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Partecipazione e ambiente: la V.I.A

STATALE E PROFILI COMPARATISTICI DI ALCUNE ESPERIENZE STRANIERE

6. Partecipazione e ambiente: la V.I.A

Il susseguirsi di incidenti ecologici a danno del territorio hanno portato allo sviluppo del diritto ambientale. In passato le politiche ambientali erano di tipo repressivo, questo approccio si è però dimostrato nel tempo non adeguato, tanto che il diritto comunitario si è piuttosto orientato verso una politica di prevenzione.

Lo strumento principale con cui si attua il principio di prevenzione è la valutazione di impatto ambientale introdotta all’interno dell’ordinamento comunitario con la direttiva 85/337/ CEE.

Per dare una prima definizione alla Valutazione di impatto ambientale (più comunemente sintetizzata con l’acronimo V.I.A.) si intende un procedimento o un sub-procedimento finalizzato alla previsione, valutazione e prevenzione degli effetti di un progetto o di un’opera o infrastruttura su una pluralità di fattori117.

116 Cit. N. Assini e P. Mantini, Manuale di diritto urbanistico, Milano, 2007, p. 174 117 Sul punto, F. Fonderico, Valutazione di impatto ambientale, in S. Cassese (a cura

di) Dizionario del diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 2006 p. 6173 Nella sua analisi evidenzia che i fattori possono essere “biotici” quali uomo, flora e fauna o “abiotici” come il suolo, l’acqua, aria, clima e paesaggio”. Altri fattori che interessano la v.i.a sono i beni materiali, il patrimonio culturale, nonché sulle rispettive interazioni, e caratterizzato dalla compresenza di funzioni conoscitive, valutative, informative e partecipative.

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L’obiettivo della V.I.A. è sicuramente quello di impedire il realizzarsi di progetti od opere che possono avere un effetto negativo sull’ambiente e questo obiettivo è assolto dalla V.I.A attraverso la previsione di un’iter procedimentale basato sulla partecipazione del pubblico e sulla possibilità, da parte delle comunità interessate, dell’esame dei progetti. Importantissimo sul punto è l’art. 6 della dir. 85/337/CEE prevedeva una forma di vigilanza da parte degli Stati membri affinché le domande di autorizzazione e le informazioni raccolte in sede di istruttoria fossero poste a disposizione del pubblico, dando la possibilità al “pubblico interessato” di esprimere un proprio parere prima dell’avvio del progetto. La direttiva poi, proseguiva attribuendo agli Stati il compito di definire, con apposite norme, le modalità di consultazione ed informazione118.

Il procedimento di V.I.A.. è articolato in più fasi: fase introduttiva, istruttoria e di consultazione, decisoria.

La prima fase si apre attraverso la domanda dell’interessato: quest’ultima deve essere accompagnata da uno studio di impatto ambientale relativo al suo progetto.

La fase istruttoria e di consultazione, ha come obiettivo, oltre alla raccolta di elementi utili ai fini decisionali, quello di predisporre un ampio coinvolgimento del pubblico e delle amministrazioni interessate con strumenti di partecipazione e adempimenti riguardanti gli obblighi di trasparenza.

Alla luce delle acquisizioni istruttorie, l’amministrazione preposta si avvia alla fase decisoria, attraverso una valutazione finale che deve essere debitamente motivata e che viene poi trasmessa all’autorità competente.

118 Gli Stati, attraverso la propria legislazione, avrebbero dovuto anche precisare in

cui fosse possibile consultare le informazioni e le modalità di pubblicazione della procedura ai fini dell’esercizio del diritto di accesso alle informazioni.

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In Italia, l’istituto della v.i.a ha trovato una prima attuazione con legge 8 luglio 1986, n. 349, secondo cui, entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima legge, il Governo avrebbe dovuto presentare al parlamento il disegno di legge relativo all’attuazione delle direttive comunitarie.

Sulla scorta dei principi indicati dalla normativa comunitaria, l’art. 6, comma 6 del DPCM 377/1988, prevedeva che: una volta resa pubblica la comunicazione ai Ministeri coinvolti mediante pubblicazione a mezzo stampa, qualsiasi cittadino avrebbe potuto “presentare in forma

scritta, al Ministero dell’ambiente, a quello dei beni culturali e ambientali e alla Regione territorialmente interessata, istanze, osservazioni o pareri sull’opera sottoposta a V.I.A. nei 30 giorni successivi dalla pubblicazione della comunicazione di progetto”.

Attualmente la V.I.A., come modificata dal d.lgs. del 2010 contenente “ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.Lgs 3 aprile 2006119, n. 152 , prevede novità sulla procedura che si articola lungo varie fasi. L’istanza deve comunque essere di parte e deve essere presentata esclusivamente in forma elettronica120.

Sintetizzando, con un elenco, le varie fasi che si succedono a seguito dell’istanza troviamo:

a) Una eventuale fase di verifica di assoggettabilità o screening121; b) La definizione dei contenuti dei contenuti dello studio di

impatto ambientale;

c) La presentazione e la pubblicazione del progetto definitivo d) La fase di consultazione;

119 Il c.d Testo Unico Ambientale, attraverso tale normativa la materia ambientale

abbia acquisito una dignità accresciuta all’interno del ordinamento giuridico nazionale.

120 Salvo casi di particolare difficoltà di ordine tecnico che richiede l’utilizzo di

supporti cartacei.

121 Non tutti i progetti sono soggetti alla procedura di V.I.A ma solo nelle ipotesi

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e) La valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;

f) La decisione sulla base della valutazione dello studio ambientale;

g) L’informazione sulla decisione; h) Il monitoraggio.

Come emerge dall’elenco nella nuova disciplina, si nota rispetto al passato un’accentuazione del momento partecipativo/collaborativo. Il proponente deve infatti provvedere alla pubblicazione ì, per consentire la partecipazione a tutti i soggetti interessati, che hanno 60 giorni di tempo per prendere visione degli atti e dei documenti e per far pervenire le loro osservazioni.

L’autorità competente può anche decidere che “ la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un’inchiesta pubblica per l’esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazione e delle osservazioni dei cittadini. Per quanto concerne le osservazioni dei cittadini, a norma dell’art. 24 del d.lgs. 128/2010 “il provvedimento di valutazione di impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi”.

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CAPITOLO III: