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La protezione sociale dei liberi professionisti ordinistici attraverso il ruolo delle casse previdenziali

La protezione sociale dei liberi professionisti tra pubblico e privato

3. La protezione sociale dei liberi professionisti ordinistici attraverso il ruolo delle casse previdenziali

a domande di protezione che sono divenute più penetranti, quanto l’inadeguatezza del sistema di tutele offerte dalla gestione separata per quei lavoratori che dispongano della gestione separata come unica forma di protezione sociale.

Muovendo da queste premesse, si possono individuare ambiti di riflessione e strate-gie di riforma che possano accompagnare le transizioni in atto, rendendo più equa e funzionale l’organizzazione del sistema di welfare e sicurezza sociale. Nei prossimi paragrafi prenderò quindi in considerazione i temi più attuali di queste prospettive di riforma, anche alla luce del dibattito pubblico sviluppatosi negli ultimi anni.

3. La protezione sociale dei liberi professionisti ordinistici attraverso il ruolo delle

gestione finanziaria delle Casse è omologata agli investimenti finanziari a carattere speculativo, mentre l’aliquota cui sono sottoposti i rendimenti dei fondi di previdenza complementare è stabilita al 20%. Un’incongruenza di evidenza lampante che si river-bera in un vizio di costituzionalità.

Il necessario ripensamento di questo modello di prelievo fiscale è dunque preliminare ad una revisione delle prestazioni erogate dalle casse, che dovrebbe allinearsi alla mu-tata concezione del benessere dei lavoratori in una società purtroppo sempre meno coesa, più fragile e densa di sfide.

Le pressanti nuove domande di assistenza hanno indotto le Casse ad avviare percorsi e sperimentazioni. Alle tradizionali prestazioni previdenziali, le Casse hanno così af-fiancato prestazioni di carattere assistenziale e di welfare, focalizzate sui momenti più critici dell’esperienza – professionale e personale – del lavoratore.

Da una disamina dei regolamenti, degli statuti e delle leggi istitutive delle Casse di previdenza privatizzate emerge come le prestazioni di carattere assistenziale differi-scano a seconda della professione. Queste, nella maggior parte dei casi, sono erogate in forma di tutela indennitaria, di provvidenza straordinaria, di trattamento assisten-ziale di solidarietà tramite lo stanziamento di fondi speciali costituiti mediante gli avanzi di bilancio o con apposita esazione della contribuzione agli iscritti. È stato peraltro evidenziato36 come le prestazioni assistenziali integrative siano molto diffuse tra gli enti ex d.lgs. 20 giugno 1994, n. 50937 e meno diffuse tra gli enti ex d.lgs. 10 feb-braio 1996, n. 10338.

Il I rapporto Adepp sul welfare del 202039 ha prefigurato una serie di azioni e misure volte e promuovere l’esercizio dell’attività professionale, che è possibile raggruppare in due aree:

Welfare attivo, dedicato al rafforzamento dei liberi professionisti tramite azioni volte a potenziare le competenze personali, la formazione dei liberi professionisti, le siner-gie, i partenariati, l’utilizzo dei fondi europei. Questa tipologia di welfare necessita di essere modellato sulle specifiche esigenze della categoria professionale e si distingue perciò da cassa a cassa. All’interno della macroarea “welfare attivo” Adepp ha distin-to gli interventi in: (i) azioni tese ad aumentare la visibilità dei professionisti presso aziende pubbliche e private (tramite l’organizzazione di eventi o incontri e consoli-dando i rapporti con le università); (ii) sinergie e partenariati con Enti, Fondazioni, Istituti di credito per coinvolgere e sostenere gli iscritti in particolar modo nella fase di avvio e start-up dell’attività professionale; (iii) attività formative rivolte agli iscritti per l’acquisizione di nuove competenze professionali, borse di studio con finalità for-mativa e in generale con lo scopo di promuovere occupabilità, competitività e crescita della professione; (iv) servizi per favorire l’accesso ai fondi europei da parte dei liberi professionisti affinché gli iscritti possano avere un’adeguata conoscenza delle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea.

36. Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Il Bilancio del Sistema Previdenziale italiano: Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell’assistenza per l’anno 2020, IX Rapporto, 2022.

37. ENPACL, ENPAV, ENPAF, Cassa Forense, INARCASSA, Cassa Nazionale del Notariato, Cassa di previdenza e assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali, Cassa dottori Commercialisti, INPGI, ENPAM.

38. EPPI, ENPAP, ENPAPI, ENPAB, ENPAIA EPAP, INPGI 2.

39. Centro Studi Adepp, I rapporto Adepp sul welfare del 2020.

Welfare assistenziale e strategico, che attiene gli interventi nell’ambito della salute tra-mite rimborsi per spese mediche, coperture Long Term Care, coperture per infortuni, spese per anziani e malati non autosufficienti: tutte prestazioni erogate nella maggior parte dei casi tramite polizze assicurative o con gestione diretta da parte della cassa ed in alcune circostanze estese anche ai pensionati. Le ulteriori linee di intervento riguar-dano la famiglia (tramite assegni per l’interruzione di gravidanza e interventi in fa-vore di portatori di handicap, sussidi per spese d’asilo nido o babysitter), la professione (tramite tutele indennitarie e sussidi in caso di impossibilità a svolgere la professione, cessazione o sospensione dell’attività professionale, convenzioni specifiche per spazi di co-working) e l’accesso al credito (tramite prestiti agevolati, mutui e microcredito).

