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I RIFERIMENTI NORMATIVI E SCIENTIFICI

Nel documento PROVINCIA di SONDRIO RAPPORTO AMBIENTALE (pagine 22-26)

2 COSTRUZIONE, CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PIANO

2.3 I RIFERIMENTI NORMATIVI E SCIENTIFICI

Il Piano faunistico-venatorio, in base alla Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”, è lo strumento fondamentale per la gestione della fauna, finalizzato alla conservazione e al raggiungimento della densità ottimale delle specie faunistiche, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

La normativa regionale che la recepisce (legge regionale 26 del 16/08/93 “Norme per la protezione dalla fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni) introduce poi precise indicazioni anche sulle modalità di pianificazione del territorio in funzione della caccia. Inoltre, descrive i contenuti minimi che il Piano faunistico-venatorio deve avere, fornendo precisi contenuti utilizzati come riferimento anche nel corso del lavoro qui in esame.

Negli anni più recenti la legislazione in materia di biodiversità e conservazione delle risorse naturali si è aggiornata con l’inclusione anche degli obblighi previsti dalle Direttive comunitarie, e in particolare dalla Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE e dalla Direttiva “Habitat” 92/43/CEE.

Nel predisporre il proposto Piano Faunistico-Venatorio della provincia di Sondrio, sono state prese in considerazione le indicazioni provenienti da diverse fonti di carattere tecnico e scientifico: in primis si cita il documento redatto dall'ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA (Spagnesi et al., 1993) "Primo documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria", che precisa i criteri di base da adottare nella pianificazione territoriale e nella gestione faunistica delle diverse specie.

Le fonti consultate sono principalmente le seguenti, citate in dettaglio nell’appendice relativa alla bibliografia, e in particolare:

 documenti tecnici, piani d’azione e linee guida prodotti da Ispra

 atlanti e documenti tecnici prodotti da Regione Lombardia

 pubblicazioni tecniche dell’Office National de la Chasse

 piani faunistico-venatori di Province confinanti o comunque di aree alpine

 altra bibliografia tecnica, compresi interventi a convegni e pubblicazioni specializzate.

Si riportano di seguito, con un breve commento, gli estremi delle leggi, direttive comunitarie e convenzioni internazionali prese in considerazione nell’ambito della stesura del Piano faunistico Venatorio Territoriale.

2.3.1 CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Numerose sono le convenzioni internazionali relativa alla tutela della fauna selvatica e dei loro habitat.

Tra queste citiamo:

 Convenzione di Ramsar (2 febbraio 1971) relativa alla conservazione delle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici.

 Convenzione di Washington CITES (3 marzo 1973) (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione); la convenzione è stata applicata mediante la successiva approvazione di numerosi altri atti (regolamenti europei, decreti

ministeriali e leggi) che recepiscono la convenzione e riportano gli elenchi delle specie da proteggere.

 Convenzione di Bonn (23 giugno 1979): convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica.

 Convenzione di Berna (19 settembre 1979) relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, della flora e fauna selvatiche e degli habitat. Prevede una particolare salvaguardia, per le specie all’allegato II, “rigorosamente protette”, mentre per le specie dell’allegato III, “protette”, un regime di protezione con regolamentazione dello sfruttamento per non comprometterne la sopravvivenza.

 Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo (7 novembre 1991): riconosce le Alpi come uno dei più grandi spazi naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico, che costituisce un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minacciate.

 Convenzione di Rio de Janeiro (5 giugno 1992): conservazione della biodiversità, uso durevole dei suoi componenti, ripartizione equa dei benefici delle biotecnologie.

2.3.2 DIRETTIVE COMUNITARIE

Al fine di garantire una migliore e più completa conservazione del patrimonio naturale, la Comunità europea ha adottato una serie di misure mirate a tutelare la biodiversità, tra cui l’istituzione della Rete Natura 2000 con lo scopo di proteggere alcune aree importanti dal punto di vista ambientale.

La direttiva del consiglio Nr.43 del 21 maggio 1992 conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta Direttiva "Habitat", e la direttiva uccelli 2009/147/CE costituiscono il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e sono la base legale su cui si fonda Natura 2000.

La Rete Natura 2000 è costituita dall’insieme delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), definite dalla Direttiva “Uccelli”, e dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), istituiti dalla Direttiva “Habitat”

92/43/CEE. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con decreto adottato d'intesa con ciascuna Regione interessata, designa i SIC elencati nella lista ufficiale come "Zone speciali di conservazione" (ZSC).

