LA DISCREZIONALITÀ NELL’ESERCIZIO DEL POTERE
5. Prove concorsuali: labile confine tra valutazioni di legittimità e strettamente di merito nell’analisi dei motivi di un provvedimento
amministrativo. Sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3622/2012 e n. 8412/2012
Alla luce delle considerazioni effettuate, resta da chiedersi: come si individua il confine tra un sindacato sulle motivazioni addotte in un provvedimento amministrativo e le valutazioni inerenti il merito?
A tal proposito si rinvengono due importantissime decisioni della Corte di Cassazione del 2012, entrambe riguardanti prove concorsuali (o simili) in cui il giudice amministrativo sia dovuto intervenire valutando le motivazioni addotte in provvedimento. Il punto è come il giudice amministrativo possa rimanere entro i confini dei propri poteri, senza invadere la sfera del merito, dovendo necessariamente effettuare delle valutazioni comparative.
66DI PACE R.,L’eccesso di potere giurisdizionale - Libro dell’anno del Diritto 2013 (internet), 2013, consultato
11 giugno 2014, 9 pag., disponibile all’indirizzo: http://www.treccani.it/enciclopedia/l-eccesso-di- potere-giurisdizionale_(Il-Libro-dell’anno-del-Diritto)/, pag. 3.
67 Critiche a questa decisione ci vengono date da SASSANI B.,Sindacato sulla motivazione e giurisdizione: le
S.U. riscrivono l’articolo 111 della Costituzione (internet), 2012, in www.judicium.it, 13 pag.
Tra le tante, Sassani sostiene che, in questa decisione, la Corte di Cassazione abbia a sua volta sconfinato nel merito della decisione del Consiglio di Stato che le era stata sottoposta con ricorso, esercitando «[…] il più schietto controllo di merito su una decisione del Consiglio di Stato».
Se si riportano i due casi sopra menzionati si riesce a capire la portata del problema.
5.1 Sentenza Cass., S.U., 08 marzo 2012, n. 362268
Il primo caso, quello poi conclusasi con sentenza della Cass., S.U., n. 3622/2012, riguarda un procedimento svolto dal Consiglio Superiore della Magistratura per il conferimento dell’incarico di Presidente di Corte d’Appello. Il provvedimento conclusivo di tale procedimento venne impugnato dal candidato escluso dinnanzi al Consiglio di Stato e il ricorso venne in effetti accolto dal giudice amministrativo.
La decisione del Consiglio di Stato fu, a sua volta, oggetto di ricordo da parte del CSM, affermando quest’ultimo che il CdS, nell’accogliere il ricorso abbia operato dei giudizi comparativi diretti tra i vari curricula presentati dai candidati, invadendo in tal modo la sfera discrezionale dell’amministrazione nella scelta tra i vari candidati.
La Cassazione rigettò il ricorso del CSM, chiarendo che i limiti invalicabili che il giudice amministrativo deve rispettare, in tal caso, non possono considerarsi superati per il solo motivo che egli abbia preso in considerazione i requisiti dei candidati: infatti l’analisi dei curricula non venne svolta in una sorta di sostituzione dell’amministrazione da parte del giudice amministrativo nella scelta del candidato migliore, bensì tale valutazione fu strettamente necessaria, perché finalizzata solamente ad evidenziare problemi di congruità logica nella motivazione del provvedimento oggetto di sindacato; infatti quello che viene eccepito al CSM è il fatto di aver fatto leva, nello scegliere l’uno piuttosto che l’altro, sulla versatilità e le conoscenze dell’ordinamento di uno di essi, senza però precisare espressamente il motivo per cui tale requisito
venga considerato prevalente rispetto alle numerosissime esperienze lavorative dell’altro.
Di conseguenza l’analisi dei curricula non è servita al giudice per sovrapporsi all’amministrazione ma per sottolineare le lacune esistenti nella motivazione dell’atto.
5.2 Sentenza Cass., S.U., 28 maggio 2012, n. 841269
Quanto stabilito dalla Corte di Cassazione è stato poi confermato da un’ulteriore decisione dello stesso giudice in relazione ad esami e prove concorsuali: si tratta della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 8412/2012.
La vicenda oggetto della decisione riguarda una dottoressa in legge, la quale ricorse avverso il provvedimento di non ammissione agli esami orali di abilitazione alla professione di avvocato: il suo ricorso venne accolto sia dal T.A.R. che dal Consiglio di Stato.
Avverso la decisione di quest’ultimo giudice propose ricorso il Ministero della Giustizia, sostenendo che nel giudizio de quo «si sarebbe verificato l’eccesso di potere giurisdizionale, attraverso la sostituzione della volontà dell’amministrazione con quella del giudice, il quale avrebbe espresso una valutazione tecnico/giuridica sull’idoneità dell’elaborato.»70.
La Corte di Cassazione, ribadendo quanto affermato in precedenza e specificando ancora più maggiormente entro quali limiti debba “muoversi” il giudice amministrativo in tali casi, soprattutto relativamente a valutazioni tecniche di commissioni di esami o concorsi pubblici, rigetta il ricorso in
69 In www.leggioggi.it, 2012, 5 pag.
quanto infondato, affermando che il sindacato del giudice amministrativo in tali (delicate) ipotesi è comunque «legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice sia affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull’elaborato sottoposto a valutazione», senza che ciò comporti necessariamente uno sconfinamento nel merito amministrativo. In conclusione: sostanzialmente si ritiene ammissibile un sindacato che vada anche ben oltre il controllo della mera coerenza logica tra le argomentazioni della motivazione di un provvedimento, senza che ciò vada a intaccare l’intangibilità del merito amministrativo; è esclusa solo la possibilità di un intervento diretto sostitutivo e demolitorio sulle valutazioni svolte dalla P.A., anche se opinabili.
5.3. Conclusioni
Questa è la linea di tendenza della Corte di Cassazione relativamente a tale problematica, di non semplice soluzione evidentemente: da un lato la sfera discrezionale e di merito della P.A. inattaccabile in giudizio (tranne che nei rari e tassativi casi di giurisprudenza estesa al merito); dall’altro la necessità per il giudice amministrativo, nel dover decidere le “sorti” di un provvedimento che gli è stato proposto con ricorso, di approfondire le valutazioni effettuate dall’amministrazione procedente in ordine a profili di opportunità.
Abbiamo preso ad esempio due decisioni che trattano nello specifico di concorsi pubblici o esami di Stato, ambiti nei quali sicuramente le commissioni esaminatrici svolgono inevitabilmente delle valutazioni di merito (anche se nell’ambito di un procedimento vincolato e alquanto tecnico). Quando le loro decisioni vengono presentate dinnanzi al giudice
amministrativo da parte di un candidato escluso, è ovvio che l’organo giudicante dovrà anche andare ad analizzare le motivazioni che hanno portato l’amministrazione a provvedere in un senso piuttosto che in un altro, le comparazioni che hanno svolto con altri candidati, ecc…
In tal caso, è molto semplice capirlo, il giudice si trova in una posizione in cui qualsiasi mossa potrebbe essere letta come sconfinamento nel merito. A tal proposito la Corte di Cassazione, con queste decisioni, ha creato un principio abbastanza generale che potrebbe aiutare a risolvere la questione: al giudice amministrativo è in primo luogo possibile analizzare i motivi dei provvedimenti, senza per questo andare a sostituirsi all’amministrazione, ma semplicemente perché grazie alle argomentazioni che andrà a valutare potrà affermare che siano stati rispettati i limiti cui è vincolata l’amministrazione nell’ambito di un procedimento discrezionale (ragionevolezza, fine, proporzionalità); in secondo luogo ha poi esplicitamente stabilito, e lo si ripete, che il sindacato del giudice amministrativo si ritiene «legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice sia affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull’elaborato sottoposto a valutazione».