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Lo scenario – 2 Quale ruolo per l’autorità di vigilanza nel governo societario – 3.

Roma, 24 ottobre

1. Lo scenario – 2 Quale ruolo per l’autorità di vigilanza nel governo societario – 3.

Cosa si intende per “efficacia” dei consigli di amministrazione. – 4. Efficacia del consiglio di amministrazione e valutazione sui requisiti di fit and proper. – 5. Fino a che punto può il supervisore incentivare i comportamenti attesi e la cultura del governo societario all’interno delle imprese assicurative? – 6. La valutazione del business model nell’esercizio della vigilanza prudenziale. – 7. La cultura e l’etica aziendale nel sistema di governo societario.

1. Lo scenario

Il governo societario è al centro del rapporto tra l'alta direzione di un'impresa, il suo consiglio di amministrazione, i suoi azionisti e le altre parti interessate ed è determinante per definire gli obiettivi di un'impresa, nonché i mezzi per raggiungerli e monitorare i risultati ottenuti (4). Ormai da decenni la responsabilità dei dirigenti, la struttura del consiglio di amministrazione e i diritti degli azionisti sono diventati questioni centrali, soprattutto per quanto riguarda le società quotate. Mentre il governo societario è stato tradizionalmente riconosciuto come un fenomeno globale, le società industriali e le istituzioni finanziarie hanno seguito un percorso diverso (5).

Nel settore dei servizi finanziari, il governo societario deve tener conto degli interessi delle altre parti interessate (depositanti, risparmiatori, titolari di polizze di assicurazione vita, ecc.), nonché della stabilità del sistema finanziario, data la natura sistemica di molte istituzioni ed intermediari (6).Gli interessi dei creditori degli istituti

3 Tutti gli interventi del seminario sulla Governance sono stati rielaborati dagli oratori in scritti che risistemano

l’originaria esposizione orale a volte aggiornandola e corredandola di riferimenti.

4

G20/OECD, Principles of Corporate Governance, 2015, p. 9, disponibile all’indirizzo http://www.oecd.org/.

5

B. CHEFFINS, The Corporate Governance Movement, Banks and the

Financial Crisis, Theoretical Inquiries in Law, vol. 16 n.1, 2015, p.1 6

EUROPEAN COMMISSION, Green Paper, Corporate governance in financial institutions and remuneration policies, COM (2010), 284 final, p. 3, disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/. In arg. si veda per tutti F. VELLA, Banche e assicurazioni: le nuove frontiere della corporate governance, in Banca impresa e società, 2014, n. 2, p. 289; P. MONTALENTI, Il sistema dei controlli interni nel settore assicurativo, in Assicurazioni, 2013, n. 2, parte I,

finanziari (depositanti, titolari di polizze di assicurazione sulla vita, beneficiari di regimi pensionistici e, in una certa misura, dipendenti) sono potenzialmente in contrasto con quelli dei loro azionisti. Questi ultimi traggono beneficio dalla crescita della quotazione di borsa e della massimizzazione degli utili nel breve periodo e sono potenzialmente meno interessati ad un livello di rischio troppo basso.

In particolari condizioni, anche se la percezione comune può essere diversa, ci può essere anche un certo livello di allineamento fra gli azionisti e gli altri stakeholders. Una redditività apprezzabile e duratura per gli investitori garantisce all'assicuratore l'accesso ai mercati dei capitali, a beneficio anche dei creditori e quindi degli assicurati. D’altra parte, i depositanti e gli altri creditori si concentrano solo sulla capacità dell'istituto finanziario di rimborsare i loro depositi e altri debiti giunti a scadenza, e quindi sulla sua sostenibilità a lungo termine (7).

In gran parte a causa delle particolarità legate alla natura delle loro attività, le imprese del settore finanziario sono soggette a una regolamentazione ed a una vigilanza più rigorosa. In particolare, la governance interna degli istituti finanziari non può essere ridotta ad un semplice problema di conflitti di interesse tra azionisti e

management. Di conseguenza, secondo l'approccio europeo, le norme sul governo

societario all'interno degli istituti finanziari devono essere adattate per tener conto della natura specifica di tali società (8). In tale direzione, per quanto riguarda il settore assicurativo, la direttiva Solvibilità II ha riguardato non solo i requisiti patrimoniali, ma anche il sistema di governo societario.

La crisi finanziaria ha dimostrato che il governo societario delle banche non sempre ha avuto successo, soprattutto a causa dell'eccessiva assunzione di rischi, favorita da una generosa remunerazione dei dirigenti (9). In questo scenario, il settore

p. 193.

