristorazione è offerta con bevande e pietanze tipiche della enogastronomia regionale, preparate in prevalenza con l’impiego di materie prime di produzione locale.

 albergo storico: è definito un albergo che esercita l’attività da almeno 50 anni, con la stessa denominazione e nello stesso immobile o da almeno 80 anni nello stesso immobile, se ha cambiato denominazione.

 albergo termale dotato di impianti e attrezzature adeguate a fornire agli ospiti servizi specializzati in annessi stabilimenti termali (ai sensi della legge di riordino del settore termale 24 ottobre 2000, n. 323).

Oltre all’individuazione di nuove denominazioni, è ipotizzata per le categorie di alberghi esistenti la possibilità di dotarsi di una denominazione aggiuntiva. Infatti, sempre nel succitato DDLR sono contemplate:

1. residenza d’epoca: per gli alberghi assoggettati ai vincoli previsti dal D. lgs. n. 42, del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ubicati in immobili di particolare interesse paesaggistico e di pregio storico-architettonico, dotati di mobili ed arredi d’epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

2. Destination club per gli alberghi realizzati o da realizzarsi senza l’apporto di risorse pubbliche e che destinano all’affitto o alla vendita, unità abitative in misura non superiore al 20% della capacità ricettiva.

3. Centro congressi per gli alberghi dotati di strutture, attrezzature e servizi specializzati per l’organizzazione di congressi, convegni e manifestazioni simili.

4. Centro benessere o SPA per gli alberghi dotati di impianti e attrezzature adeguate a fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione psicofisica della persona. 5. Beauty farm per gli alberghi dotati di impianti e attrezzature

adeguate a fornire agli ospiti servizi specializzati per trattamenti dietetici od estetici.

6. Ecoalbergo per gli alberghi in possesso dei requisiti previsti per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio della ricettività turistica di cui alla decisione della Commissione europea del 14 aprile 2003 (2003/287/CE). L’attribuzione del marchio di qualità ecologica presuppone l’osservanza da parte delle strutture ricettive di determinati criteri volti a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita del servizio: acquisto, erogazione del servizio, produzione di rifiuti. In particolare, il loro obiettivo è quello di limitare il consumo energetico, idrico, la produzione di rifiuti, favorire l'utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze che risultino

meno pericolose per l'ambiente, promuovere la comunicazione e l'educazione ambientale.

3.1.2.2 Aziende ricettive all’aria aperta

Sono aziende ricettive all’aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in aree recintate e attrezzate per fornire alloggio sia in propri allestimenti minimi sia in spazi atti a ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. Si distinguono due tipi di strutture all’aria aperta: i campeggi e i villaggi turistici.

Il DDLR prevede una specificazione di tali strutture73:

- la denominazione aggiuntiva “centro vacanze” per i campeggi e villaggi turistici dotati di strutture e servizi per lo svago degli ospiti, con annessi impianti sportivi, servizi commerciali e ristorazione; - la denominazione aggiuntiva “pit-stop” per quelle strutture che offrono servizi ad una clientela itinerante, anche per frazioni di giornata.

3.1.2.3 Aziende ricettive extralberghiere

Sono considerate strutture ricettive extralberghiere: le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, gli esercizi di affittacamere, le case e appartamenti per vacanze (CAV), gli alloggi turistico-rurali e i residence74. A questi si aggiungono

gli esercizi saltuari del servizio di alloggio e prima colazione, comunemente denominati Bed & Breakfast, o per brevità B&B.

73 Articolo 21.

74 Il DDLR prevede l’abolizione della tipologia “residence”. Le strutture esistenti, peraltro rare,