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RAFFORZAMENTO DI ALCUNI ASPETTI DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E DEL DIRITTO D

PRESENZIARE AL PROCESSO NEI PROCEDIMENTI

PENALI

Con specifico riferimento al “processo mediatico” è opportuno porre l’attenzione sulla recentissima direttiva UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 n. 343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali206.

La direttiva in parola, applicabile esclusivamente ai processi penali, è finalizzata essenzialmente a rafforzare il diritto ad un equo processo, stabilendo norme minime comuni, tra tutti gli Stati membri dell’UE, sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, in tema di presunzione di innocenza e del diritto dell’imputato di presenziare al processo.

In particolare, la presunzione di innocenza – principio fondamentale del giusto processo, sancita all’articolo 6 par.

205http://www.agcom.it/documents/10179/538803/Delibera+13-08-

CSP/77282590-2561-4723-8318-dc47d7e48ec0?version=1.0

206 L’approvazione della Direttiva si inserisce nel più ampio obiettivo di sviluppare uno spazio di libertà sicurezza e giustizia che si fonda sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei diversi Stati membri dell’UE.

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2 della CEDU e all’articolo 48 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – a cui è dedicato il capo II della Direttiva, viene sviluppata lungo tre principali direttrici, rispettivamente concernenti: il divieto di presentare in pubblico l’indagato o l’imputato come colpevole (artt. 4 e 5); l’onere della prova (art. 6) e infine il diritto al silenzio e alla non autoincriminazione (art. 7)207.

Quanto al primo profilo, l’art. 4 della Direttiva in esame, prevede espressamente che “gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o di un imputato non sia legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità.

Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell’obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in

207 Camaldo L., Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due

garanzie fondamentali del giusto processo in un’unica Direttiva dell’Unione europea,

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conformità con la presente direttiva, in particolare con l’articolo 10.

L’obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle

autorità pubbliche di divulgare informazioni sui

procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o all’interesse pubblico”.

A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le Autorità pubbliche dell’importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazione ai mass

media, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di

stampa.

In effetti, a fronte del diritto/dovere di informare la collettività sullo svolgimento del procedimento penale, tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione, è necessario garantire, oltre alla riservatezza e all’onore, la presunzione di non colpevolezza dell’imputato, prevista nel nostro ordinamento all’art. 27 c. 2 Cost..

E’ evidente infatti, che il principio di presunzione di innocenza subirebbe una palese violazione se le dichiarazioni pubbliche208 rilasciate da autorità pubbliche

208 Nel “Considerando” n. 17 della direttiva in esame, si afferma espressamente che per “dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche” si intende qualsiasi dichiarazione riconducibile ad un reato e proveniente da un’autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all’applicazione della legge, o da un’altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici”.

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presentassero l’indagato/imputato come colpevole prima della sentenza definitiva.

Nell’articolo 5 della Direttiva si afferma inoltre che gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, quali manette, gabbie di vetro o di altro tipo e ferri alle gambe; il paragrafo successivo prosegue prevedendo che il ricorso alle sopra descritte misure di coercizione potrà essere ammesso quando le stesse risultino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati/imputati fuggano o entrino in contatto con terzi, tra cui i testimoni o le vittime. Sempre al fine di garantire il rispetto della presunzione di innocenza le autorità competenti dovranno “astenersi dal presentare gli indagati o imputati, in tribunale o in pubblico, in uniformi carcerarie, onde evitare di dare l’impressione che siano colpevoli209”.

Con riferimento invece al diritto dell’imputato di presenziare all’udienza, l’art. 8 prevede espressamente che “gli Stati membri, garantiscono che gli indagati e imputati, abbiano il diritto di presenziare al proprio processo”.

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Tale diritto, tuttavia, non ha una portata assoluta in quanto, in alcune situazioni, si prevede la possibilità che un procedimento si concluda con una pronuncia di colpevolezza o innocenza dell’imputato, anche se quest’ultimo non ha partecipato al processo.

All’art. 8 par. 2 della Direttiva in esame, si afferma, infatti, che gli Stati membri possono prevedere che un processo, che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato, possa svolgersi, in assenza di quest’ultimo a condizione che: “l’indagato imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; l’indagato imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato/imputato oppure dallo Stato”.

Al par. 4 dell’art. 8 della Direttiva in esame, si afferma altresì che, qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al par. 2 del presente articolo, perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa”.

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Nonostante le nobili finalità della direttiva 2016/343, consistenti, come sopra detto, nella introduzione di norme comuni tra gli Stati membri al fine di rafforzare la fiducia degli stessi nei reciproci sistemi di giustizia penale, la normativa comunitaria è stata duramente criticata dall’Osservatorio Europa dell’Unione delle Camere penali italiane, secondo cui la Direttiva “non ha creato raccordi con le direttive procedurali già adottate, non ha completato, innalzandoli gli standard delle garanzie previste dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, con il dubbio che essa possa essere invocata per interpretare al ribasso gli standard internazionali nelle materie disciplinate dalla direttiva, facendo ad esempio leva sul riferimento contenuto nella Direttiva in parola all’equità complessiva del processo, equità complessiva che potrebbe pregiudicare persino l’esercizio dei singoli diritti inviolabili, aprendo così a pericolose valutazioni discrezionali sulla concreta effettività delle garanzie210”.

Per quanto concerne, infatti, l’obbligo posto all’art. 5 della Direttiva in esame, secondo cui gli indagati non devono essere presentati all’opinione pubblica come colpevoli e sottoposti a mezzi di coercizione fisica, si evidenzia come

210 La Direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali: più ombre che luci; Unione delle Camere penali italiane, Osservatorio europa, in

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l’ordinamento italiano abbia introdotto tale previsione nell’art. 114 c. 6 bis c.p.p. con L. 479/1999, quindi ben diciassette anni prima dell’approvazione della Direttiva 343/2016; la Direttiva, quindi, non ha introdotto novità significative rispetto a quanto già previsto nel nostro ordinamento.

3.2.

CENNI

SUL

CODICE

DI

AUTOREGOLAMENTAZIONE

IN

MATERIA

DI

RAPPRESENTAZIONE DI VICENDE GIUDIZIARIE NELLE