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I Soggetti della partecipazione nella legge reg n 46/

REGOLAMENTO REGIONALE N 4/R DEL 14 FEBBRAIO

4. Governo del territorio e istituti partecipat

4.2 I Soggetti della partecipazione nella legge reg n 46/

Quanto ai soggetti, la legge regionale Toscana fa una scelta innovativa in quanto, riconosce in modo esplicito all’art. 1. comma 1, che la partecipazione è un “diritto”. e che costituisce “un aspetto qualificante dell’ordinamento regionale”163 ed è riconosciuto a “tutti” i soggetti che abbiano un qualche interesse all’adozione della decisione o un legame con il territorio; è proprio il profilo soggettivo che segna una svolta

nel modo di intendere la partecipazione164; da ciò discende che, il diritto di partecipazione, non è legato alla possibilità di far valere posizioni giuridicamente qualificate ma al contrario, possono partecipare tutti i soggetti che abbiano un interesse e un legame con il territorio.

Viene nella legge anche specificato in modo più approfondito quel “tutti”, riconoscendo titolari del diritto di partecipazione i cittadini residenti e gli stranieri o apolidi, regolarmente residenti, le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel

Toscana, insomma, è una regione in cui cittadini discutono e partecipano, forse meno che in passato, ma sicuramente molto di più di quanto accada altrove”.

162 Questa autorità, come nella ricordata esperienza francese sul débat public, è

un’autorità amministrativa indipendente, la cui terzietà è garantita dalle nomine e dalla durata che non è legata alla scadenza della legislatura, ma resta in carica per cinque anni dalla nomina.

163 Preambolo, Considerando n.1

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territorio interessato e tutte le altre persone che hanno interesse rispetto al territorio in questione o in relazione all’oggetto del processo partecipativo (art.2); come si può intuitivamente capire, il criterio è di massima inclusività165; per quanto quest’ultimo criterio sia sicuramente il migliore per poter garantire una partecipazione piena dei soggetti166, c’è da fare i conti con la realtà delle cose: è infatti molto difficile, se non impossibile, coinvolgere tutti gli interessati, ecco perché spesso vengono adottati dei meccanismi di rappresentanza che mirano ad essere il più possibile inclusivi.

Le soluzioni che possono essere prospettate sono varie: la selezione mediante sorteggio casuale o stratificato della popolazione, la partecipazione dei soli stakeholders, ovvero, coloro che rappresentano gli interessi coinvolti.

4.3 Le modalità

La legge n.46/2013 individua due modalità procedimentali di partecipazione: il dibattito pubblico regionale e il sostegno regionale ai processi di partecipazione locali diversi dal dibattito pubblico.

La legge definisce all’art. 7 il dibattito pubblico come un «processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione che ha per oggetto le opere, i progetti e gli interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale»:

165 M. Ciancaglini, La democrazia partecipativa in Toscana. Note a margine della

legge regionale n. 69/2007, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 3/2008, pp. 6-7.

166 Di contrario avviso A. Mengozzi infatti sostiene che: “ le forme più inclusive

come la partecipazione cd. “a porta aperta” finisce per essere la meno rappresentativa in quanto saranno solo i cittadini attivi, i militanti, i cittadini coinvolti in reti

associative a prendere parte, mentre tenderanno ad essere esclusi coloro che hanno maggiori impegni lavorativi, o familiari o le minoranze”. A. Mengozzi, Idee

democratiche e spazi politici della governance partecipativa, in Le istituzioni del federalismo, 2011, p. 274

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ecco che, similmente a quanto avviene nella legislazione francese, si rende obbligatoria l’apertura del dibattito pubblico per la realizzazione di determinate opere e introduce un importante principio, ossia, che le spese relative all’informazione ed al rapporto con i cittadini devono essere considerate una voce essenziale all’interno di un progetto di investimento.

Il dibattito è organizzato direttamente dall’Autorità garante per la partecipazione che deve garantire che i soggetti partecipino al dibattito in posizione di uguaglianza e sarà compito del Garante stabilire le modalità di svolgimento del dibattito in modo da garantire la massima informazione degli abitanti che sono coinvolti167.

Con riguardo al dibattito pubblico si può concludere dicendo che quest’ultimo mira a fare in modo che le istituzioni politiche rappresentative, chiamate a decidere, lo facciano responsabilmente.

È evidente che l’ultima parola non può che spettare agli organi rappresentativi che sono gli unici legittimati a prendere una decisione definitiva.

Oltre al dibattito pubblico la legge prevede un altro strumento partecipativo, e cioè “il sostegno regionale ai processi di partecipazione locale”.

Esso può essere promosso da un ente locale da un gruppo di cittadini168, da un’associazione, da un istituto scolastico o da un’impresa che abbia un progetto imprenditoriale con impatto sul territorio.

167Per approfondimento circa i tempi e le modalità di svolgimento vedi: V. De Santis,

La partecipazione democratica nell’ordinamento delle Regioni, G. Giappichelli

Editore, Torino, 2013, p. 212 ss.

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Spetta ai proponenti presentare una domanda preliminare sulla quale l’Autorità Garante per la partecipazione (APP) esprime una valutazione di ammissibilità.

Una volta ammessa la domanda i proponenti hanno un termine di trenta giorni per presentare il progetto analitico del processo partecipativo (art. 15). A differenza del dibattito pubblico, il sostegno regionale è organizzato e gestito interamente dai soggetti proponenti e l’Autorità ha una funzione di controllo e orientamento che può portare ad un miglioramento del progetto presentato o ad una più adeguata definizione dei contenuti. Date le prime applicazioni, è possibile osservare come il sostegno regionale è stato emesso e dalla relazione realizzata dal Prof. M. Morisi è emerso che “su 96 processi partecipativi finanziati, 35 attengono a tematiche di governo del territorio. Ad essi potremmo aggiungerne n.8 inerenti tematiche ambientali.

Si tratta di dati risultanti dall’esercizio pieno della discrezionalità allocativa dell’Autorità per la partecipazione, la quale ha dunque perseguito proprie e indipendenti strategie di scelta e di ponderazione tra settori tematici.

Tuttavia evidenziano, come, specie nella prima fase di applicazione della legge, essa abbia dovuto far fronte a una cospicua domanda di enti locali a sostegno della partecipazione nella formazione della propria strumentazione urbanistica e della rispettiva programmazione e progettazione territoriale”169. In conclusione, con riguardo ai rapporti tra la legge reg. n.46/2013 e la legge reg. n. 65/2014, si nota come quest’ultima

169 Nel suo report conclude affermando che: “La conferma e il consolidamento della

partecipazione nell’ordinamento toscano richiede modifiche alla legge 69 e una sua migliore focalizzazione applicativa nella fase dell’ex ante della costruzione delle politiche pubbliche.”

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è perfettamente coerente per quello che è il principio fondamentale e cioè la partecipazione intesa come componente ordinaria in tutti i processi decisionali e che la legge n.65/2014 approfondisce e delinea in materia di governo del territorio.