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La forma scritta del contratto e le sanzioni per la sua violazione Comporta, poi, certamente detta “stabilizzazione” la violazione dell’obbligo d

Vincoli e sanzioni nel ricorso al contratto a termine: forma e tetti agli organic

6. La forma scritta del contratto e le sanzioni per la sua violazione Comporta, poi, certamente detta “stabilizzazione” la violazione dell’obbligo d

forma scritta, sancito al comma 2, dell’art. 1, d.lgs. n. 368/2001. Ad esso si sottrae, per il successivo comma 4, solo il «rapporto di lavoro, puramente occasionale, (di durata) non […] superiore a dodici giorni».

Sotto questo profilo, nulla cambia, dunque. Oggi come ieri il termine resta elemento accidentale del contratto di lavoro subordinato. Pertanto, la sua apposizione, se non risulterà «direttamente o indirettamente[41] da atto

protettivo del diritto del lavoro, in cui l’inderogabilità della norma e l’efficacia sostitutiva di essa costituiscono aspetto peculiare».

40 M.M

AGNANI, op. cit., 9; G.VIDIRI, op. cit., 17. 41

Per M. D’ONGHIA, La forma vincolata nel diritto del lavoro, Giuffrè, 2005, 106 ss., la previsione secondo cui l’apposizione del termine può risultare anche «indirettamente» da atto scritto va riferita all’apposizione, non al termine. Pertanto, essa non può inficiare il carattere necessariamente bilaterale della forma scritta, inducendo a ritenere che la clausola del termine possa anche risultare in via deduttiva dall’analisi «di altre parti del testo contrattuale di riferimento, all’unica condizione che la previsione leggittimatrice rivesta una qualche forma documentale» (107). Il richiamo alla possibilità di apposizione indiretta del termine dovrebbe, piuttosto, servire a dar spazio «a un alleggerimento dei mezzi di prova, nel senso che l’apposizione del termine per iscritto […] potrà emergere da qualsiasi mezzo (come un atto ricognitivo unilaterale del lavoratore, ovvero la stessa prova testimoniale)», superandosi «così alcuni limiti probatori connessi alla forma ad essentiam»; cfr. pure sul punto L.DE ANGELIS,

Su aspetti formali del contratto a termine (nota a Trib. Milano 21 giugno 2002), in ADL, 2002,

scritto»42, sarà inefficace, ma senza conseguenze invalidanti sul contratto di lavoro43. Quest’ultimo permarrà integro nella sua struttura, assumendo i tratti di ciò che si configura, tuttora – lo si è appena detto – come «la forma comune di rapporto di lavoro» ai sensi del comma 01, del menzionato art. 1: il contratto di lavoro a durata indeterminata.

2003, 416, secondo cui il requisito formale sarebbe rispettato anche qualora l’apposizione del termine fosse contenuta nella lettera d’assunzione, cui abbia fatto seguito la mera accettazione tacita mediante inizio di esecuzione della prestazione. Men che meno l’espressione «direttamente o indirettamente» è in grado di legittimare l’idea che il termine possa anche solo risultare da un atto estrinseco al contratto come ad esempio dalla comunicazione di assunzione al centro per l’impiego. A riguardo, da ultimo, E. GRAGNOLI, L’ultima regolazione del

contratto a tempo determinato. La libera apposizione del termine, cit., 437-438, per il quale

«simili atti sono irrilevanti, poiché non hanno natura negoziale». 42

Coevo o contestuale all’assunzione: Cass. 27 febbraio 1998, n. 2211, in FI, 1999, n. 1, I, 134, con nota di A.M.PERRINO, Contratto a termine: evoluzione normativa ed elaborazione

giurisprudenziale; Cass. 19 agosto 1997, n. 7713, in NGL, 1997, n.4, 487; Trib. Salerno 7 maggio 2003, in MGL, 2004, n. 1/2, 36; Trib. Milano 2 marzo 2005, in GD, 2005, n. 36, 80; in dottrina, M. D’ONGHIA, op. cit., 109, per la quale «solo in tal modo può emergere con chiarezza, fin dall’origine del rapporto di lavoro, la consapevolezza, circa la temporaneità del vincolo, da parte del lavoratore che sarà così protetto di fronte all’eventualità che il datore di lavoro gli imponga, dopo la sua assunzione in servizio, un limite breve di durata del rapporto»; più di recente, E.GRAGNOLI, L’ultima regolazione del contratto a tempo determinato. La

libera apposizione del termine, cit., 437; critici nei confronti di un tal orientamento,

considerato eccessivamente rigido, R.SCOGNAMIGLIO, Diritto del lavoro, Jovene, 2000, 199; L.MONTUSCHI, L’evoluzione del contratto a termine. Dalla subalternità all’alternatività: un

modello per il lavoro, in M.MAGNANI (a cura di), Il lavoro a termine, Utet, 2000, 15; R. ALTAVILLA, op. cit., 168.

