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A seguito dell’analisi delle varie discipline inerenti l’informazione e la partecipazione agli atti del governo del territorio è doveroso soffermarsi su alcuni rilievi riscontrati durante questo lavoro. Partendo dal contenuto stesso della materia “governo del territorio”, così come evidenziato al par. 6.2 del capitolo I di questa tesi, ci si rende subito conto della vastità degli ambiti che in essa vi rientrano. Ad oggi la partecipazione non è soltanto rivolta alla tradizionale materia urbanistica ma si è aperta a nuovi ambiti materiali che in passato, probabilmente, era difficile immaginarsi. Avendo analizzato la normativa statale in merito alla partecipazione, con specifico riferimento all’art. 9 della legge n. 1150/1942, appare oggi un sistema inadeguato a garantire una reale partecipazione democratica, in quanto consente ai cittadini di formulare unicamente dei contributi partecipativi successivi all’adozione del piano in oggetto e difficilmente sottoponibile a modesti correttivi. Possiamo quindi rispondere ad un primo quesito e cioè quando informare? Per rendere effettiva la possibilità di partecipazione alle scelte che incidono sui territori è necessario che gli strumenti di democrazia partecipativa siano attivati fin dalle prime fasi di predisposizione degli strumenti urbanistici o di varianti ad essi; solo così la cittadinanza avrà le giuste informazioni per poter collaborare attivamente; l’informazione deve inoltre avere dei requisiti ben precisi, le amministrazioni hanno infatti il dovere di mettere a disposizione di tutti i partecipanti, in forma

semplice, trasparente, comprensibile e accessibile ogni informazione rilevante ai fini della comprensione e valutazione delle scelte in

108 oggetto210, questi presupposti risultano necessari per dare la possibilità ai soggetti interessati di partecipare in modo consapevole. La necessità di rendere effettivo il diritto di partecipazione è stato avvertito anche a livello regionale, infatti, la legislazione di quest’ultime è spesso intervenuta per assicurare un contradittorio preventivo tra comunità interessate e amministrazione. In particolare, per quanto riguarda la Regione Toscana è possibile affermare che questo passaggio culturale, verso una più vasta informazione e partecipazione, è avvenuto attraverso l’istituzione e la disciplina del Garante dell’informazione e della partecipazione Regionale e dei Garanti degli enti territoriali con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. La legge reg. Toscana sul governo del territorio n. 65/2014, all’art. 38 ci dà un’importante informazione sulle modalità con cui il Garante dovrebbe svolgere il suo incarico, aiutandoci a dare una risposta al secondo quesito che ci eravamo posti all’inizio di questo percorso e cioè come informare. Il Garante ha la facoltà di assumere “ogni necessaria iniziativa” in tutte le diverse fasi procedurali della formazione degli atti di governo del territorio; il risvolto applicativo di tale norma si sostanzia nella predisposizione da parte del Garante del programma delle attività di informazione e partecipazione a cui intende dare seguito durante tutto l’iter procedimentale di ogni piano e programma che un’amministrazione intende adottare. Le attività partecipative predisposte dai Garanti dovranno essere adeguate ai livelli minimi di partecipazione che vengono individuati nel regolamento n. 1112 del 16/10/2017, dove oltre alla previsione di incontri pubblici si garantisce una nuova ed importante forma di partecipazione e cioè quella digitale, in quanto potenzialmente idonea a raggiungere chiunque abbia interesse a partecipare

210 Così l’art. 3 della Carta della partecipazione predisposta dall’INU (Istituto

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indipendentemente dalla scala e tipologia di piano, cercando così di rispondere anche all’ultima domanda che ci eravamo posti inizialmente e cioè chi informare. In via teorica la migliore risposta alla domanda a quali soggetti si rivolge la partecipazione è “a tutti i cittadini” o “chiunque” questo però non sempre è agevole; il processo partecipativo si basa sull’ascolto attivo e tende alla massima inclusione delle comunità a cui sono rivolte, è per queste motivo che tanto più vi sarà il coinvolgimento dei soggetti interessati, tanto più sarà possibile ottenere una decisione apprezzata e condivisa.

Dopo aver visto in concreto l’applicazione del regolamento sul Garante e l’attività svolta fino ad oggi posso concludere facendo un’osservazione. Delle tre procedure analizzate, soltanto il piano per le bonifiche e rifiuti è giunto al termine. Durante la fase precedente all’adozione della modifica del piano attraverso il form on line, attivato dal Garante Regionale, sono pervenuti n. 138 contributi partecipativi a seguito dei quali si sono resi necessari due incontri pubblici con la finalità di rendere chiare le modifiche al piano.

Dopo l’adozione della modifica però si è aperto un altro momento partecipativo e cioè quello rappresentato dal “classico” metodo delle osservazioni. In tal caso sono pervenute n. 15 osservazioni totali, come emerge dal rapporto del Garante, questo sta a significare, a mio avviso, uno snellimento procedurale che, almeno in questo caso, si è effettivamente verificato, realizzando così una delle finalità che la legge reg. 65/2014 e il regolamento reg. n. 4/2017 si erano certamente prefissati.

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