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I Trattati di Nizza e di Lisbona

Mentre i Trattati precedenti avevano gettato le basi funzionali della Corte dei conti europea, il Trattato di Nizza del 26 Febbraio 2001, ha ridefinito il suo assetto strutturale e organizzativo76, esplicitando all’art.247 lett.a), che “La Corte dei conti è composta di un cittadino di ciascun Stato membro”. “Siffatta previsione supera definitivamente il problema connesso alle precedente previsione numerica dei membri in seno ai Trattati. Si abbandona così la logica della progressiva modificazione delle fonti originarie legata alla implementazione della compagine statale.”77Di conseguenza è stato necessario modificare le regole procedurali in sede di nomina dei membri da parte del Consiglio, prevedendo una deliberazione non più all’unanimità, bensì a maggioranza qualificata dei suffragi78.

Il Trattato di Nizza del 26 Febbraio 200179, ha ridefinito il profilo strutturale-organizzativo della Corte, modificando in primis l’art. 247, lett. a), sancendo che: “La Corte dei conti è composta di un cittadino per ciascun Stato membro”; apportando delle modifiche alla procedura di nomina dei membri da parte del Consiglio, stabilendo una deliberazione non più all’unanimità, ma a maggioranza qualificata dei suffragi.

76 B. LAFFAN, Becoming a “Living Institution”. The evolution of the European Court of Auditors, in Common Market Studies, vol.37, 1999, pp. 251-268.

77 Così D.SICLARI, op.cit., p. 30

78 F. POCAR e C.SECCHI, Il Trattato di Nizza e l’Unione Europea, in l’Italia e la

vita giuridica internazionale, Milano 2001, p. 20

79 Sul tema in generale si vedano M. BIGNAMI, Costituzione, Carta di Nizza,

CEDU e legge nazionale: una metodologia operativa per il giudice comune impegnato nella tutela dei diritti fondamentali, in Rivista italiana di diritto costituzionale, 4/2017; U. DE SIERVO, L’ambigua redazione della Carta dei diritti fondamentali nel processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea, in Dir. pubbl., 2001; P. GIANNITI, La “comunitarizzazione” della “Carta” a seguito del Trattato di Lisbona, in I diritti fondamentali nell’Unione europea. La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona, Bologna/Roma, 2013; K. STERN, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Riflessioni sulla forza vincolante e l’ambito di applicazione dei diritti codificati nella Carta, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 6, 2014; M. CARTABIA, L’ora dei diritti fondamentali nell’Unione europea, in M. CARTABIA (a cura di), I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, Bologna, 2007

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Infine il Trattato di Nizza, “i cui principi coinvolgono tutti i settori della vita umana”80, detta una disciplina volta al miglioramento della Dichiarazione di affidabilità dei conti, con il ricorso all’adozione di ulteriori relazioni e pareri inerenti i settori principali dell’attività comunitaria; la cui elaborazione viene affidata a sezioni appositamente istituite piuttosto che al Plenum81.

Invece, nell’attuale impianto del Trattato di Lisbona82, la Corte, nel mantenere inalterata la propria posizione nel quadro istituzionale83 è stata collocata all’art.13 TUE, mentre la sua disciplina inerente i profili strutturali e funzionali si trova nella Sezione 7 del TFUE artt.285-28784.

In conclusione queste ricostruzioni consentono di sottolineare come la Corte, nel corso della sua evoluzione storica, abbia sempre ricoperto un ruolo chiave, per la tutela di tutti i cittadini europei. Soprattutto negli ultimi anni, caratterizzati dalla crisi economica85, in cui “the Europe and the world are facing financial and economic

difficulties”86, come si evidenzierà nel prosieguo della trattazione, il

80 C. CHIARIELLO, Il valore costituzionale della Carta di Nizza: un problema

ancora aperto alla luce della sentenza n.269/2017 della Corte Costituzionale, in Consulta online, 7 marzo 2018, p. 380.

81 H.PIRON, M. KORVELA, La politique d’information à la Cour des comptes

europèenne-Vers le marketing social?, Universitè de Nancy II, 1997, p.67.

82 Per approfondire si vedano U. DRAETTA, N. PARISI (a cura di), Elementi di

diritto dell’Unione europea. Il diritto sostanziale, Milano, 2014, pp. 348 e ss;

L. PACE (a cura di), Nuove tendenze del diritto dell’Unione europea dopo il

Trattato di Lisbona, Milano, 2012, pp. 207 ss; R. GOSALBO BONO, Some Reflections on the Csfp Legal Order, in CML Rev., 2006, pp. 338 ss.;

83 Si veda M.L. SANCHEZ BARRUECO, The post-Lisbon European Court of

Auditors: little prospect for better enhancing EU, legitimacy through better accountability in harsh times’. European Union Studies Association, 12th annual conference, Boston, USA, 3-5 March 2011.

84 V.M. DA SILVA CALDEIRA, Prefazione, in Relazione annuale di attività della

Corte dei conti europea (2009), Lussemburgo 2010.

85 M.L. SANCHEZ BARRUECO, The contribution of the European Court of

Auditors to EU Financial Accountability, in Times of Crisis’, Romanian Journal of European Affairs, 2015, 15(1), pp. 70-85.

86 V.M. DA SILVA CALDEIRA, Presentation of the audit strategy 2009-2012 and

2009 work programme of the European Court of Auditors to the Committee on Budgetary Control of the European Parliament, Brussels 2009, p. 9.

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revisore europeo ha ampliato le proprie prerogative, migliorando le modalità operative del suo controllo.