Rilevante anche l’interesse delle casse per l’assistenza sanitaria integrativa: la maggior parte degli enti privatizzati offre infatti polizze sanitarie integrative per i professioni-sti iscritti che coprono le problematiche sanitarie più gravi e possono essere estese ai familiari. In questo contesto, un peculiare ruolo è assunto da EMAPI, l’Ente di mutua assistenza dei liberi professionisti italiani, che eroga agli iscritti degli enti associati prestazioni di tipo assistenziale. EMAPI ha la finalità di «promuovere la cultura soli-daristica e assicurativa degli associati e dei beneficiari; di ricercare, al fine di curarne l’attuazione, soluzioni assistenziali e assicurative in favore dei professionisti iscritti agli Enti associati all’EMAPI e dei rispettivi familiari conviventi, tra cui quelle dirette a integrare le prestazioni previste dalla legislazione vigente in materia sanitaria, nei li-miti e con modalità stabilite con apposito Regolamento»40. Esso ha la veste di un vero e proprio fondo sanitario riconosciuto dal Ministero della Salute, costituito nella forma di associazione senza finalità di lucro da diversi enti di previdenza privati41.

Infine, una particolare attenzione merita il ruolo svolto dalle Casse privatizzate nel corso della pandemia42. Nel pieno dell’emergenza pandemica le Casse hanno svol-to la funzione di anticipo e gestione delle tutele indennitarie stanziate dal Governo con il “Fondo per il Reddito di ultima istanza”43, ammettendo al pagamento 495.000 richieste44. Al fianco di questo intervento le Casse hanno implementato una serie di altre misure emanate tramite bandi o regolamenti per la contribuzione dei canoni di locazione dello studio professionale, indennità a seguito di ricovero o quarantena, contributi per la diagnosi del Covid-19 tramite tampone o test sierologico, servizi di telemedicina e servizi di videoconsulto45.

Peraltro, su questa tipologia di interventi erogati delle Casse, tesi a contrastare gli effetti della crisi epidemiologica, è intervenuto anche il legislatore in funzione promo-zionale, disponendo la totale detassazione dei contributi, delle indennità e ogni altra

40. Art. 2 Statuto EMAPI.

41. Nello specifico Cassa Forense, Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti, Cassa Notariato, CIPAG, ENPAB, ENPACL, ENPAF, ENPAM, ENPAP, ENPAPI, EPAP ed EPPI.

42. C. Garofalo, I lavoratori autonomi durante l’emergenza epidemiologica Covid-19, in D. Garofalo – M. Tiraboschi – V.

Filì – F. Seghezzi, Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica. Contributo sulla nuova questione sociale, Vol. III, Covid-19 e sostegno al reddito, ADAPT Univ. Press, 2020, pp. 247 e ss.; A. Alaimo, Il lavoro autonomo fra nuove «debolezze», cit.

43. Art. 44 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 78 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

44. A. Buratti – P. Feltrin, Il lavoro autonomo professionale, cit., pp. 183-184.

45. Per una rapida rassegna cfr. Osservatorio delle libere professioni, Gli interventi delle Casse di previdenza e dell’INPS per i liberi professionisti, n. 1, 2020.

misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza Covid-1946. Sebbene l’importo complessivo delle prestazioni assistenziali erogate sia nettamente inferiore rispetto alle prestazioni pensionistiche, e non incida sulla sostenibilità degli enti, giacché le prestazioni sono finanziate con specifici contributi di scopo o tramite contribuzioni integrative che non comportano impegni permanenti nel futuro, si pone in ogni caso il problema della natura, obbligatoria o facoltativa, dell’adesione e del contributo a questi servizi per i professionisti47. Ed infatti, nel descritto contesto di progressivo allargamento dalla sfera previdenziale “pura” delle Casse di previden-za privatizpreviden-zate alla sfera assistenziale, non può non constatarsi un allontanamento dall’impostazione originaria delle funzioni pubbliche di questi enti, come prefigurata dalla Costituzione e dalla legislazione di riferimento. La funzione pubblica fonda-mentale per cui le Casse privatizzate sono state costituite è infatti quella previdenzia-le, che certamente ha natura obbligatoria. Negli ultimi anni, l’intento del legislatore è stato quello di allargare ed ampliare le finalità inderogabili ed obbligatorie delle Casse di previdenza privatizzate, includendo la funzione assistenziale tra i compiti istitu-zionali degli enti privatizzati48. Anche a prescindere, peraltro, dalla natura facoltativa dell’adesione del libero professionista a questi servizi – che peraltro, come si è visto, vanno spesso molto al di là delle prestazioni assistenziali e configurano piuttosto un sostegno di categoria per lo sviluppo dell’attività economica – è necessaria in prospet-tiva una riflessione approfondita sul ruolo delle Casse come soggetti a fini generali.

4. La protezione sociale dei liberi professionisti non ordinistici: la messa a regime