2.3.3 NORMATIVE NAZIONALI

1) La Legge 157 dell’11/02/92 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni, è la normativa italiana che regolamenta la protezione della fauna selvatica e ne definisce lo status in relazione all’attività venatoria, recependo, tra l’altro la Convenzione di Berna del 1979 e la direttiva 79/409 sull’avifauna, sostituita poi dalla 2009/147/CE. In base alla legge, le specie di mammiferi e uccelli selvatici vengono distinte in tre categorie principali:

specie oggetto di caccia, specie protette e particolarmente protette.

Inoltre la legge 157/92, all'art. 10, comma 1, afferma che "tutto il territorio provinciale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata" e al comma 7 prescrive la predisposizione di piani faunistico-venatori da parte delle Province.

2) Il D.P.R. 357 dell’8/09/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” ha recepito nel 1997 entrambe le direttive comunitarie e i relativi allegati, prevedendo la procedura di valutazione di incidenza nell’ambito della pianificazione e programmazione territoriale, al fine di tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone

speciali di conservazione. Le direttive comunitarie, unitamente al DPR 357/97 (e successive modificazioni), sono il principale riferimento per la pianificazione e la gestione dei siti di importanza comunitaria e delle specie di interesse.

In relazione a tale DPR sono poi stati emanati dal Ministero dell’Ambiente apposite linee guida e manuali di riferimento per la procedura dello studio e della valutazione di incidenza e per la redazione dei piani di gestione dei siti di interesse comunitario.

In base a tale normativa, per ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso, deve essere redatto un apposito studio di incidenza, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", che esamini le possibili interferenze dei piani stessi, anche non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

Di conseguenza, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 357/97 e dalla normativa regionale conseguente, tutta la procedura relativa al Piano faunistico venatorio viene inserita nell’ambito di una VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e sottoposta ad apposita valutazione di incidenza.

2.3.4 NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA

La normativa regionale consiste innanzitutto in atti di recepimento delle principali norme nazionali. In particolare ricordiamo le leggi e delibere seguenti.

1) La legge regionale 26 del 16/08/93 (e successive modificazioni) “Norme per la protezione dalla fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”, recepisce la legge 157/92 sulla protezione e la gestione della fauna omeoterma, introducendo precise indicazioni anche sulle modalità di pianificazione del territorio in funzione della caccia.

Innanzitutto la l.r. 26/93 stabilisce, all’art.2 comma 2, che “La provincia di Sondrio esercita, per il relativo territorio, nel rispetto della legge 157/1992, le funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria”.

Per quanto attiene la pianificazione faunistico-venatoria, all’art. 14, comma 3, viene stabilito quanto segue:

“La provincia di Sondrio, sulla base della deliberazione di cui all’articolo 13, comma 3, approva, per il relativo territorio, il piano faunistico-venatorio territoriale avente i seguenti contenuti minimi:

a) oasi di protezione;

b) zone di ripopolamento e cattura;

c) centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;

e) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

f) zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;

g) ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia;

h) criteri per la determinazione dell’indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

i) criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

j) identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi.”

Agli artt. 17, 18, 19, 20 e 21, vengono poi indicate nel dettaglio le prescrizioni per le diverse aree sopra indicate, mentre l’art. 43 comma 3 prevede l’individuazione dei valichi montani “dal Consiglio regionale su proposta della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l'INFS, e esclusivamente nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi.”

Inoltre devono essere predisposti specifici piani di miglioramento ambientale e piani di immissione di fauna selvatica, che prevedano catture e ripopolamenti finalizzati all’immissione equilibrata sul territorio delle specie di fauna selvatica autoctona, fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali. Questi piani di miglioramento, unitamente a quanto previsto nel punto i (criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali) vengono sviluppati in dettaglio nel Piano di miglioramento ambientale allegato al presente Piano.

2) la legge regionale 19/17: “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”

si pone l’obiettivo di “contenere le popolazioni presenti allo stato selvatico entro densità socialmente, ecologicamente ed economicamente tollerabili, per una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità, nonché per la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti.” Tale norma all’art. 2, prevede una zonizzazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in “aree idonee in cui la presenza del cinghiale è ammessa entro determinate densità obiettivo, e in aree non idonee in cui la presenza della specie non è ammessa”; in base ai seguenti criteri:

1. consistenza e frequenza dei danni arrecati alla colture agricole e ai pascoli;

2. presenza di coltivazioni di particolare pregio;

3. presenza di habitat e di specie animali e vegetali d’importanza per la biodiversità, con particolare riferimento ai Siti Natura 2000;

4. modalità pregresse di gestione della specie;

5. vocazionalità del territorio alla presenza della specie.

