Il web e le Istituzion
9.2 I principi dell'amministrazione digitale
Il testo normativo che riunisce i principi alla base dell’Amministrazione digitale è il Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito CAD), previsto dalle seguenti disposizioni:
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n.112 - S.O. n. 93 "Codice dell'amministrazione digitale";
Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006, n.99 - S.O. n. 105 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale";
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008 - "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'art. 71, comma 1-bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell'Amministrazione Digitale”;
Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 che ha introdotto modifiche al CAD;
Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto il comma 2-ter e 2- quater all’art. 54 del CAD in materia di contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni;
Decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010, che ha modificato e integrato il CAD79.
Concludendo il CAD promuove e regola la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in formato digitale, utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella pubblica amministrazione e nei rapporti tra amministrazione e privati.
Il CAD ha quindi voluto dare puntuali indicazioni sia di carattere generale che specifico, in relazione alla progettazione e allo sviluppo di siti web, delineando anche i contenuti minimi che un sito di una pubblica amministrazione deve contenere per garantire il livello minimo di servizio al cittadino; in particolare si è espresso in materia di: accesso telematico ai dati e documenti; contenuto dei siti; consultazione delle iniziative normative del Governo; dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado; moduli e formulari.
Ad integrazione della complessa normativa istitutiva del CAD, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie in data 18 novembre 2005, con propria direttiva applicativa dal titolo “Linee guida per la Pubblica Amministrazione digitale”, ha stabilito i criteri e le azioni concrete da compiere nelle pubbliche amministrazioni per realizzare i principi del succitato Codice. La predetta Direttiva regolamenta diversi aspetti dell’attività amministrativa ed in particolare:
la comunicazione telematica tra pubblica amministrazione e cittadini, suddivisa in comunicazione esterna e posta elettronica e servizi telematici di informazione preventiva;
la comunicazione interna alle pubbliche amministrazioni;
la Carta Nazionale dei Servizi; le transazioni economiche on line; la conferenza di servizi on line; la sicurezza dei sistemi informativi;
le strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.
L’armonizzazione tra le norme precedenti e le nuove direttive hanno prodotto il così detto “nuovo CAD”, entrato in vigore il 25 gennaio 2011, e che è, insieme al D.Lgs. n. 150/200980, il nuovo pilastro su cui si basa il
processo di rinnovamento delle amministrazioni pubbliche; il “nuovo CAD” rinnova il quadro normativo in materia di amministrazione digitale definito dal D.Lgs. n. 82/200581, aggiornando le regole di riferimento in
un panorama tecnologico in evoluzione.
Il nuovo Codice introduce un insieme di innovazioni normative che condizionano concretamente i comportamenti e le prassi delle Pubbliche Amministrazioni e la qualità dei servizi offerti. Vengono così resi effettivi i diritti dei cittadini e delle imprese, costrittivi gli obblighi per la P.A., dando contemporaneamente sicurezza agli operatori sulla validità, anche giuridica, dell'amministrazione digitale.
Alcuni dei principali cambiamenti introdotti dalla riforma del CAD sono qui sotto sintetizzati:
validità dei documenti informatici (copia digitale del documento cartaceo, duplicazione digitale, ecc.);
conservazione digitale dei documenti da parte di un Responsabile della conservazione;
la Posta Elettronica Certificata (PEC) diventa il mezzo più veloce,
80 Attuazione della L. 4 marzo 2009, n.15, in materia di “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”
81 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 aprile 2006 recante disposizioni integrative e correttive “Codice dell'amministrazione digitale”
sicuro e valido per comunicare con le P.A.; i cittadini possono utilizzarla anche come strumento di identificazione, evitando l'uso della firma digitale;
siti pubblici e trasparenza: il contenuto dei siti istituzionali delle amministrazioni è stato arricchito, prevedendo che sugli stessi siano pubblicabili anche tutti i bandi di concorso. Le P.A. hanno l'obbligo di aggiornare i dati e le notizie, che per legge devono essere pubblicati sul proprio sito istituzionale;
customer satisfaction dei cittadini su Internet, attraverso l'adozione di strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio dei "clienti" della P.A. sui servizi on line;
obbligo di pubblicare on line l'elenco dei documenti richiesti per procedimento (moduli e formulari validi) senza poter richiedere l'uso di moduli o formulari che non siano stati pubblicati sul web;
riguardo alla trasmissione delle informazioni via web, le P.A. non possono richiedere informazioni di cui già dispongono. Per evitare che il cittadino debba fornire più volte gli stessi dati, le amministrazioni titolari di banche dati predispongono apposite convenzioni per assicurare l'accessibilità delle informazioni in proprio possesso da parte delle altre amministrazioni;
la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti (anche a fini statistici) tra cittadini/imprese e PA (e viceversa) avviene utilizzando solamente tecnologie ICT;
è stato introdotto il concetto di firma elettronica avanzata, con cui è possibile sottoscrivere un documento informatico con piena validità legale;
è stato previsto che ogni comunicazione inviata tramite PEC tra le PA e tra queste e i cittadini o le imprese sia protocollata in via
informatica. L'amministrazione titolare del procedimento raccoglierà gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo in un fascicolo elettronico, dotato di un apposito identificativo;
il nuovo CAD mette in primo piano la responsabilità delle P.A. nell'aggiornare, divulgare e permettere la valorizzazione dei dati pubblici secondo principi di open government82.
Successivamente, la Legge n. 106 del 12 luglio 201183 ha fornito ulteriori
indicazioni e indicato misure di semplificazione a "costo zero", anche in riferimento alla trasparenza e alla certezza degli adempimenti burocratici ed amministrativi on line che gravano sulle P.A. In particolare le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascuna procedura, l'elenco degli adempimenti e la documentazione necessaria84. In caso di inadempienza, la P.A. non può rifiutare l'istanza
del cittadino o dell'impresa e può solo richiedere l'integrazione della documentazione.
9.3 Legge n.4/2004: “Disposizioni per favorire l'accesso dei