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Il Presidente e il Segretario Generale

Il vertice della Corte dei conti europea è rappresentato da due figure, aventi una legittimazione diversa: il Presidente99 e il Segretario generale.

L’art. 286, co.2 TFUE stabilisce che: “I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è rinnovabile”. Tale norma è completata dalle disposizioni del Regolamento interno della Corte, che detta una disciplina dettagliata sulla procedura di elezione e le relative competenze del Presidente. L’art. 7, co.1 prevede che: “La Corte procede all’elezione del presidente prima del temine del mandato del presidente in carica. Tuttavia, quando il termine del mandato presidenziale coincide con un rinnovo parziale dei membri, effettuato in conformità dell’articolo 286, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’elezione ha luogo subito dopo o entro i quindici giorni lavorativi successivi all’entrata in funzione della Corte nella sua nuova composizione”.

99 Per un approfondimento sulla figura del Presidente della Corte, Ufficio pubblicazioni della Corte dei conti europea, European Court of Auditors 1977-

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Lo scrutinio è segreto e risulta eletto il candidato che alla prima votazione abbia raggiunto la maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi, mentre nel caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, per il secondo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta. Se nessun candidato raggiunge le soglie prescritte, l’elezione deve essere sospesa per un periodo fissato dai membri, in modo da favorire la presentazione di nuovi candidature, in base alla Decisione n.26- 2010 “Modalità di applicazione del Regolamento interno della Corte dei conti”, art.9, par.5 “devono essere notificate agli altri membri un giorno intero prima della riapertura dello scrutinio”. Quindi da un lato le candidature nuove devono essere notificate a tutti i membri, mentre per quanto riguarda quelle precedenti, restano valide tranne nel caso in cui sia stato notificato il ritiro agli altri membri.

Nel caso in cui si giunga al quarto scrutinio, saranno presi in considerazione soltanto i due candidati che, nel corso dell’ultima deliberazione valida, abbiano ottenuto il numero maggiori di voti e tra questi verrà eletto, quello che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

In caso di ipotesi patologiche, di assenza, impedimento o di vacanza dell’ufficio, per evitare situazioni di stallo è previsto l’istituto dell’interim, ex. Art.8, che attribuisce la carica al Presidente uscente, purché egli continui a ricoprire la veste di membro della Corte. Nel caso in cui abbia ultimato il proprio mandato e questo non sia rinnovabile o non venga rinnovato, la carica di Presidente verrà conferita al membro che ha la precedenza sulla base dell’art.5100.

100 L’art. 5 stabilisce che: “ Il Presidente ha la precedenza sui membri. L’ordine di precedenza è determinato dall’anzianità di nomina. In caso di nuova nomina anche non consecutiva, si tiene conto della durata delle funzioni precedenti. L’ordine di precedenza fra i membri di pari anzianità di nomina è determinato dall’età”.

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Dal punto di vista funzionale, il Presidente svolge delle funzioni interne ed esterne, dotate di particolare pregnanza e significative per il buon funzionamento della Corte. In base all’art.9, il Presidente: • convoca e presiede le riunioni del Collegio e assicura il regolare

svolgimento dei dibattiti;

• vigila sull’esecuzione delle decisioni della Corte;

• sovrintende al buon funzionamento dei servizi ed alla buona gestione delle varie attività della Corte;

• designa l’agente incaricato di rappresentare la Corte in tutte le procedure di contenzioso in cui sia implicata la Corte;

• rappresenta la Corte nelle relazioni con l’esterno e, in particolare, nelle relazioni con l’autorità competente per il discarico, con le altre istituzioni dell'Unione e con gli organi di controllo degli Stati membri.

Infine, per espletare al meglio le proprie mansioni, il Presidente può delegare i propri compiti, ad uno o più membri.

Invece il Segretario generale è il funzionario di grado più elevato della Corte che presiede il settore del personale e tutto ciò che riguarda il settore amministrativo, composto dalla formazione professionale e dal servizio di traduzione e dalla unità eventi e protocolli. Il suo mandato può durare sino a sei anni.

Viene designato dal Plenum, tramite una elezione a scrutinio segreto, dove ogni membro esprime un voto: il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti verrà eletto. Nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga il quorum prescritto, si procederà ad escludere coloro che non hanno ottenuto alcun voto e si passerà direttamente al secondo scrutinio.

L’art. 13, co.4 stabilisce che: “ Il Segretario Generale esercita i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina (AIPN), ai sensi dell’articolo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, e

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quelli conferiti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione a norma dell’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, salvo disposizioni diverse previste dalla decisione della Corte relativa all’esercizio dei poteri conferiti all’AIPN e all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione”.

Infine è responsabile della gestione del personale e dell’amministrazione della Corte, nonché di qualsiasi altro compito che gli venga conferito dalla Corte. L’indeterminatezza di tale formula normativa, ha consentito l’estensione delle competenze del Segretario Generale, consentendo l’introduzione di ulteriori settori di operatività, quali: il bilancio, la traduzione degli atti della Corte, la formazione professionale e le tecnologie dell’informazione101.