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L’originaria connessione tra la definizione del contratto a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro e il

Contratto a tempo determinato e interventi sul costo del lavoro I nuovi percorsi orientat

5. L’originaria connessione tra la definizione del contratto a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro e il

7 M.P

APALEONI, Prime considerazioni critiche sul progetto di riforma del mercato del lavoro: “Mons tremuit, et mus parietur”, 2012, in csdle.lex.unict.it.

8 R.V

OZA, Il contratto di lavoro a tempo determinato, in P.CHIECO (a cura di), Flessibilità e

tutele nel lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012 n. 92, Cacucci, 2013, 75.

9 V.S

PEZIALE, La riforma del contratto a termine nella legge 28 giugno 2012, n. 92, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2012, n. 153, 5; M.BROLLO, La nuova flessibilità

“semplificata” del lavoro a termine, in ADL, 2014, n. 3, I, 570.

10 È, come noto, la posizione da tempo espressa da Valerio Speziale, già proposta con riferimento alla precedente versione della norma (V. SPEZIALE, La riforma del contratto a

termine dopo la legge n. 247/2007, cit.); tra gli altri sostenitori di questa tesi, nella letteratura

più recente, C.ALESSI, Flessibilità del lavoro e potere organizzativo, Giappichelli, 2012, 10 ss. Su una posizione diversa, da ultimo, P. SARACINI, Contratto a termine e stabilità del

lavoro, ES, 2013, 80, la quale prende atto, alla luce della giurisprudenza della Corte di

giustizia, dell’inesistenza di una consequenzialità necessaria o di un’automatica corrispondenza tra principio della “forma comune” ed “eccezionalità” o natura derogatoria del contratto a termine.

contratto a termine come fattispecie eccezionale e il suo possibile superamento

Se si condivide l’idea per cui la previsione del comma 01 esprime quello che può essere definito come un generale criterio di orientamento del legislatore con riferimento alla relazione tra il contratto a tempo indeterminato e quello a termine11, occorre allora valutare, anche tenendo conto di queste precedenti letture, i nuovi possibili ed ulteriori significati che a questa previsione è possibile assegnare in relazione ed in conseguenza del progressivo sfrondamento assiologico di cui è stato fatto oggetto il comma 1 dello stesso articolo con la graduale generalizzazione del connotato dell’acausalità.

A seguito della modifica radicale intervenuta con il d.l. n. 34/2014 è venuto meno, infatti, il presupposto basilare su cui l’idea del contratto a termine come fattispecie “eccezionale” sembrava poggiarsi, vale a dire la previsione generale che imponeva in via generale l’individuazione delle ragioni tecnico, produttive, organizzative o sostitutive addotte a giustificazione dell’assunzione. Requisito causale nel quale non solo parte della dottrina12, ma anche un cospicuo numero di pronunce giudiziali avevano ritenuto di poter identificare il più chiaro fondamento del carattere di “eccezione” del contratto a tempo determinato rispetto al contratto a termine13 e la cui soppressione induce necessariamente ad interrogarsi sul senso da attribuire, nel nuovo contesto normativo, alla previsione generale collocata in apertura del d.lgs. n. 368/2001.

Sussiste, cioè, la necessità di valutare quali siano i possibili significati del comma 01 dopo la riforma operata dal d.l. n. 34/2014. Un passaggio interpretativo imprescindibile almeno per coloro i quali non ritengano possibile attribuire ad una statuizione legislativa un significato meramente retorico o esortativo, anche in ragione del fatto che la sua “importazione” nell’ordinamento interno non sembra consentire all’interprete di limitarsi a

11 Così, recentemente, A.P

ANDOLFO, P.PASSALACQUA, Il nuovo contratto di lavoro a termine.

Aggiornato alla legge 16 maggio 2014, n. 78, Giappichelli, 2014, 10.

12 Si veda, tra gli altri, D.G

AROFALO, Riforma e controriforma nella disciplina del contratto a

termine, in M.D’ONGHIA, M.RICCI (a cura di), Il contratto a termine nel lavoro privato e

pubblico. Atti del Convegno. Foggia, 20 dicembre 2007, Giuffrè, 2009, 85-86, il quale, con

riferimento alla formulazione del comma 01 come enunciata dalla l. n. 247/2007, si esprimeva nel senso che tale previsione sancisse il tramonto definitivo dell’ipotesi di un contratto a termine a-causale.

13 Tra le molte pronunce in tal senso cfr. Cass., sez. un., 2 marzo 2006, n. 4588; Cass. 21 novembre 2011, n. 24479; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23702.

confermare quella natura di “indicazione di contesto” ad essa attribuibile nel diverso ambito dell’accordo-quadro.

Come già rilevato, se l’ottemperanza ai vincoli comunitari si sostanzia, a scanso di confusioni e dilatazioni dell’area degli obblighi promananti dalla direttiva, nell’adozione di misure attuative degli obiettivi (rectius dei soli obiettivi) di prevenzione degli abusi e di contrasto alle discriminazioni contenute nelle clausole 4 e 5 dell’accordo-quadro, si può convenire che il significato che il comma 01 può arrivare ad assumere nell’ordinamento giuridico nazionale vada ricercato al di fuori di tale perimetro.

In questa prospettiva può assumere un valore significativo la connessione, alquanto esplicita dal punto di vista lessicale e peraltro già rilevata da diversi commentatori, tra l’attuale testo del comma 01 introdotto dall’art. 1, comma 9, lett. a, della l. n. 92/2012 e la previsione contenuta nelle disposizioni generali della stessa legge Monti-Fornero sul rilievo prioritario di un contratto, quello a tempo indeterminato, per il quale l’essere “forma comune” di rapporto di lavoro implica l’attribuzione e la conservazione, che al legislatore compete di promuovere e salvaguardare, della posizione di “contratto dominante” (come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a, della l. n. 92/2012)14. Una posizione, è possibile soggiungere, al cui mantenimento dovrà apparire protesa anche la futura legislazione delegata emanata in attuazione delle deleghe del Jobs Act, stante la già richiamata enunciazione dei principi e criteri direttivi della delega.

Una volta assodato, dunque: a) che il riconoscimento del contratto a tempo indeterminato come forma comune del rapporto di lavoro rappresenta, nella direttiva 99/70, una premessa generale che non aggiunge contenuti puntuali ulteriori rispetto alla non discriminazione e alla prevenzione degli abusi; b) che, tuttavia, il legislatore italiano, recependo tale riconoscimento nell’ordinamento ha voluto conferirgli un significato e una rilevanza, ossia una prescrittività autonome nel nostro ordinamento positivo; c) che fino all’emanazione del d.l. n. 34/2014 tale rilevanza è stata identificata con l’eccezionalità delle ipotesi giustificative del contratto a tempo determinato; diviene allora possibile formulare alcune considerazioni ulteriori in merito ai significati che possono essere assegnati a tale disposizione a seguito dell’importante cambiamento immesso nel quadro generale della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato dal d.l. n. 34/2014.

14 Da ultimo, su tale connessione, F.C

6. Le molteplici forme di salvaguardia e promozione del “contratto

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