7

P.O. MÜLBERT, Corporate Governance of Banks, European Business Organisation Law Review, v.11 n.3, 2008, p. 427. Si veda anche R.D. CITLAU – P.O. MÜLBERT, The uncertain role of banks’ corporate governance in systemic

risk regulation, ECGI Law Working Paper n. 179, 2011, disponibile all’indirizzo www.ecgi.org/wp. 8

EUROPEAN COMMISSION, Green Paper, Corporate governance in financial institutions and remuneration policies, COM (2010), 284 final, p. 4. Per una visione critica sulla cd. stakeholder governance G. FERRARINI, Understanding

the Role of Corporate Governance in Financial Institutions: A Research Agenda, Law Working Paper n. 347, 2017,

disponibile all’indirizzo www.ecgi.org/wp. 9

DE LAROSIÈRE HIGH LEVEL GROUP, Report on the future of financial supervision in the EU, 25 February 2009, Brussels. Nella relazione si afferma che il governo societario è uno dei fattori più importanti che hanno causato la crisi finanziaria. Il fallimento del governo societario non è stato l'unica causa della crisi finanziaria e probabilmente nemmeno la più importante: al riguardo si veda per tutti K. HOPT, Corporate Governance of Banks and other

Financial Institutions after the Financial Crisis, in J. Corp. L. Studies, 2013, p. 237.

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assicurativo è stato meno colpito rispetto a quello bancario, ma il rafforzamento del sistema di governo societario è divenuta una priorità anche per le imprese assicurative.

L'Unione europea ha riservato molta attenzione alle questioni relative al governo societario e, in particolare, alla struttura ed al funzionamento del consiglio di amministrazione, alla politica di gestione dei rischi ed al sistema di controllo interno (10). Al centro delle riforme europee, in reazione al percepito fallimento della governance, vi è l'idea di rafforzare il ruolo del consiglio di amministrazione per evitare un'assunzione di rischi eccessiva ed imprudente.

Per quanto riguarda la corporate governance delle banche gli studiosi hanno sostenuto che la principale giustificazione della regolamentazione dei sistemi di controllo interno è quella di massimizzare l’efficienza con cui viene gestita l'esposizione ai rischi (11). Conclusioni analoghe valgono per l'intero settore finanziario, compreso dunque quello assicurativo. L’efficienza del sistema di gestione dei rischi è un obiettivo molto specifico, lontano dall'approccio tradizionale alla governance che pone l'accento sui diritti degli azionisti.

La ricerca empirica ha mostrato che le banche con il maggior numero di consigli di amministrazione "pro-azionisti" ed il più stretto allineamento tra rendimento dei dirigenti e prezzo delle azioni sono quelle che hanno assunto i rischi maggiori prima della crisi e che hanno subito le maggiori perdite durante la crisi. Di conseguenza, si è reso necessario ripensare in modo significativo il modo in cui le banche sono governate (12). Pertanto, uno dei principali obiettivi degli organismi internazionali di normazione nel settore bancario è quello di fornire orientamenti alle autorità di vigilanza che favoriscano "diritti più deboli" per gli azionisti e "diritti più forti" per gli altri gruppi di parti interessate

10

HILB, Redesigning corporate governance: lessons learnt from the global financial crisis, in Journal of Management

and Governance, v. 15 n.4, 2011, p. 533 ss e N. BOUBAKRI, Corporate governance and issues from the insurance industry, in Journal of Risk and Insurance, 78, 2011, 3, p. 501. Si veda anche OECD STEERING COMMITTEE ON

CORPORATE GOVERNANCE, Corporate governance and the financial crisis, p. 15, disponibile all’indirizzo http://www.oecd.org.

11

L. PI - S.G. TIMME, Corporate control and bank efficiency, in Journal of Bank and Finance, vol. 17 n.2-3, 1993, p. 515; R. LEVINE, The corporate governance of banks: a concise discussion of concepts and evidence, World Bank Policy Research Working Paper, n. 3404, 2004, disponibile all’indirizzo http://documents.worldbank.org; G. KIRKPATRICK, The corporate governance lessons from the financial crisis, Financial Market Trends, 2009, 3(1), disponibile all’indirizzo http://search.oecd.org/finance/financial-markets. Per le imprese assicurative si veda P. MANES, Corporate Governance, the Approach to Risk and the Insurance Industry under Solvency II, in M. Andenas – R.G. Avesani – P. Manes – F. Vella – P.R. Wood (eds.), Solvency II: A Dynamic Challenge for the Insurance

Market, Il Mulino, 2017, cap. IV, p. 93 ss., e O. RICCI, Corporate Governance in the European Insurance Industry,

Springer, 2014.

12

J. ARMOUR – D. AWREY – P.L. DAVIES – L. ENRIQUES – J.N. GORDON – C. MAYER – J. PAYNE, Bank

Governance, ECGI Working Paper N°. 316/2016, June 2016, disponibile all’indirizzo www.ecgi.org/wp.

(13). Ciò è comunemente indicato come "governance dei rischi", in quanto l'obiettivo di interesse generale è garantire che i rischi siano adeguatamente gestiti e resi noti (14).