• Non ci sono risultati.

La partecipazione nel procedimento di PRG e gli orientamenti giurisprudenziali relativi all’art

STATALE E PROFILI COMPARATISTICI DI ALCUNE ESPERIENZE STRANIERE

4. La partecipazione nel procedimento di PRG e gli orientamenti giurisprudenziali relativi all’art

Stabilisce l’art. 9 della l. 1150/1942 che: «Il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L’effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni interessate».

Tale forma di pubblicazione, nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali, è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto di piano adottato dal comune, ma non è richiesta successivamente, anche qualora il P.R.G. originario risulti modificato a seguito di alcune osservazioni o di modifiche introdotte in sedi di approvazione; quest’ultima affermazione rimane valida in linea generale, in quanto, a livello giurisprudenziale è stato individuato alcuni casi in cui la ripubblicazione risulta “necessaria”89.

88 P. Urbani – S. Civitarese Matteucci, Diritto urbanistico, organizzazione e rapporti,

Torino, G. Giappichelli Editore, 2013 p. 116 e ss.

47

4.1 Osservazioni e opposizioni

Tra l’istituto dell’«osservazione» al progetto di piano e quello dell’«opposizione» al piano adottato esiste un’ontologica differenza che nasce sin dalle previsioni della cd. legge urbanistica (n. 1150 del 1942).

Ed invero, i privati possono intervenire nella fase dell’adozione dello strumento urbanistico partecipandovi attivamente con entrambi i rimedi.

Quanto alle prime, è indirizzo giurisprudenziale diffuso che debbano essere ritenute mera forma di civica collaborazione, tanto che la reiezione delle stesse può essere motivata ob

relationem con le controdeduzioni del Comune, essendo

sufficiente che le controdeduzioni, ancorché sintetiche90, siano idonee a dimostrare che si è tenuto presente l’apporto collaborativo e critico dei privati 91 . Un orientamento più favorevole ai soggetti partecipanti al procedimento si registra nell’ambito della più recente giurisprudenza d’appello, secondo cui «il rigetto delle osservazioni deve essere assistito da una motivazione che sia congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base delle osservazioni stesse e che abbia tenuto presente (e ciò deve essere dimostrato) il loro apporto critico e collaborativo in

90 L’obbligo di motivazione trova la sua sede anche nella fase dell’esame delle

osservazioni del privato proposte, che, pur qualificati come meri apporti collaborativi alle scelte urbanistiche dell’Amministrazione ad una analitica confutazione dei quali l’amministrazione non può dirsi obbligata, comportando comunque che il loro rigetto, perché possa ritenersi legittimo, sia assistito da una congrua motivazione, anche non dettagliata, quanto alla loro incompatibilità con le linee guida generali dello strumento urbanistico o della sua variante. Cons. Stato, Sez. IV, 9 dicembre 2010, n. 8650.

91 cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133; id., 15 settembre

2010, n. 6911; Cons. Stato, sez. III, 26 agosto 2010, parere n. 3146; Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5357

48

comparazione con gli interessi pubblici coinvolti92», così che, nell’interesse reale della popolazione, «sia assicurata l’adozione di soluzioni urbanistiche, oltre che legittime, anche opportune e razionali»93.

Le opposizioni spettano solo ai proprietari degli immobili compresi nel piano stesso, hanno carattere di veri e propri rimedi giuridici ed obbligano l’autorità competente ad esaminarle ed a decidere sulle stesse.

4.2 La motivazione per una o per tutte?

La giurisprudenza afferma che, anche se le osservazioni sono presentate da Enti, associazioni o privati, non hanno natura di rimedio giuridico e quindi, non obbligano l’Amministrazione ad adottare in merito formali determinazioni, la P.A., nonostante l’assenza di un obbligo di legge, prende in esame, alcune di queste osservazioni o le respinge con una congrua motivazione, incorre in eccesso di potere per disparità di

trattamento se tralascia di prenderle in considerazione tutte, nessuna esclusa94, da qui la necessaria conseguenza di prendere

in esame e motivare congruamente tutte le osservazioni, anche se, a seguito dell’analisi, le osservazioni risulteranno respinte; lo strumento delle motivazioni ha, inoltre, il fine di mettere a conoscenza la popolazione interessata e coinvolta dei ragionamenti e la ponderazioni degli interessi effettuata dall’amministrazione procedente.

92 Cons. Stato, IV, 7 giugno 2004 n. 3559 93 cfr. C.g.a., sez. giur. 30 giugno 2011, n. 451 94 Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio n. 1968.

49 4.3 La pubblicazione

I modi di pubblicazione delle deliberazioni di adozione dei piani regolatori sono quelli previsti dalla legge 1150/1942 e non quelli previsti dalla l. 9 giugno 1947 per le ordinarie deliberazioni degli organi comunali95.

Stando a questo orientamento quindi i piani regolatori generali ed i regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione, le cui norme, essendo integrative di quelle contenute nel codice in materia di costruzioni, rientrano nella scienza ufficiale del giudice, il quale ha pertanto il dovere di accertarne l'effettiva vigenza tenendo conto che per diventare esecutivi ed acquistare efficacia normativa, devono, dopo l'approvazione dell'autorità regionale, essere portati a conoscenza dei destinatari nei modi di legge, ossia mediante pubblicazione da eseguirsi con affissione all'albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza possibilità di efficacia retroattiva dalla data di approvazione da parte dell'organo regionale.

4.4 Omessa allegazione di elaborati

L’omessa allegazione alla deliberazione comunale di adozione di una variante al piano regolatore generale degli elaborati relativi all’arco temporale di riferimento, alle analisi demografiche e socio-economiche e le rappresentazioni cartografiche riguardanti l’uso del territorio comunale ai fini

50

agricoli e forestali rappresenta un mero inadempimento formale non suscettibile di invalidare il provvedimento96.

4.5 La ripubblicazione del piano nel caso di accoglimento delle osservazioni e/o opposizioni

Nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali, la pubblicazione prevista dall’art. 9, legge n. 1150/1942 (e dalle corrispondenti leggi regionali) è finalizzata, come abbiamo visto, alla presentazione delle osservazioni da parte dei privati. A tal proposito si discute, qualora le osservazioni e le opposizioni siano recepite, sulla necessità di ripubblicarle con la medesima procedura vista al par. 4.2, con la finalità di metterlo a disposizione del pubblico per nuove ed eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati .

La giurisprudenza97 ritiene necessaria la ripubblicazione dello strumento urbanistico adottato quando il progetto originario risulti modificato a seguito dell’accorgimento delle osservazioni, sostiene il Consiglio che: “la ripubblicazione del piano regolatore generale è necessaria quando, sia determinata una rielaborazione complessiva del piano stesso”.

Se, invece, le modificazioni introdotte non sono tali da integrare una profonda alterazione qualitativa e quantitativa dell’insieme del piano adottato non è richiesta la ripubblicazione98.

In un'altra ipotesi, la delibera comunale di controdeduzioni può non implicare la volontà di modifica immediata del paino regolatore, ma provvede solo ad accettare le richieste e

96 in tal senso: TAR Campania, 11 marzo 1993, n.209 97 Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5931

98 TAR Toscana, Firenze, sez. I, 3 ottobre 2005 n. 4614 qui il caso di specie trattava

51

proposte e le modiche d’ufficio da parte della Regione, in questo caso non occorrerà una nuova pubblicazione. Al contrario, se il Comune, contro deducendo alle proposte di modifica regionale, introduce variazioni rilevanti al paino adottato, la delibera si presenta come una nuova adozione e in quanto tale necessita di una nuova pubblicazione99.