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Il quadro normativo europeo: la Direttiva n 91/250 CEE

2. Aspetti giuridici e problemi connessi al

2.1 Il quadro normativo europeo: la Direttiva n 91/250 CEE

In ambito comunitario si afferma nel frattempo la necessità di adattare la legislazione sul diritto d’autore ai progressi della tecnologia perseguendo i seguenti obiettivi:

 assicurare ai creatori di opere e alle imprese europee che le utilizzano una tutela che non li ponga in condizioni di svantaggio rispetto ai loro concorrenti di altri Paesi;

 ridurre l’effetto monopolistico del diritto d’autore, che conferisce una tutela troppo ampia e di durata eccessiva per questo tipo di opere.

Viene, inoltre, proposta una repressione più efficace della pirateria, mediante l’introduzione di pene più severe.

Si tratta, dunque, di assicurare una tutela flessibile che contemperi gli interessi contrapposti dei produttori, da una parte, e degli utilizzatori, dall’altra: il frutto di tali sforzi è la Direttiva CEE del 14 maggio 1991 n. 250 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore espressi in qualsiasi forma, anche se incorporati nell’hardware, nonché i lavori preparatori di progettazione per realizzarli. Viene loro estesa la tutela riconosciuta dal diritto d’autore alle opere letterarie, determinando i diritti esclusivi dei quali i soggetti titolari possono avvalersi e la relativa durata.

Principi cardine di tale riforma sono i seguenti:

i. i programmi per elaboratori sono qualificati come opere letterarie e tutelati in base al diritto d’autore, purché originali ;

ii. la tutela non si estende ai principi, alla logica, agli algoritmi e al linguaggio di programmazione, nonché alle interfacce;

iii. i diritti spettano a chi ha creato il programma: se questo è realizzato nel corso di lavoro subordinato o di un contratto d’opera spettano al datore di lavoro o al committente;

iv. i diritti esclusivi comprendono: la riproduzione in qualsiasi forma, l’adattamento, la distribuzione sotto qualsiasi veste giuridica;

v. costituisce violazione dei diritti esclusivi il possesso e il commercio di copie illecite.

La direttiva affida la protezione principale dei programmi per computer al diritto d'autore, pur sottolineando che anche altri diritti di proprietà intellettuale (es. brevetti) posso fornire una protezione complementare (art. 9.1). L'articolo 8.1 armonizza la durata della protezione dei programmi, fissandola a cinquant'anni dopo la morte dell'autore, in caso di persona fisica, e a cinquant'anni dalla prima distribuzione al pubblico, in caso di persona giuridica. Gli stati membri hanno l'obbligo di predisporre speciali misure di protezione contro la commercializzazione di programmi che violino il diritto d'autore, in particolare consentendo ai titolari dei diritti di ottenere il sequestro della merce piratata o contraffatta (art. 7).

Uno degli aspetti più significativi della direttiva è l'assimilazione dei programmi per computer alle opere letterarie, Al riguardo la Commissione aveva evidenziato come i programmi per computer avessero due caratteristiche che li rendevano

particolarmente adatti ad una protezione tramite diritto d'autore. Da un lato l'utilizzo dei programmi richiede delle copie, e il diritto di riproduzione è elemento essenziale del diritto d'autore. Dall'altro lato, il diritto d'autore non “privatizza” le idee e i principi, ma ne tutela l'espressione. In un certo senso, il riferimento alla convenzione di Berna forzava la mano all'interprete, poiché la Convenzione in questione non include i programmi per computer nell'elenco delle opere protette dal diritto d'autore. Ciononostante, è generalmente ritenuta ammissibile l'inclusione di nuovi tipi di opere nell'ambito della definizione.

Va altresì osservato che, ai sensi della direttiva, gli utenti di programmi godono di diritti che eccedono quelli generalmente riconosciuti ai consumatori di altre opere letterarie. La direttiva consente infatti agli utenti di realizzare copie e adattamenti dei programmi per l'utilizzo personale, in connessione con il loro funzionamento sul computer.

Nonostante la definizione dei programmi come opere letterarie, nella direttiva non viene fornita alcuna definizione di “programma per computer”, forse perché si temeva che la definizione avrebbe avuto vita breve, data la rapidità del progresso tecnologico in campo informatico, o forse, più semplicemente, per una difficoltà nel trovare una definizione sufficientemente condivisa. La direttiva si limita ad affermare che anche il materiale preparatorio per la progettazione di un programma è da considerarsi come programma ai fini della direttiva. In tale affermazione si ravvisa un'eccezione rispetto alle tradizionali regole del diritto d'autore, le quali prevedono la pubblicazione dell'opera quale requisito essenziale. Con riferimento al materiale preparatorio, si è evidentemente voluto estendere la privativa a tutto il procedimento di realizzazione del programma, e non solo al programma.