43

M. D’ONGHIA, op. cit., 243 ss., spec. 257, che la riconduce alla categoria della “forma integrativa”, sottospecie di quella ad substantiam e condizionante il prodursi di alcuni determinati effetti; si veda anche P.SARACINI, Contratto a termine e stabilità del lavoro, ES, 2013, 41; M.P.MONACO, I vincoli di forma nella conclusione dei rapporti di lavoro a termine, in R. DEL PUNTA, R. ROMEI (a cura di), op. cit., 89 ss., spec. 98; R. ALTAVILLA, Le

prescrizioni di forma nella disciplina dei contratti di lavoro tra autonomia e controllo, in RGL, 2005, n. 5, I, 727 ss.; L.DE ANGELIS, op. cit., 761 ss., e, seppur en passant, P.TOSI, Il

contratto di lavoro a tempo determinato nel “collegato lavoro” alla legge finanziaria, in A.

MINERVINI (a cura di), Il collegato alla finanziaria all’indomani del messaggio presidenziale:

le controversie di lavoro, Jovene, 2011, 11, nota 7; E.PASQUALETTO, La forma, in C.CESTER

(a cura di), op. cit., 351; per la tesi della forma scritta ad substantiam, con conseguente nullità parziale del contratto (art. 1419, comma 1, c.c.), cfr., invece, A.VALLEBONA, Istituzioni di

diritto del lavoro, Cedam, 2004, 542; F.BIANCHI D’URSO, G.VIDIRI, Il nuovo contratto a

termine, in MGL, 2002, n. 3, 123; per la nullità integrale (art. 1419, comma 2, c.c.), infine, V.

SPEZIALE, La riforma del contratto a tempo determinato, in DRI, 2003, n. 2, 225 ss.; P. PASCUCCI, I principali contenuti del disegno di legge delega in materia di lavoro attualmente

in discussione in Parlamento. La nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (d.l. n. 34/2014), cit., 6.

Resta altresì immodificato il comma 3 dell’art. 1, d.lgs. n. 368/2001, alla cui stregua «copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione»44. Quel che viene meno, invece, una volta abrogato il requisito della “causalità” del negozio, è la necessità di indicare le ragioni giustificative del termine ai fini della sua validità. Qualora, tuttavia, dette ragioni rilevino sul piano contributivo ovvero per “bypassare” il vincolo percentuale dell’art. 1, comma 1 – inapplicabile, secondo quanto si è visto, a certune tipologie di rapporti a tempo determinato – sarà comunque onere del datore farne menzione per iscritto45.

Nessun cambiamento si registra, poi, in tema di requisiti formali della proroga. Eppure la questione aveva sollevato un qualche dibattito nel regime previgente, al punto da indurre certa dottrina a invocare un intervento legislativo espresso sul punto, che, tuttavia, è mancato46. Nel perdurante silenzio normativo, non può, allora, che riproporsi il consolidato orientamento secondo cui, in assenza di esplicite previsioni di forma, il consenso del dipendente a prorogare la durata del proprio contratto di lavoro sarà deducibile anche in forza di meri «fatti concludenti, ben ravvisabili nella pacifica prosecuzione dell’attività lavorativa da parte del dipendente» medesimo, senza il sopraggiungere di «alcuna manifestazione di dissenso»47.

A dispetto di ciò, resta, tuttavia, certo che il ricorso alla forma scritta riuscirà quanto meno opportuno «per ragioni di prudenza»48, se non addirittura obbligatorio ove si ritenga invocabile, a riguardo, «la regola della simmetria formale, valida» per la «forma dei patti aggiunti […] al contratto solenne»: stante una qual «sorta di necessaria incidenza e compenetrazione del patto aggiunto al contratto cui accede», vi sarebbe, a tal stregua, la necessità di assoggettare il primo agli stessi requisiti di forma del secondo, ogni qualvolta

44 L’inosservanza della disposizione non determina la nullità del contratto, prevedendo essa un obbligo con finalità informative del tutto esterno al negozio stesso; in tema Cass. 6 maggio 1998, n. 4582, in MGI, 1998.

45 M.B

ROLLO, La nuova flessibilità “semplificata” del lavoro a termine, cit., 587-588; si veda anche E. GRAGNOLI, L’ultima regolazione del contratto a tempo determinato. La libera

apposizione del termine, cit., 436 e nota 40.

46 E. G

RAGNOLI, L’ultima regolazione del contratto a tempo determinato. La libera

apposizione del termine, cit., 438; M.D’ONGHIA, op. cit., 355.

47 Cass. 3 luglio 1990, n. 6797, in MGI, 1990; si veda anche Cass. 2 giugno 1990, n. 5184, ivi, 1990; Cass. 28 maggio 1990, n. 4939, ivi, 1990.

48 V.S

se ne riscontrino, sul piano contenutistico, le medesime esigenze che hanno già giustificato la prescrizione formale nel contratto principale49.

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