Le incompatibilità parentali
Dall'esame del dato numerico relativo al monitoraggio delle possibili incompatibilità parentali ai sensi degli artt. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario (conseguente alla delibera dell’assemblea plenaria del 4 dicembre 2003) emerge un maggior numero di dichiarazioni positive nelle quattro regioni oggetto della analisi, rispetto alle restanti regioni. In altri termini i magistrati campani, pugliesi, calabresi e siciliani hanno fatto un numero di dichiarazioni positive sensibilmente maggiore di quelli delle altre regioni. Secondo le piante organiche, infatti, i magistrati delle 4 regioni in esame sono il 36,8% del totale, mentre le dichiarazioni positive ex art. 18 (potenziale incompatibilità con congiunto avvocato) sono intorno al 45,2%
e quelle ex art. 19 (potenziale incompatibilità con congiunto magistrato) il 43,42% del totale.
Altrettanto è a dirsi con riferimento alle aperture di pratiche di trasferimento che in 20 casi su 42 (e, dunque, nel 47,61%) riguardano magistrati in servizio in una delle quattro regioni interessate (mentre solo 2 su 6 dei magistrati trasferiti, e cioè il 33,3% operano in una di dette realtà).
Il dato relativo alle regioni qui in esame, pur nella sua parziale diversità da quello nazionale, conferma il trend di un numero estremamente ridotto di situazioni di incompatibilità accertate pur a fronte di ben 6.000 dichiarazioni potenzialmente positive su una platea di meno di 9.000 magistrati effettivamente in servizio.
Prospetto dichiarazioni di potenziale incompatibilità (periodo 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2009)
articolo 18 articolo 19 dato nazionale 3913 2054
Bari 185 71
Caltanissetta 42 27 Catania 133 91 Catanzaro 157 57 Lecce 144 71 Messina 77 36 Napoli 518 329 Palemo 269 153 Reggio Calabria 116 33 Salerno 130 24
Totale 1.771 892
A titolo di comparazione si consideri che le dichiarazioni rese presso la Corte di appello di Roma sono rispettivamente 378 e 237, quelle di Milano 379 e 172, quelle di Brescia 64 e 53, quelle di Bologna 172 e 77, quelle di Ancona 94 e 29.
Delle 42 procedure ex articolo 18 e 19 aperte nei 6 anni di riferimento, 20 riguardano magistrati operanti nelle regioni oggetto dell'analisi (2 a Caltanissetta, 5 a Napoli, 6 a Lecce, 4 a Palermo, 2 a Messina, 1 a Salerno) a fronte di 22 operanti nelle altre regioni (2 a Potenza, 2 a Perugia, 1 a Firenze, 1 a Genova, 2 a Torino, 5 a Milano, 1 a Cagliari, 1 a Bologna, 5 a Roma, 1 a Campobasso, 1 a Trento). All’esito della relativa procedura sono stati disposti solo 6 trasferimenti di ufficio, mentre 28 procedure sono state archiviate* e 8 sono tuttora pendenti.
Dei 6 trasferimenti disposti solo 2 riguardano magistrati operanti in realtà del Sud (1 a Lecce e 1 a Napoli).
* Una parte considerevole di archiviazioni è stata disposta all’esito di trasferimento a domanda del magistrato interessato o, nelle grandi sedi, di variazioni tabellari che – diversificando i settori di attività dei congiunti – hanno fatto venir meno la situazione di incompatibilità.
B.
Le incompatibilità ambientali e i conflitti tra uffici
1. Le pratiche aperte ai sensi dell’articolo 2 legge guarentigie, con contestazione formulata in ossequio al punto 3 lettera B della delibera 18 dicembre 1991 (applicazione della procedura dell’art. 2 legge guarentigie), negli anni 2002-2007 sono state 59. Di queste, 23 (38,98%) riguardano magistrati operanti in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Il dato numerico è in linea con le percentuali di organico delle 4 regioni.
Tali pratiche si sono concluse in 5 casi con il trasferimento di ufficio, in 9 casi con la presa d’atto dell’avvenuto trasferimento preventivo a domanda dell’interessato, in 5 casi con la presa d’atto del collocamento a riposo “a richiesta” dell’interessato, in 4 casi con l’archiviazione (per lo più accompagnata con la trasmissione degli atti ai titolari dell’azione disciplinare).
Le procedure hanno riguardato in 5 casi dirigenti di uffici e in 4 casi titolari di uffici semidirettivi.
Quanto alla tipologia, in 5 casi sono state contestate incapacità gestionali ai dirigenti e semidirigenti (2 archiviazioni per cessata appartenenza all’ordine giudiziario, 1 archiviazione per avvenuto trasferimento in prevenzione, 2 trasferimenti); in due casi sono state contestate interferenze nei confronti di colleghi (definito con trasferimento) o comportamenti irriguardosi nei confronti delle parti (archiviato per avvenuto trasferimento in prevenzione); in 6 casi sono state contestate frequentazioni o rapporti inopportuni con indagati (2 archiviati all’esito delle informazioni assunte, 1 archiviato con trasmissione atti ai titolari dell’azione disciplinare, 1 archiviato per avvenuto trasferimento in prevenzione e due trasferimenti); in tre casi sono state contestate violazioni del dovere di correttezza per la gestione delle consulenze o custodie giudiziarie, in favore di determinati soggetti, in uno dei quali anche con significativi risvolti penali (1 archiviato con trasmissione degli atti ai titolari dell’azione disciplinare, 1 archiviato per cessata appartenenza all’ordine giudiziario e 1 trasferito); in tre casi sono state contestate prassi irritali nella redazione di sentenze seriali, consentendo una impropria ingerenza di determinati studi professionali (2 archiviati per cessata appartenenza all’ordine giudiziario, 1 archiviato per avvenuto trasferimento in prevenzione); in 4 casi sono state contestate violazioni di legge penale diverse: accesso non autorizzato a sistema informatico; falso ideologico; falsi e peculato; omissione in atti d’ufficio (tutti e 4 archiviati per avvenuto trasferimento in prevenzione).
2. Stando alla nuova formulazione dell’art. 2 nella gran parte di questi casi – come si evince agevolmente dalla tipologia – non sarebbe oggi attivabile una procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale.
Dal 1° gennaio 2008 al 28 febbraio 2010 sono state aperte 17 procedure, rispetto alle quali emerge una interpretazione comunque estensiva della nuova norma.
Di esse 7 sono tuttora pendenti (in 6 casi con sospensione in attesa dell’esito di parallelo procedimento disciplinare) e 10 sono state definite: 2 con trasferimento di ufficio, 1 con archiviazione per cessata appartenenza all’ordine giudiziario, 4 con archiviazione per avvenuto trasferimento in prevenzione, 3 con archiviazione tout court).
704 436
C.
Questione deontologica e interventi disciplinari
Anche l’analisi dei procedimenti disciplinari aperti e dei relativi esiti non evidenzia elementi significativi rispetto al panorama nazionale. In particolare, l'esame dei procedimenti trattati dalla Sezione disciplinare nel periodo 2000-2008* (1140) evidenzia che, di essi, 436, pari al 38,24%, hanno riguardato magistrati delle 4 regioni meridionali.
Nel dettaglio la situazione è descritta nei grafici e nelle tabelle che seguono.
RILEVAZIONE PERCENTUALE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI