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Rimane un punto dolente: gli effetti della violazione dell’accordo procedimen- procedimen-tale che impegna le parti a stipulare un successivo (e tipico) contratto preliminare

Il preliminare di preliminare nella prospettiva procedimentale *

5. Rimane un punto dolente: gli effetti della violazione dell’accordo procedimen- procedimen-tale che impegna le parti a stipulare un successivo (e tipico) contratto preliminare

La parte che rifiuta di proseguire nel procedimento di formazione del contratto può farlo se è in grado di addurre una ragione conforme a buona fede, quando, ad esempio, i controlli o le verifiche che giustificano la conclusione di un pre-prelimi-nare conducono a esiti negativi, o, comunque, tali da indurre l’interessato a inter-rompere il procedimento di formazione del contratto, rifiutando di stipulare i nego-zi successivi (il preliminare vero e proprio, in genere). La prospettiva che si apre, in questo caso, è quella di un conflitto tra le parti in ordine alla legittimità/illegittimità del rifiuto, sotto il profilo dell’adempimento/inadempimento degli obblighi assunti attraverso il preliminare di preliminare.

Se l’inadempimento del primo atto della sequenza (concepita dalle parti come) tripartita è imputabile alla parte che si è rifiutata di proseguire nell’iter di formazio-ne del contratto, in suo capo può sorgere, secondo le Sezioni Unite, una responsa-bilità contrattuale, con conseguente obbligo a risarcire i danni cagionati, col proprio inadempimento, all’altro contraente. La parte fedele, in questo caso, non può atti-vare il rimedio dell’esecuzione in forma specifica, riservato dall’art. 2932 c.c. ai soli preliminari tipici che non rechino una clausola di esclusione di questo rimedio58.

La decisione delle Sezioni Unite non identifica con chiarezza quale danno sia effettivamente risarcibile, anche se sembra propendere per l’interesse negativo: con il preliminare di preliminare «si vuole “bloccare l’affare”, anche a rischio del risarcimento del danno negativo in caso di sopravvenuto disaccordo»59.

55 Scrive ancora M. Costanza, For you for nothing o immeritevolezza, cit., p. 732: «L’assenza di giustificazio-ni causali di un atto di disposizione come di un impegno attiene ad un aspetto che al pari della causa illeci-ta può dare luogo alla nullità del contratto».

56 Così nel principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4628/2015.

57 In questa prospettiva, allora, «la causa quale funzione economico-individuale non è altro che lo specchio dell’operazione economica, la formula giuridica che tradizionalmente la designa», come scrive And. D’An-gelo, Contratto e operazione economica, Torino, 1992, p. 189. Con riferimento al preliminare di prelimina-re, la causa concreta sussiste quando in contratto realizza un’operazione (procedimentale) che appaia all’in-terprete sostenibile e sensata (e, in questo senso, il preliminare di preliminare deve apparire «proporzionato»

a realizzare detta operazione).

58 Contra si v. F. Festi, Il contratto preliminare di preliminare, cit., p. 631.

59 Così in Cass. civ., Sez. Un., 6 marzo 2015, n. 4628, cit.; in realtà, in «sopravvenuto disaccordo» è più sem-plicemente l’inadempimento di una delle parti all’impegno assunto col preliminare di preliminare (che, evidentemente, può presupporre un ripensamento in ordine alla convenienza del contratto finale e definiti-vo che le parti, attivando l’iter di formazione, pensavano di poter concludere).

Ciò precisato, si possono ipotizzare scenari diversi:

i) chi subisce il rifiuto ingiustificato a proseguire nell’iter di formazione del contratto (definitivo), può domandare la risoluzione del preliminare di pre-liminare, chiedendo il risarcimento del danno: in questo caso, sembra possi-bile ritenere che il risarcimento debba comprendere l’interesse positivo, per-chè, come si osserva in dottrina proprio a proposito del danno da risoluzione del preliminare, la parte che chiede la risoluzione «intende riacquistare la li-bertà di tornare sul mercato per procurarsi la prestazione equivalente me-diante la conclusione di un contratto sostitutivo»60. Se, infatti, il preliminare di preliminare, per quanto atipico, è già fonte di un impegno giuridicamente vincolante (il cui oggetto è l’obbligo a contrarre il successivo preliminare vero e proprio), non v’è ragione di negare che, in caso di sua violazione, la parte fedele possa accedere al risarcimento dell’interesse positivo61: che deve com-pensare la differenza tra il valore della prestazione reperibile sul mercato e quello, più favorevole, del contratto inattuato62;

ii) ove il preliminare di preliminare fosse assistito da caparra confirmatoria63, la parte fedele ha da scegliere tra il recesso con ritenzione della caparra e l’azio-ne di risoluziol’azio-ne con risarcimento del danno, poste tra loro in termini di

«assoluta incompatibilità strutturale e funzionale»64;

iii) il contraente fedele può ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’opera-zione non andata a buon fine: qui, considerata l’impossibilità di ottenere l’e-secuzione in forma specifica, sembra che tale richiesta possa essere compatibi-le anche con il rimedio risolutorio, cui non può essere assegnato, in questo caso, un significato di rinuncia o disinteresse al conseguimento dell’affare65. L’interazione tra preliminare di preliminare e preliminare vero e proprio può passare attraverso il ricorso anche a rimedi conservativi: se, ad esempio, il

pre-preli-60 Così si esprime M. Dellacasa, Inadempimento e risarcimento nel contratto preliminare: il “danno da risolu-zione” alla prova, in Nuova giur. civ. comm., 2016, II, in partic. p. 1096.

61 Il vincolo che scaturisce dal preliminare di preliminare è ben più forte di quello che nasce da una mera puntuazione, per quanto vincolante: sul punto può vedersi R. De Matteis, Accordi preliminari e modulari-tà del vincolo a contrarre, cit., pp. 395-396 la quale sembra propendere, per tutti i preliminari diversi da quello forte, per il risarcimento del solo interesse negativo.

62 Vedasi ancora M. Dellacasa, Inadempimento e risarcimento nel contratto preliminare: il “danno da risoluzio-ne” alla prova, cit., p. 1096 (cui si rimanda per un’analisi completa della giurisprudenza in materia). Se la parte fedele è il promittente venditore, a esso è dovuto un danno per l’incommerciabiltà del bene nella vi-genza del preliminare: v. in tal senso Cass. civ., 10 marzo 2016, n. 4713.

63 Che le somme consegnate al mediatore possano essere qualificate come caparra lo conferma l’opinione di U.

Stefini, Il «preliminare di preliminare» e le intese precontrattuali nella contrattazione immobiliare, cit., p. 1248.

64 Per tutte Cass. civ., 30 novembre 2015, n. 24377 (e, sul punto, M. Dellacasa, Inadempimento e risarcimen-to nel contratrisarcimen-to preliminare: il “danno da risoluzione” alla prova, cit., p. 1102).

65 In giurisprudenza, si nega l’accesso al risarcimento delle spese sostenute dalla parte che agisce per la risoluzio-ne del preliminare Cass. civ., 19 settembre 2013, n. 21438 giustamente criticata da M. Dellacasa, Inadem-pimento e risarcimento nel contratto preliminare: il “danno da risoluzione” alla prova, cit., pp. 1105-1106.

minare obbligava una parte a effettuare determinati accertamenti, che, poi, essa non ha posto in essere, l’altra parte può utilizzare l’eccezione di inadempimento per so-spendere il proprio obbligo di conclusione del preliminare vero e proprio, laddove l’obbligazione di concludere il preliminare fosse posta in rapporto di corrispettività, nel senso di cui all’art. 1460 c.c., a quella che obbligava controparte a effettuare gli accertamenti disciplinati nel preliminare di preliminare.

È vero, certo, che il preliminare di preliminare è più distante dal definitivo di quanto lo sia il preliminare vero e proprio, anche in ragione dell’impossibilità di chiederne la medesima esecuzione in forma specifica: probabilmente, questa distan-za giustifica una sorta di riduzione del risarcimento pari all’interesse positivo66, che tenga conto delle maggiori o minori probabilità che, ove si fosse proseguito nell’iter di formazione del contratto, le parti sarebbero effettivamente giunte al definitivo. Si tratta, a ben vedere, di un problema di accertamento del nesso di causalità tra il danno lamentato dalla parte fedele e l’inadempimento all’obbligo scaturente dal preliminare di preliminare; qui, evidentemente, la completezza maggiore o minore degli elementi già predeterminati all’atto del preliminare di preliminare o, ancora, la maggiore o minore importanza delle verifiche intercorrenti tra i due atti preliminari possono giocare un ruolo nella quantificazione del danno risarcibile in caso di ina-dempimento del preliminare di preliminare (nel senso, appunto, di dimensionare la probabilità che, se il preliminare di preliminare fosse stato seguito dagli atti succes-sivi, la sequenza procedimentale sarebbe giunta, o non sarebbe giunta, al suo esito naturale: la conclusione del contratto definitivo).

Se questo è vero, sembra potersi prospettare che, quanto ai danni risarcibili, pre-liminare di prepre-liminare e prepre-liminare tipizzato differiscano solamente nell’impossi-bilità di utilizzare, per l’esecuzione del primo, lo strumento dell’attuazione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, che, invece, è da riferirsi solo al secondo. Ma per il resto, entrambi gli strumenti negoziali generano vincoli di intensità non dissimile, se è vero che, come i giudici di legittimità ora espressamente riconoscono, stipulan-do il preliminare di preliminare le parti «vogliono» bloccare l’affare, fissarne i punti già concordati, delinearne il successivo iter procedimentale, in modo tale che i pas-saggi successivi siano e appaiano come «doverosi». Ma allora è tanto obbligatoria la conclusione del definitivo a seguito del preliminare (tipico) quanto lo è la conclusio-ne del preliminare (tipico) a seguito del pre-preliminare (atipico).

La natura peculiare di queste intese – che definiscono alcuni elementi del futuro contratto, ma non tutti, e non tutti gli essenziali – induce le Sezioni Unite a ricon-durle a una fase «sostanzialmente precontrattuale» forse perché il preliminare di preli-minare (come del resto il prelipreli-minare tipico) si inserisce nel procedimento di

forma-66 Così sembra sostenere anche G. Palermo, L’atipicità dei procedimenti di formazione del contratto, cit., p.

1073 che, muovendo dalla gradualità del percorso formativo, reputa che il risarcimento dovrebbe essere commisurato in termini di «perdita del valore del contratto, destinata ad assumere carattere gravescente in relazione all’evolversi del processo negoziale».

zione di un contratto (definitivo) che genererà pieni effetti sostanziali. Ma questa collocazione spazio-temporale (dentro il procedimento di formazione di un altro contratto) non ferisce la natura contrattuale di questi atti atipici, il cui trattamento, anche in caso di inadempimento, non diverge da quello riservato a quello di un qualunque contratto e la cui disciplina può essere trovata in quella delle figure tipi-che più simili (in questo caso, nelle disposizioni sul preliminare67): ciò determina, oltre a quanto già indicato in termini di risarcimento del danno, anche l’applicazio-ne della medesima regola sulla forma del preliminare (art. 1351 c.c.), che si comu-nica anche al preliminare di preliminare; mentre, come si è già precisato, non sem-bra applicabile né il rimedio di cui all’art. 2932 c.c. (destinato ad attuare solamente gli obblighi di concludere contratti che producono effetti sostanziali, non gli obbli-ghi a concludere contratti prodromici ai primi68) né la regola che sancisce la trascri-vibilità del contratto preliminare (art. 2645-bis c.c.), in omaggio al principio di tassatività delle fattispecie soggette a trascrizione.

La decisione delle Sezioni Unite n. 4628/2015, salve alcune incertezze in ordine al giusto atteggiarsi del giudizio di meritevolezza, è sostanzialmente condivisibile:

guardando la soluzione accolta, verrebbe da pensare che, in fondo, l’accordo nego-ziale descritto dai giudici non sia il vero e proprio «preliminare di preliminare», ma, più semplicemente un accordo procedimentale che può precedere la stipula di un preliminare, ma che difetta del requisito dell’identico contenuto69 e che, sostanzial-mente, impegna le parti a proseguire nella contrattazione, o a interromperla quando emergano circostanze che, secondo buona fede, giustifichino detto rifiuto.

Sembra dunque trovare una definitiva consacrazione giurisprudenziale – e con l’autorevolezza propria di una decisione delle Sezioni Unite - l’idea, tutta di matrice dottrinale, che l’autonomia privata possa incidere sui requisiti di formazione degli atti giuridici, sia pure entro limiti d’ordine generale70 e a condizione che le parti si-ano portatrici di interessi apprezzabili, giudizialmente verificabili; continuare a rite-nere diversamente, per quanto ancora possa apparire un’opzione sostenibile, sembra porsi oggi in aperto conflitto con l’attuale diritto vivente.

«Precontratti» possono costellare il procedimento di formazione del contratto definitivo71, sia nelle loro configurazioni tipiche che in quelle, parimenti ammissibi-li, configurate dall’attività creatrice dell’autonomia privata.

67 Sul punto v. anche V. Roppo, Il contratto, cit., p. 616 che sembra propendere per un’applicazione al preli-minare di prelipreli-minare delle regole dettate per il prelipreli-minare, salvo quella concernente la trascrizione.

68 Sul punto, nel medesimo senso, v. anche C. Cicero - F. Lai, Lettera di intenti, cit., p. 518.

69 Circostanza essenziale per potersi parlare, in senso proprio, di «preliminare di preliminare»: sul punto si v.

F. Gazzoni, Contratto preliminare, cit., p. 612.

70 Tra cui, ovviamente, il principio dell’accordo: sul punto trovo sia utile richiamare il mio Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto tra legge e volontà delle parti, cit., in partic. p. 185 ss.

71 Attualissimo, allora, G. Pacchioni, Dei contratti in generale, Padova, 1939, 3° ediz., p. 115: «Nel corso delle trattative possono poi conchiudersi precontratti, cioè dei contratti rivolti ad assicurare la conclusione di altri posteriori distinti e diversi contratti».

Clausole di destinazione agli eredi e «diritto

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