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CAPITOLO II

Composizione e organizzazione della Corte dei

conti europea

SOMMARIO: 1. Composizione, designazione e durata del mandato dei membri - 2. Requisiti e guarentigie dei membri – 3. Il Presidente e il Segretario Generale – 4. Le articolazioni interne: Sezioni e Comitati amministrativi – 5. Disciplina interna sul funzionamento delle riunioni della Corte e delle Sezioni.

1. Composizione, designazione e durata del mandato dei membri

Dal punto di vista strutturale ed organizzativo87, la Corte soprattutto nei tempi più recenti88, ha avviato un processo di ridefinizione della propria governance89 volto a “garantire il funzionamento efficace

della Corte”90.

In base alla novella dell’art. 285 TFUE (ex art.246 TCE) introdotta dal Trattato di Nizza del 26 Febbraio 2001, la Corte dei conti europea “è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro”, in modo da garantire da un lato il requisito della collegialità e dall’altro uguaglianza a livello rappresentativo delle compagini statali. In questo modo si sono accolte le istanze, sorte dopo il Trattato di

87 Per approfondire la struttura interna i gli aspetti organizzativi: C.A. TROJANI,

La Corte dei conti europea, in Foro amm., 1975, pp. 590 e ss.; C.D. EHLERMANN, Der Europaische Rechnungshof: Haushaltskontrolle in der Gemeinschaft, Baden

Baden 1976; G. ORSONI, La Cour des comptes des Communautés européennes, Paris 1983.

88 K. KOURTIKAKIS, Imitation and supranational politicis: some lessons from the

the European Ombudsman and the European Court of Auditors’, in European Political Science Review, 2010, n.2, pp. 27-48.

89 V.M. DA SILVA CALDEIRA, Revision of the Court’s Rules of Procedure and

their Implementing Rules, in Journal de Cour des comptes européenne, n.5, 2010,

p. 3.

90 J.M. FABRA VALLES, Presentazione del programma di lavoro 2004 della

Corte dei conti europea, Commissione per il controllo di bilancio Parlamento Europeo 17 febbraio 2004, ECA/04/5, IT, p. 2.

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Maastricht91, in base alle quali alcuni avevano avanzato la proposta di diminuire il numero dei membri, per aumentare l’efficacia e il tasso tecnico del lavoro della Corte, isolandola dal contesto politico. Per quanto riguarda le modalità di designazione dei membri, l’art.286 TFUE (ex art.247 TCE), eleva il ruolo del Consiglio nella procedura di nomina: “Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro”. Dunque nello specifico, il Consiglio deve adottare l’elenco dei candidati a maggioranza qualificata (prima era necessaria l’unanimità)92, previa consultazione del Parlamento europeo, tenendo conto delle candidature presentate da ciascuno Stato membro.

Appare opportuno sottolineare l’intervento del Parlamento europeo all’interno della fase di nomina, che ha il compito di rendere un parere obbligatorio per conservare il carattere dell’inter-organicità, in fase di controllo93. In questo modo l’organo assembleare, adempie alla sua funzione di controllore politico del bilancio comunitario94 e di garante dei requisiti e dell’indipendenza dei candidati. Il parere che il Parlamento europeo è chiamato a rendere è vincolante, ma non obbligatorio, perché si è voluto evitare una ingerenza sulle singole candidature, che promanano dalla volontà degli Stati membri.

Tale procedura è frutto del Trattato di Maastricht, a seguito del quale il Parlamento europeo si era posto un interrogativo: i Membri della

91 Si veda, P. RUSSO, La Corte dei conti italiana dopo la riforma e la Corte dei

conti europea dopo Maastricht: mutamenti e nuove occasioni di lavoro comune, in Rivista della Corte dei conti, n. 2/1994.

92 N. VOGIATZIS, The independence of the European Court of auditors, in

Common Market law review, 2009, n.56, p. 676.

93 E. CORTESE PINTO, Corte dei conti delle Comunità europee, in Novissimo

Digesto italiano, App.II , Torino 1981, pp. 857 ss.

94 G.B. GOLETTI, La Corte dei conti delle Comunità europee ed i rapporti

interistituzionali (analisi della relazione sull’esercizio 1988), in Foro amministrativo, 1990, 1, pp. 219 e ss.

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Corte dei conti europea devono essere considerati revisori pubblici o politici?95

“ Se devono essere considerati politici allora la nomina da parte dei loro Governi nazionali, rappresenta la procedura corretta; tuttavia la Corte dei conti europea non può essere considerato il revisore esterno della Comunità e il forum in cui i Governi nazionali discutono e risolvono i problemi della finanza della comunità in modo politico. Questo è chiaramente ciò che non prevedono i Trattati”96.

Come disposto dallo stesso art.286 TFUE, la durata del mandato dei membri della Corte dei conti europea è il medesimo di quello dei giudici della Corte di giustizia, ossia di sei anni rinnovabili. Il mandato però è soggetto ad ipotesi patologiche “di risoluzione anticipata del mandato”, che si concretizza nelle dimissioni o nel decesso.

Merita rivolgere l’attenzione all’istituto delle dimissioni, sulla base dell’art. 286 TFUE par.3 co.5 :“A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 6”.

Dunque per quanto riguarda le dimissione volontarie né il Trattato, né il Regolamento interno della Corte dei conti europea, indicano le modalità precise relative alla forma e alla procedura, per questo come sancito dalla normativa, il membro resterà in carico fino a che non si sia provveduto alla sua sostituzione. Invece, per quanto riguarda le dimissioni d’ufficio, promanano dalle verifiche effettuate dai giudizi della Corte di giustizia, che dovranno verificare se il membro è in

95 Dichiarazione esplicativa della relazione della Commissione per gli affari

istituzionali sul tema: indipendenza dei membri delle istituzioni comunitarie, 1994, punto 28.

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possesso dei requisiti necessari e/o soddisfi gli obblighi sottesi all’esercizio della carica.