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La previgente disciplina della transazione esattoriale di cui all’art 3, comma 3, D.L 138/

LA TRANSAZIONE FISCALE

4.2 La previgente disciplina della transazione esattoriale di cui all’art 3, comma 3, D.L 138/

In base al disposto del previgente art. 3 D.L. 138/2002 la proposta di transazione poteva venir formulata sia ad iniziativa del debitore, sia ad iniziativa dell’Agenzia delle Entrate, e doveva specificare la somma offerta per estinguere l’obbligazione tributaria, le modalità e le tempistiche di adempimento, ed anche l’offerta per il pagamento delle spese di procedimento di riscossione coattiva, nonché il compenso riconosciuto al concessionario.

L’Agenzia delle Entrate, favorendo la collaborazione con il debitore, aveva anche previsto un termine di quindici giorni a favore del contribuente per integrare l’istanza di transizione, qualora ravvisasse mancanza od insufficienza di elementi contenuti nella stessa.

La transazione poteva riguardare unicamente i tributi iscritti a ruolo, era finalizzata ad ottenere un risultato migliore rispetto alla procedura esecutiva ed, inoltre,

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L’accordo transattivo, in quanto atto dispositivo, era soggetto a revocatoria fallimentare e di conseguenza l’Agenza delle Entrate poteva essere chiamata a restituire le somme incassate in seguito di transazione.

108 Il Sole 24 Ore del 25 marzo 2005, in un articolo di DRAGONI G., riporta la notizia secondo cui ben 180 imprese, appartenenti a diversi settori, avrebbero chiesto agli Uffici delle Entrate di poter accedere alla soluzione transattiva del D.L. 178/2002, ma l’unico caso in cui l’Amministrazione finanziaria acconsentì fu quello che interessò la società sportiva Lazio che, a seguito della sottoscrizione dell’accordo transattivo, beneficiò di un abbattimento del debito tributario di circa un terzo, passando da 155 a 107 milioni di euro, in quanto l’Erario permise la dilazione del pagamento dei tributi ed alla rinuncia degli interessi e delle sanzioni. Proprio in virtù di questa singolare applicazione, la transazione esattoriale del 2002 fu soprannominata “Norma Salve Calcio”.

109 Art. 3 del D.L. n. 138/2002, rubricato “Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione”, recitava: “L’agenzia delle Entrate, dopo l’inizio

dell’esecuzione coattiva, può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici, il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato, in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l’insolvenza del debitore, o questi è assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore dell’Agenzia, su conforme parere obbligatorio della commissione consultiva per la riscossione di cui all’artico 6 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n, 122, acquisiti altresì gli altri parere obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri si intendono rilasciato con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. La transazione può comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizione di cui all’articolo 19, commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.”

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non poteva essere accettata esclusivamente dall’Amministrazione finanziaria: necessitava del parere di un terzo organo indipendente, la Commissione consultiva per la riscossione110, che si pronunciava con un apposito provvedimento motivato di accettazione. Trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta del citato parere, il provvedimento si intendeva rilasciato con esito favorevole.

Da ultimo, un effetto rilevante riguardava la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo anche prescindendo dalla sussistenza delle condizioni necessarie111: in ambito di transazione si concedeva la possibilità di rateizzare l’obbligazione tributaria senza richiedere alcuna garanzia fideiussoria (fermo restando che il mancato pagamento della prima rata determinava, comunque, la decadenza del beneficio).

Il nuovo art. 182 ter del R.D. n. 267/1942 si discosta in più aspetti dal precedente art. 3 del D.L. n. 138/2002, anche per quanto riguarda gli adempimenti procedurali, per i quali rinvio al paragrafo 4.9, dando in questa sede un elenco degli aspetti salienti che li differenziano:

- la novellata disciplina attribuisce l’iniziativa esclusivamente al debitore, precludendola all’Amministrazione finanziaria;

- la sua approvazione non necessita più del parere della Commissione consultiva per la riscossione ma, attualmente, la valutazione della proposta transattiva è subordinata all’arbitrarietà degli Uffici;

- l’ambito di applicazione dell’istituto non è più ristretto ai soli tributi iscritti a ruolo, ma è oggi possibile proporre un accordo transattivo anche per i tributi non iscritti a ruolo: la previgente disciplina del D.L. 178/2002 si poteva applicare solo in un momento successivo al pignoramento dei beni di proprietà del contribuente (come il disposto dell’art. 491 c.p.c.): il Concessionario del Servizio di riscossione doveva già aver tentato o eseguito un pignoramento mobiliare ai sensi dell’art. 62 D.P.R. n. 602/1973;

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Di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

111 L’art. 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 subordina la rateizzazione per importi iscritti a ruolo superiori ad Euro 25.882,84 alla presentazione di idonea garanzia con polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

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- la norma del 2002 si riferiva ai tributi il cui “gettito fosse di esclusiva

spettanza dello Stato”: escludeva dunque i tributi locali o quelli che

competono in “compartecipazione” con lo Stato ad altri Enti;

- l’unica finalità della transazione esattoriale era quella di ottenere la riscossione di almeno di una parte dei tributi iscritto a ruolo, altrimenti non

recuperabili: rappresentava quindi uno strumento attraverso cui

l’Amministrazione finanziaria cercava unicamente di conseguire i propri fini con maggior economicità, e non di addivenire ad una definizione della lite tributaria; è giusto comunque rilevare che lo scopo ottenere un miglior introito attraverso la riscossione tramite transazione fiscale non è stato completamente abbandonato: l’Agenzia delle Entrate nella circolare 20/E del 2010 ha segnalato che in presenza di situazioni di crisi aziendale, sia prodromiche alla dichiarazione di fallimento, sia evidenziate in una proposta di concordato preventivo, lo strumento transattivo può rilevarsi decisivo per garantire l'effettivo introito di somme dovute all'Erario, in misura certamente superiore (e in tempi certamente più rapidi) rispetto a quanto potrebbe avvenire con le ordinarie modalità di riscossione in caso di fallimento del contribuente;

- in caso di eventuale successivo fallimento dell’imprenditore, i pagamenti da lui effettuati in adempimento all’accordo transattivo del 2002, rimanevano esposti al rischio di azione revocatoria se effettuati nel c.d. periodo sospetto (altro motivo per il quale, probabilmente, tale istituto non riscontrò un gran successo)112; questo pericolo oggi viene meno grazie alla volontà del legislatore, trasposta nell’art. 67 l. fall., di proteggere dall’azione revocatoria i gli atti di disposizione effettuati in esecuzione di un piano di riassetto, di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo.

112 La stessa Agenzia delle Entrate, nella Circolare 8/E del 2005, affermò che “l’accordo transattivo, in

quanto atto dispositivo, sarebbe comunque soggetto a revocatoria fallimentare e di conseguenza l’Agenzia potrebbe essere chiamata a restituire le somme incassate nel c.d. periodo sospetto”.

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