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RIPRESE AUDIOVISIVE NEI DIBATTIMENT

PROCEDIMENTO PENALE

3. LA PUBBLICITÀ NELLA FASE DIBATTIMENTALE

3.3. RIPRESE AUDIOVISIVE NEI DIBATTIMENT

Sviluppando più dettagliatamente la disciplina della pubblicità esterna (art. 471 c.p.p.) nella sua estrinsecazione di pubblicità c.d. mediata, è opportuno analizzare l’art. 147 disp. att. c.p.p. del d.lgs. 271/1989.

È possibile quindi notare come, accanto alle forme tradizionali di pubblicità, la suddetta normativa preveda la possibilità, ai fini dell’esercizio di cronaca, di ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento.

Specificato ciò, e tenendo sempre in considerazione il ruolo della pubblicità del dibattimento – consistente nel

permettere il controllo della collettività

sull’amministrazione della giustizia – la normativa in oggetto è formata in modo tale da garantire un bilanciamento tra diritto di cronaca (diritto di informarsi e informare) e diritto alla riservatezza dei soggetti processuali.

Proprio al fine di garantire una corretta amministrazione della giustizia, le modalità di ripresa previste nell’art. 147 disp. att. c.p.p. devono essere autorizzate dal giudice

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mediante l’emissione di ordinanza, avendo ricevuto il preventivo consenso di tutte le parti processuali108 e

purché, tali riprese, non comportino un pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell’udienza o della decisione.

L’autorizzazione a procedere a riprese può anche essere concessa dal giudice senza il consenso di tutte le parti; infatti, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento, il giudice non ha l’obbligo di sentire le parti preliminarmente.

Sempre a tutela delle immagini individuali, l’autorizzazione alla ripresa anche se lecitamente concessa dal giudice, ai sensi del c. 1 dell’art. 147 disp. att. c.p.p., può essere revocata dal Presidente (del Tribunale o della Corte d’assise) nel caso di riprese di immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e ogni altro soggetto, presente all’interno dell’udienza dibattimentale, se questi non hanno espressamente accettato tali riprese.

Il potere che il giudice ha di autorizzare il ricorso alla pubblicità mediata, anche in difetto del consenso delle parti, è da attribuire, come detto, alla presenza di un interesse sociale.

L’interesse sociale talvolta è stato riconosciuto nel tipo di reato oggetto del capo di imputazione e nel corrispettivo

108 Gaito A. (a cura di), Codice di procedura penale commentato – IV edizione, cit., p. 4506.

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interesse collettivo tutelato, nella natura del processo oppure nella notorietà degli imputati e nella rilevanza delle cariche politiche ricoperte109.

Quando il giudice decide di procedere in tal senso deve, necessariamente, motivare la sua scelta110 circa le ragioni

per le quali l’interesse sociale si profila rilevante e funzionale alla conoscenza del dibattimento.

A tal proposito, è opportuno ribadire che è sempre vietata, ai sensi del già citato c. 6 art. 114 c.p.p., la ripresa o qualunque altra pubblicazione di immagini dei testimoni minorenni; inoltre, non è neppure consentito autorizzare

riprese fotografiche o audiovisive delle udienze

dibattimentali che si svolgono a porte chiuse. a norma dell’art. 472 c. 1, 2 e 4 c.p.p., in quanto la deroga prevista alla pubblicità immediata va ad incidere anche sulla pubblicità mediata.

Partendo da una rapida analisi circa le modalità di ripresa menzionate all’interno dell’art. 147 disp. att. c.p.p., occorre precisare che la ripresa fotografica è stata vietata sul presupposto che essa costituisca un fattore di disturbo, in quanto lo scatto improvviso ed intermittente può arrecare pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell’udienza111.

109 Cfr, Trib. Milano, 19.2.1999, Famb 1999; Trib. Palermo, Andreotti, 26.9.1995, DPP 1996,76; Trib. Milano, Berlusconi, DII 1997, 295.

110 La motivazione non è richiesta in caso di consenso di tutte le parti.

111 Giarda A. – Spangher G. (a cura di), Codice di procedura penale commentato – IV edizione, cit., p. 8671.

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Occorre differenziare la posizione degli operatori-fotografi da quella degli operatori della radiotelevisione, laddove i mezzi utilizzati dai primi, come sopra detto, possono arrecare pregiudizio, mentre i mezzi utilizzati dai secondi operatori devono essere installati in specifici punti, con postazioni fisse all’interno dell’aula, come se facessero parte dell’arredamento, non arrecando, quindi, alcun pregiudizio allo svolgimento del processo.

L’installazione fissa si è resa necessaria poiché è stato osservato come la presenza dei suddetti mezzi mobili all’interno delle aule (es: telecamere), potesse in qualche modo influire sullo stato emotivo delle parti processuali che intervengono nel dibattimento, incidendo quindi sulla loro libera determinazione.

Nessun tipo di problema è stato posto invece con riferimento alle trasmissioni radiofoniche.

Ulteriore divieto, avente ad oggetto il divieto di pubblicazione dell’immagine, si ha nei confronti della persona privata della libertà personale, ripresa con le manette ai polsi o sottoposto ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che vi sia un esplicito consenso dell’interessato, così come stabilito dal c. 6bis112 dell’art. 114 c.p.p..

Il comma sopra richiamato, introdotto con L. 459/1999, vuole evitare la spettacolarizzazione della giustizia, evitando

112 Tale articolo richiama l’art. 13 c. 4 Cost. secondo cui “è punita ogni violenza fisica

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che l’onore e la reputazione dell’indagato o imputato vengano lese dalla pubblicazione, appunto, delle suddette immagini.

Occorre specificare come il limite previsto dal c. 6bis abbia ad oggetto la persona maggiorenne113 e, come si riferisca a

tutto il procedimento penale, non limitandosi solo alla fase dibattimentale.

Il comma in esame evidenzia, principalmente, l’uso delle manette ai polsi ma anche “ogni altro mezzo di coercizione

fisica”, inteso come il trasferimento a bordo di un auto della

P.g. o qualunque altro metodo.

Non è chiaro che cosa si intenda per ogni altro mezzo di

coercizione fisica, pare per altro che la norma non prenda in

esame altre ipotesi di divulgazione di immagine della persona limitata nella sua libertà, come per esempio le riprese effettuate all’interno di una cella, le foto segnaletiche o altri tipi di informazioni che, anch’essi, vanno ad incidere sull’onore e sulla reputazione114.

In merito alla violazione di tale divieto, occorre sottolineare come l’attuale sistema sanzionatorio non sia in grado di funzionare come deterrente dato che, la sanzione applicabile, è di tipo disciplinare ai sensi dell’art. 115 c.p.p.. La conseguenza di ciò è che la tutela di tali valori riconosciuti dalla Costituzione deve essere affidata ai vari

113 Per i minorenni valgono gli artt. 114 c. 6 c.p.p.. 114 Molinari F.M., Il segreto investigativo, cit., p. 310-311.

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codici deontologici delle figure professionali che entrano a far parte del procedimento.

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