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Il potere discrezionale della Commissione di proporre la sanzione ex art 260 par.2 TFUE e rapporti con la Corte d

IL POTERE DELLA COMMISSIONE E PRASSI GIURISPRUDENZIALE

3.2 Il potere discrezionale della Commissione di proporre la sanzione ex art 260 par.2 TFUE e rapporti con la Corte d

Giustizia.

Come visto, all'esito della fase pre-contenziosa della procedura di “doppia condanna”, la Commissione, se ritiene che lo Stato membro non abbia ancora adottato le misure per conformarsi alla sentenza della Corte che accerta l'inadempimento, puo adire nuovamente la Corte precisando, nel ricorso, l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro “convenuto”, che essa consideri adeguato alle circostanze. Sul potere discrezionale della Commissione di avviare la procedura di “doppia condanna” si è già detto sopra (par.3.1); la questione, di cui ora si tratta, è di analizzare alla luce del tenore letterale dell'art. 260 par.2 se la Commissione possa, oppure debba, quando decide di adire nuovamente la Corte, precisare, sulla base dei criteri stabiliti nella Comunicazione del 2005 SEC (2005) 1658, l'importo della sanzione da comminare, e in che rapporti si colloca questo potere discrezionale di determinazione della sanzione con quello della Corte di comminarla. Ebbene, l'impiego del presente imperativo “precisa” nella disposizione in esame, ha fatto

propendere per la tesi dell'obbligo di specificare tale ammontare e la Commissione, dapprima con la Comunicazione del 1996, e poi con quella del 2005, ha chiarito che essa, laddove decida di adire nuovamente la Corte, deve prendere posizione sulla sanzione e sul relativo importo, senza che tale obbligo ricomprenda anche quello di domandare che una sanzione sia in ogni caso imposta, dovendo pero motivare nel ricorso la decisione di rinunciare a tale richiesta, ove le circostanze lo giustifichino (cioè nel caso di nessun rischio di recidiva, infrazioni non gravi ecc). Una volta instaurato il ricorso ( e qui viene in luce il rapporto tra Commissione e corte), l'art. 260 par.2 TFUE pare, poi, assolutamente chiaro nel riconoscere alla Corte di Giustizia il potere di valutare autonomamente le richieste della Commissione, in merito non soltanto al se comminare la sanzione, ma anche al tipo di sanzione comminabile e al suo ammontare che dovrà (nonostante il silenzio della norma) essere sempre, evidentemente, adeguato alle circostante in virtu del principio di proporzionalità ma nulla escludendo che la valutazione della Corte si discosti da quella effettuata dalla Commissione. Tale completa discrezionalità decisionale della Corte di Giustizia è riconosciuta dalla stessa Commissione dapprima nella sua Comunicazione del 1996 dove si dichiara che “la decisione ultima sull'imposizione delle sanzioni spetta alla Corte” e poi nella Comunicazione del 2005, dove si afferma che

Corte di giustizia che ha piena giurisdizione in questo ambito”. Una conferma dell'autonomia della Corte è data dalla prassi giurisprudenziale ad oggi esistente; tutte le pronunce adottate (fin dalla prima sentenza emessa dalla Corte di Giustizia all'esito di una procedura di “doppia condanna”, e cioè sentenza 4 luglio 2000, causa C-387/97, Commissione contro Grecia), dimostrano che la Corte, pur considerando le valutazioni della Commissione un ausilio per le sue determinazioni, un utile parametro di riferimento, non si ritiene assolutamente vincolata ad esse, che assumono quindi, appunto, valore meramente indicativo;si rileva come pur rifacendosi tendenzialmente ai criteri elaborati dalla Commissione con le proprie Comunicazioni, essa li applica in modo meno rigido e “matematico” di come fa la Guardiana dei trattati, sulla base di valutazioni maggiormente improntate all'equità -oggetto per questo di critica in dottrina perche difetterebbero di trasparenza e, quindi, di prevedibilità- (nell'appena citata sentenza, la Corte di giustizia, dopo aver accolto nel merito la richiesta della Commissione accertante la persistente inadempienza alla sentenza 7 aprile 1992 C-45/91 Commissione contro Grecia, inerente alla mancata predisposizione e applicazione da parte del governo ellenico di piani e programmi necessari per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti tossici e nocivi della regione di La Canea senza porre in pericolo la salute umana e senza causare danni all'ambiente, e quindi accertando che l'inadempimento censurato con la prima sentenza

continuasse a sussistere, ha comminato alla Grecia il pagamento di una penalità dall'entità completamente diversa da quella proposta dalla Commissione; infatti pur riconoscendo essa che i criteri di calcolo della sanzione impiegati dalla Commissione fossero idonei a garantire che la sua azione fosse improntata a parametri di trasparenza, prevedibilità e certezza del diritto, ha evidenziato la natura puramente indicativa della proposta della Guardiana dei trattati, che pur essendo quindi “una base di riferimento utile”*, non puo vincolare la Corte; quest'ultima pertanto, pur rifacendosi ai criteri di calcolo indicati dalla Commissione nelle sue Comunicazioni del 1996 e 1997, ha effettuato una propria valutazione della gravità e durata della violazione accertata, accogliendo una soluzione piu “equa” rispetto all'ammontare della somma proposta dalla Commissione). Laddove, comunque, la Corte decida di distaccarsi significativamente dalla proposta della Commissione, nell'ottica di assicurare il corretto esercizio del diritto di difesa di ogni Stato membro, si prevede la possibilità (data da parte della Corte) di riaprire la fase orale, cosi da dare modo alle parti, e soprattutto allo Stato convenuto, di prendere posizione sulla possibilità che sia comminata una sanzione molto differente rispetto a quella prospettata dalla Commissione nel ricorso e, quindi, di prendere posizione su una questione che non era stata oggetto di discussione nello svolgimento della procedura (una tale ipotesi si è verificata nella

commina entrambe le sanzioni pecuniarie discostandosi dall'interpretazione letterale dell'allora ex art.228, par.2 CE, che, come visto, impiega la congiunzione disgiuntiva “o” per correlare le due sanzioni- C-304/02 Commissione contro Francia, dove la Corte ha deciso di riaprire la fase orale per dare alle parti la possibilità di esprimersi su questioni, quella appunto dell'inflizione di una duplice sanzione, che non avevano avuto modo di trattare nello svolgimento della procedura -il ricorso proposto dalla Commissione mirava a far dichiarare l'inottemperanza della Francia alla sentenza 11 giugno 1991, con cui era stata accertata la sua violazione del diritto comunitario nella misura in cui non aveva assicurato i controlli necessari a garantire il rispetto delle misure per la conservazione della pesca di cui al regolamento CEE del Consiglio n.2057/1982 e successive modifiche-).

3.3 Il potere discrezionale della Commissione di proporre la