LA TRANSAZIONE FISCALE
4.9 Presentazione della proposta di transazione fiscale e successivi adempiment
L’intesa transattiva viene raggiunta nei modi e nei tempi dettati dal comma secondo dell’art. 182 ter l. fall., pena l’inefficacia.
Tuttavia l’infelice formulazione della norma lascia spazio a perplessità interpretative.
Il debitore proponente deve presentare, contestualmente177 al deposito in tribunale, copia della domanda178 (per l’ammissione al concordato preventivo) e della
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La norma così modificata accomuna in un unico trattamento due diverse categorie di crediti (tributari e contributivi) per i quali il codice civile prevede, però, due diversi gradi di privilegio: artt. 2754, 2758, 2759, 2771 e 2772 c.c. per i crediti tributari, e 2753 e 2754 c.c. per quelli contributivi.
176 In merito alla possibilità si suddivisione dei creditori in classa, il Tribunale di Latina con la recente pronuncia del 30 luglio 2012: ‘il classamento non è obbligatorio se non sono proposte modalità
satisfattive diverse per creditori con uguale posizione giuridica e che, quindi, è obbligatorio il classamento se sono proposte modalità diverse per creditori con uguale posizione giuridica o modalità uguali per creditori con diversa posizione’.
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Con la risoluzione n. 3/E del 5 gennaio 2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la locuzione
“contestualmente al deposito presso il tribunale” non implica che la domanda di transazione debba
essere presentata all’ufficio di riscossione e all’Agenzia delle Entrate nello stesso giorno in cui viene depositata in tribunale la domanda di ammissione al concordato preventivo, dovendo tuttavia essere rispettata la contestualità prevista dal legislatore nell’interesse dell’istante, per far decorrere il termine di 30 giorni a carico dell’Ufficio.
178 Si è discusso in dottrina se l’espressione “copia della domanda” si riferisca alla domanda di transazione fiscale, o alla domanda di concordato preventivo. Considerando che è maggiormente
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relativa documentazione179 “al competente concessionario del servizio nazionale della
riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è ancora pervenuto l’esito dei controlli automatici180, nonché le dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda (di concordato preventivo)”.
Il debitore dovrà quindi depositare presso l’Amministrazione finanziaria la sua proposta di transazione fiscale, allegandovi il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, dal quale l’Ufficio può trarre utili informazioni sulla complessiva situazione di crisi dell’impresa, sull’entità e sulla natura degli altri crediti della stessa, nonché sulle modalità in cui l’imprenditore intende adempiere al più ampio piano concordatario.
Nella prassi si ritiene che successivamente dovrà instaurarsi un contraddittorio tra Fisco e contribuente, fino ad arrivare alla definizione della transazione fiscale, determinando l’entità delle imposte dovute dall’imprenditore in stato di crisi, nonché le modalità e le scadenze in cui costui dovrà adempiere. La transazione fiscale così
perfezionata costituisce un atto ad hoc, specificatamente approvato
dall’Amministrazione finanziaria.
Ritornando al contraddittorio che si instaura tra il Fisco e debitore, nel corso delle “trattative” dovranno essere dichiarate le eventuali liti in corso che si intendono definire tramite transazione fiscale, specificando lo stato ed il grado del procedimento e dell’Autorità giudiziaria adita, nonché il contenuto del potenziale contenzioso ed in ogni caso ogni elemento utile a verificare l’esistenza del presupposto dello stato di crisi.
condivisa in dottrina la non autonomia della transazione fiscale, si può ritenere che tale locuzione si riferisca al ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, al quale verrà integrata la proposta di transazione fiscale, se approvata dall’Amministrazione finanziaria. In merito, si vedano anche le considerazioni descritte ai paragrafi 4.4 e 4.5.1..
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Si precisa che il D.L. 78/2010, all’art. 29 comma 2 lett. b), ha previsto che anche in caso di transazione fiscale presentata in ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti occorre presentare la stessa documentazione prevista per il concordato preventivo. Da qui la difficoltà del caso: in sede di accordi di ristrutturazione è possibile che al momento di presentazione dell’istanza di transazione le trattative sugli accordi siano ancora in corso (a differenza di quanto avviene nel concordato preventivo in cui, al momento di presentazione dell’istanza è già tutto definito), con la conseguente difficoltà a preparare la documentazione da allegare all’istanza.
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Così facendo il debitore innesca un procedimento di verifica dei tributi oggetto di transazione, che si conclude con la notifica al debitore (ed al commissario giudiziale) di una certificazione dei debiti tributari.
Infatti, “non oltre trenta giorni dalla data di presentazione”181 gli Uffici devono procedere al “consolidamento” del carico tributario, così:
- il concessionario della riscossione “deve trasmettere al debitore una
certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso”;
- l’Ufficio “deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle
dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità nonché notificare allo stesso una “certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario”, (art. 182 ter, comma 2, l. fall.).
Per procedere alla liquidazione dei tributi è utile ricordare che l’Agenzia delle Entrate subisce i limiti temporali dell’art. 36 bis D.P.R.600/1970: non saranno pertanto considerate le dichiarazioni riguardanti i periodo d‘imposta non ancora accertabili.
Nell’eventualità in cui il debitore dovesse rilevare un errore nella valutazione della liquidazione dei tributi da parte dell’Agenzia delle Entrate, non sembra potersi applicare la disciplina generale che prevede la possibilità per il contribuente stesso di fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria “entro trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione”, in quanto questa disposizione sembra
contrastare con i limiti temporali posti all’Amministrazione finanziaria stessa (trenta giorni per procedere alla certificazione). Si ritiene possibile dunque, in questo caso, che l’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondate le osservazioni del contribuente, possa agire in via di autotutela sostituendo la prima certificazione.
E’ utile precisare che la comunicazione in commento deve necessariamente essere predisposta dall’Amministrazione finanziaria: gli adempimenti in materia di
181 E’ utile rilevare che non è prevista alcuna sanzione a carico dell’Amministrazione finanziaria per l’eventuale non rispetto del termine od omesso adempimento: questo termine quindi non può definirsi perentorio. Ciò risulta talvolta problematico: nella prassi, la valutazione dell’Amministrazione finanziarie giungerà al commissario giudiziale in ritardo e, non essendo il tribunale autorizzato ad attendere la comunicazione dall’Ufficio, si ritarderà inevitabilmente il verificarsi degli effetti dell’ammissione al concordato preventivo.
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certificazioni non sono considerati espressione né di adesione né di rifiuto della proposta di transazione fiscale, in quanto la decisione rientra nell’esclusiva competenza del direttore dell’Ufficio finanziario, dietro parere conforme della direzione regionale182.
4.10 Gli effetti della transazione fiscale: consolidamento del debito