L'ultimo requisito chiesto perché un programma possa essere coperto dal diritto d'autore è quello dell'originalità, intesa come “creazione intellettuale dell'autore” (art. 1.3). Imponendo lo standard di originalità come requisito base per la protezione del software in quanto opera letteraria, la direttiva ha agito in senso orizzontale. Poiché lo standard di originalità da essa imposto è tratto dal diritto d'autore continentale, alcuni stati membri, come il Regno Unito e l'Irlanda, si sono trovati costretti a rivedere le proprie normative relativamente ad un aspetto centrale del diritto d'autore. Prima dell'entrata in vigore della direttiva infatti, gli ordinamenti britannico e irlandese riconoscevano la tutela ai programmi nella misura in cui la loro realizzazione avesse richiesto abilità, lavoro o investimento (“skill, labour or investment”). La legge tedesca, invece, subordinava la protezione dei programmi per computer al soddisfacimento di ulteriori requisiti qualitativi ed estetici, caratteristica comune alle normative di tipo continentale. Per quanto riguarda gli aspetti controversi che caratterizzavano la proposta iniziale della Commissione, il Consiglio e il Parlamento hanno alla fine optato per un orientamento pro-concorrenziale. Non solo nel testo approvato non è contemplata la possibilità di proteggere i principi, la logica, gli algoritmi e il linguaggio di programmazione nonché le cosiddette interfacce, ma è anche espressamente consentita la decompilazione o reverse engineering di un

programma per elaboratore, e cioè il processo e le tecniche di trasformazione di un programma da codice oggetto in codice sorgente (procedimento che può richiedere una o più copie o adattamenti del programma originale).

La Direttiva consente il procedimento allorché sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie e consentire l’interoperabilità di un programma per elaboratore creato autonomamente con altri programmi (art. 6), a condizione che dette attività siano eseguite dal licenziatario o da altra persona che abbia il diritto di utilizzare la copia del programma o per loro conto da persona abilitata a tal fine. Eventuali disposizioni contrattuali dirette a vietare o limitare tali pratiche di decompilazione sarebbero nulle. Così facendo, si è voluto favorire la libera produzione di software alternativi o compatibili con quelli realizzati dalle case produttrici di sistemi informatici. Va inoltre segnalato l'art. 4.c, in cui si afferma il principio di esaurimento dei diritti originariamente formulato dalla Corte di Giustizia.

Inoltre, i diritti esclusivi di effettuare o autorizzare alcune attività spettano a chi ha creato il programma: se questo è realizzato nel corso di lavoro subordinato o di un contratto d'opera essi spettano al datore di lavoro o al committente Tali diritti comprendono:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma; b) la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un

programma per elaboratore e la riproduzione del programma derivato; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del

programma per elaboratore originale e di copie dello stesso.

Con tale direttiva, la Comunità Europea ha perseguito due scopi contrastanti, cercando il più possibile di trovare un equilibrio. Da un lato, ha cercato di incoraggiare la produzione di programmi per computer attraverso la loro protezione tramite il diritto d'autore. Dall'altro lato, ha cercato di promuovere la creatività e la concorrenza permettendo ai piccoli produttori di ricostruire il processo creativo sottostante ai programmi.

Avendo armonizzato tutte le principali questioni relative al diritto d'autore applicato ai programmi per computer, la direttiva ha offerto un contributo positivo alla realizzazione del mercato unico. La scelta dell'originalità come unico criterio per il riconoscimento della protezione, e la specifica accurata delle eccezioni, hanno consentito il conseguimento di un uguale livello di protezione dei programmi per computer in tutti i Paesi membri della Comunità/Unione Europea. Nella linea dell'armonizzazione del regime dei programmi per elaboratore è entrata in vigore il 25 maggio 2009 la direttiva europea 2009/24/Ce del 23 aprile 2009, che ha abrogato la direttiva 91/250/Cee.

È infatti opportuno sottolineare come la direttiva in esame, nonostante apporti solo modifiche di carattere formale senza incidere sul contenuto sostanziale delle norme della direttiva del 1991, ha un forte significato dal punto di vista delle scelte politiche. Conferma la volontà delle istituzioni comunitarie di mantenere l’originaria impostazione con riferimento soprattutto alla forma di tutela adottata per questa particolare categoria di beni immateriali. La direttiva 2009/24/CE conferma infatti la scelta per una tutela del software basata sul paradigma del diritto d’autore e non invece, come pure è stato proposto nel recente passato, secondo il sistema brevettuale.