La successiva DGR Nr. XI/273 del 28/06/2018, in attuazione della legge 19/2017, ha quindi stabilito la cartografia che suddivide il territorio regionale in aree idonee e non idonee e ha individuato l’intera Provincia di Sondrio come area non idonea, in cui, pertanto, deve essere effettuato il controllo del cinghiale.

Infine la recente DGR Nr. XI/1.019 del 17/12/2018, sempre in attuazione della legge 19/17, disciplina le modalità di gestione del cinghiale per l’attuazione del prelievo venatorio e del controllo.

La legge regionale Nr. 19/2017 e le due DGR sopra citate confermano pertanto integralmente la non vocazionalità territoriale della Provincia di Sondrio, dove la presenza del cinghiale non è ammessa.

3) In attuazione a diversi articoli della legge 26/93 è stato poi emanato il Regolamento Regionale Nr.16 del 4/08/2003 “Regolamento per l’addestramento cani, per i richiami vivi di cattura, per l’esercizio venatorio in Zona Alpi, per gli allevamenti di fauna selvatica autoctona” che disciplina alcuni aspetti di particolare importanza, quali la caccia agli ungulati, la suddivisione dei cacciatori per specializzazione, la pianificazione e gestione delle zone di addestramento dei cani, l’allevamento della fauna selvatica.

4) La delibera della Giunta Regionale, Nr.34983 del 16/4/93, ha stabilito l'"Approvazione dei contenuti tecnici per la definizione delle superfici da computare ai fini del territorio agro-silvo-pastorale" mentre

la successiva delibera Nr.40955 del 14/9/93 individuava gli "Indirizzi per la redazione e la predisposizione dei piani faunistico-venatori provinciali e dei piani di miglioramento ambientale".

Queste delibere costituiscono il principale riferimento per la predisposizione tecnica del PFV; in particolare, oltre a precisare l’elenco delle zone da individuare, quali oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani, etc. viene richiesto di descrivere in modo dettagliato ogni area, specificando le vocazioni e potenzialità faunistiche del territorio, le emergenze faunistiche, la situazione geologica e pedologica, etc.

5) La delibera della Giunta Regionale Nr. 7/4345 del 20/04/2001 “Approvazione del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle Aree Protette e del Protocollo di Attività per gli Interventi di reintroduzione di specie faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia”, individua, in appositi elenchi, le specie prioritarie di fauna vertebrata per gli interventi di conservazione da attuare nell’ambito regionale, e stabilisce una serie di protocolli per l’effettuazione di tali interventi.

6) La delibera della Giunta regionale Nr. 9/761 del 10/11/2010 ha approvato i nuovi modelli metodologici-procedurali e organizzativi della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (Allegati da 1 a 1s), confermando gli allegati 2 e 4 approvati con DGR Nr. 8/6.420 del 27/12/07 e gli allegati 3 e 5 approvati con DGR Nr. 8/10.971 del 30/12/09. In particolare l’allegato 1n della Dgr 9/761 illustra in dettaglio il “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) inerente il Piano Faunistico Venatorio”, dettagliando tutti gli aspetti procedurali e tecnici che devono essere seguiti al fine di arrivare alla redazione del RA e della SnT, che costituiscono parte essenziale del percorso che porta all’approvazione del PFVT.

7) con Deliberazione Nr. X/6.017 del 19/12/2016, la Giunta Regionale ha approvato la proposta del Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR), da trasmettere al Consiglio per la successiva approvazione, attualmente non ancora avvenuta. Il Piano faunistico venatorio regionale è stato valutato mediante apposita Valutazione di incidenza, in seguito alla quale è stato emanato apposito Decreto di valutazione di incidenza Nr.282 del 20/01/2016 approvato dalla DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile “Valutazione di incidenza della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale (ai sensi del dpr 357/97 e s.m.i.)” ed è stato emesso il relativo parere motivato con decreto Nr.9713 del 5/10/2016.

Tale Piano, ancorché non approvato in modo compiuto, è stato quindi preso in considerazione nella redazione del presente PFVT, in quanto vi si effettua un’analisi esaustiva, sia pure su larga scala, della situazione delle principali specie di interesse faunistico e venatorio, fornendo modelli di vocazionalità del territorio e criteri precisi per la pianificazione venatoria. Indicazioni mirate, utili anche per la provincia di Sondrio, sono fornite anche su materie quali i valichi montani e l’avifauna migratrice.

Inoltre si è tenuto conto, anche per il confronto con i dati precedenti, del Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Sondrio redatto nel 2007, aggiornato negli anni 2011, 2012, 2013 (Ferloni, 2011) e modificato nel 2016, limitatamente alla sola ZRC di Dazio.

Nel documento PROVINCIA di SONDRIO RAPPORTO AMBIENTALE (pagine 22-26)